Tabloid Redditi-2017 – 1 – Invio dei modelli entro il 31 ottobre anche per i «ravvedimenti» 2016

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Il 31 ottobre 2017, oltre all’invio telematico dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 (e del 770/2017), relativi al 2016, scadrà anche la possibilità di presentare, per la prima volta, i modelli Unico 2016, Irap 2016 e 770/2016 relativi al 2015, se sono stati omessi, cioè se non sono stati presentati entro il 29 dicembre 2016. La proroga dell’invio dei modelli dal 2 al 31 ottobre ha spostato in avanti anche le scadenze per regolarizzare, con ravvedimento operoso, gli omessi o incompleti pagamenti relativi a Unico e Irap, che dovevano essere effettuati nel 2016. Invio di Redditi e Irap 2017 Quest’anno le dichiarazioni dei redditi (Redditi 2017) e quella Irap (Irap 2017), relativi al periodo d’imposta 2016, che di regola dovrebbero essere presentate dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017 (quest’anno è un sabato, quindi, la scadenza sarebbe il 2 ottobre), possono essere inviate all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2017. Entro questa data va presentato anche il modello 770/2017, che invece sarebbe scaduto il 31 luglio 2017. Soggetti Ires Queste proroghe sono previste dal Dpcm 26 luglio 2017 e riguardano tutti i contribuenti, compresi i soggetti Ires diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (articolo 83, comma 1-bis, Tuir), per i quali era già stata prevista una proroga di 15 giorni dal consueto 30 settembre 2017, sempre per i redditi e l’Irap del 2016 (periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015). A prevederlo è l’articolo 13-bis, decreto legge n. 244/2016, «al fine di agevolare la prima applicazione delle» novità civilistiche sul bilancio d’esercizio, introdotte dal decreto legislativo n. 139/2015, e delle disposizioni di coordinamento fiscale. Considerando, però, che questa proroga speciale, per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare, consