ArticoloIl Sole 24 OreLa settimana FiscaleBonus edili: stretta alle opzioni dal 17 febbraio 2023

Lo stop dal 17 febbraio 2023 alle opzioni di «sconto in fattura» o di cessione dei crediti edili per il super bonus o per gli altri bonus minori vale solo per i nuovi interventi. Invece, il divieto delle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti si applica a tutti gli interventi. Al via, infine, alla lista dei 10 documenti che consentono di limitare il “concorso nella violazione” che “determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari”. Sono queste le principali novità del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11

Dal 17 febbraio 2023, le opzioni di «sconto in fattura» o di cessione dei crediti edili (derivanti sia dal super bonus che da altri bonus minori), non sono più consentite, tranne in questi casi:

  • per il super bonus, se entro il 16 febbraio 2023:
    • era già stata presentata la Cilas per gli interventi delle persone fisiche nelle unità unifamiliari, nelle villette a schiera o negli edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari di un unico proprietario;
    • era già stata presentata la Cilas e risultava già “adottata la delibera assembleare” di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni (in questo caso, a differenza della stretta avvenuta dal decreto Aiuti-quater, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, relativa alla riduzione del 110% al 90% del super bonus nel 2023 per i condomìni, non serve che la data della delibera sia “attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” dall’amministratore del condominio ovvero “dal condomino che ha presieduto l’assemblea”, nel caso dei condomìni minimi in cui non è stato nominato l’amministratore);
    • era già stata “presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo” per gli “interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici”.
  • per tutti i bonus edili cedibili o scontabili in fattura, diversi da quelli del super bonus del 110% (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto costruzioni dal 2022, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate fino al 31 dicembre 2022, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, se non trainata al 110%) se entro il 16 febbraio 2023:
    • era già stata «presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario» (quindi, indipendentemente dall’inizio dei lavori);
    • erano «già iniziati i lavori», per “gli interventi per i quali non è prevista la  presentazione di un titolo abilitativo”;
    • era già stato “regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile” nel caso di bonus casa acquisto o di sisma bonus acquisti (articolo 2, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).

A dire il vero da una lettura del solo comma 1 dell’articolo 2, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, sembrerebbe che la stretta sia applicabile solo «in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», cioè solo per i bonus edili minori trasferibili. Nel comma 2, però, si legge che, in alcuni casi specifici, «le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020». Pertanto, la limitazione ai soli bonus minori della stretta all’opzione della cessione o dello «sconto in fattura» del comma 1 deve essere considerata come una svista legislativa, contraria alla ratio generale del decreto, che si auspica venga corretta in sede di conversione del decreto stesso.

 

Solo in detrazione

Pertanto, chi rientra in questa stretta alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura» potrà utilizzare i bonus fiscali che maturerà tramite il sostenimento delle spese edili soltanto portandoli in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (730 o Redditi).

 

Crediti nei cassetti fiscali ancora cedibili

Considerando che per effettuare i trasferimenti dei crediti edili a terzi è necessario che i lavori siano «almeno iniziati» per i bonus diversi dal super bonus (circolare 29 novembre 2021, n. 16/E, paragrafo 1.2.2) ovvero che i lavori abbiano raggiunto un Sal di almeno il 30% per il super bonus, non possono essere interessati al blocco delle suddette opzioni introdotto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, i crediti che sono già stati trasferiti, prima del 17 febbraio 2023, ai cessionari (tramite la cessione) o ai fornitori (tramite lo sconto in fattura). Pertanto, questi crediti, presenti nei cassetti fiscali dei fornitori o dei cessionari, potranno continuare ad essere ceduti nel rispetto dei limiti dell’articolo 121 del decreto legge 34/2020.

 

Edilizia libera: inizio lavori

Per tutti gli “interventi per i quali non è prevista la  presentazione di un titolo abilitativo” (quindi, non quelli del super bonus), cioè per quelli cosiddetti in edilizia libera (ad esempio, quelli indicati nell’elenco non esaustivo del «Glossario unico per l’edilizia libera» allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018) e per i quali era possibile cedere a terzi la detrazione o scontarla in fattura (ad esempio, per il bonus casa rilevante, l’ecobonus, il bonus facciate fino al 2022, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, le colonnine di ricarica di veicoli elettrici al 50% fino al 31 dicembre 2021 e l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, se non trainata al 110%), la stretta del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura», non si applica solo se entro il 16 febbraio 2023 erano «già iniziati i lavori».

Esempi

Nello specifico, tra gli interventi che rispettano tutte e due queste condizioni (edilizia libera e credito cedibile o scontabile in fattura), ricordiamo i seguenti:

  • gli “interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”;
  • l’installazione di “pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici”, in edilizia libera solo se realizzata al di fuori dei centri storici (cioè al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).

Questi due interventi sono agevolati con il bonus casa del 50% nell’ambito del risparmio energetico non qualificato dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, indipendentemente dalla loro classificazione o meno tra la manutenzione straordinaria, e generano crediti cedibili o scontabili, grazie al chiarimento della risposta 16 dell’agenzia delle Entrate data a Telefisco 2022.

Anche l’eliminazione delle barriere architettoniche (senza la “realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”) è indicata nel «Glossario unico per l’edilizia libera» ed è agevolata fiscalmente con il bonus casa dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, ma la relativa detrazione, anche prima del 17 febbraio 2023, non poteva essere trasferita a terzi o al fornitore (tranne nel caso in cui rientrasse nella manutenzione straordinaria o nella ristrutturazione). Per questi interventi, invece, l’opzione è possibile solo se spetta il super bonus trainato, per il quale, però, serve la Cilas. L’opzione, infine, è possibile, se spetta la detrazione del 75% prevista dal 2022 al 2025. Solo in questo caso, quindi, se si rientra nell’ambito dell’edilizia libera, è possibile evitare la stretta solo con l’inizio lavori prima del 17 febbraio 2023.

Prova

Non è facile, però, provare l’inizio dei lavori prima del 17 febbraio 2023, quando manca la presentazione della Cila al Comune. Non è sufficiente, ad esempio, la firma del contratto con l’impresa o con il fornitore dei beni (ad esempio, i pannelli fotovoltaici) o il pagamento di un acconto, con emissione della relativa fattura di acconto. Potrebbe essere utile, invece, conservare, ad esempio, la richiesta effettuata al Comune, prima del 17 febbraio 2023, per l’occupazione del suolo pubblico per un piccolo ponteggio o per l’accesso di mezzi di trasporto (che portano il materiale al cantiere) in zone a traffico limitato. Ma in quest’ultimo caso, non è così certo che la semplice consegna dei beni al cantiere valga come “inizio dei lavori”.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

In ogni caso, per provare la data di inizio dei lavori, l’agenzia delle Entrate, in sede di controllo, richiederà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci), in cui, oltre ad indicare la data effettiva di inizio dei lavori, viene “attestata la circostanza che gli interventi” posti in essere “rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”. Questa è prevista per tutti i bonus edili su interventi in edilizia libera dal provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1, dalla circolare 1° giugno 2012, n. 19/E e dalla risoluzione ministeriale 12 novembre 2007, n. 325/E.

 

Le altre cessioni dei crediti fiscali non edili

La stretta del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura», non si applica alle cessioni dei bonus diversi da quelli edilizi, come, ad esempio, il credito d’imposta super Ace (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) o i crediti energia e gas per la seconda metà del 2022 (articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e articolo 1, commi da 2 a 5 e commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Abrogazione delle vecchie opzioni

L’articolo 2, comma 4, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ha abrogato le vecchie possibilità di opzione di «sconto in fattura» e di cessione dei crediti edili, previste prima dell’introduzione del decreto legge Rilancio n. 34/2020, negli articoli 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge n. 63/2013.

 

Stop alle cessioni alle Pubbliche amministrazioni

Dal 17 febbraio 2023, “ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni” di cessione del credito e di «sconto in fattura» (articolo 121, 1-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11). Sono state così bloccate le iniziative di acquisto dei bonus avviate o ipotizzate da alcune regioni e province, al fine di dare un segnale alle imprese locali, piene di crediti a seguito degli «sconti in fattura» effettuati.

 

Nuova limitazione alla responsabilità

Dal 17 febbraio 2023, l’articolo 121, comma 6-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che “ferme le ipotesi di dolo” di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il “concorso nella violazione” che, ai sensi del comma 6, “determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari”, in ogni caso è escluso quando i cessionari (possibilità, quindi, esclusa ai fornitori) “dimostrano di aver acquisito il credito di imposta” e di essere “in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  9. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007”.

Questa esclusione dal “concorso nella violazione” che, ai sensi del comma 6, “determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari”, opera anche per i correntisti cessionari che agiscono come imprenditori o professionisti (cioè i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, che definiscono i soggetti diversi “dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”) “che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da a) a i)”, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 121, comma 6-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il mancato possesso di parte della suddetta documentazione (del comma 6-bis), comunque, “non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza”.

L’onere della “prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6”, grava sull’ente impositore. Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 14, comma 1. bis.1, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (l’articolo 121, comma 6-quater, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su La Settimana Fiscale del 08 marzo 2023.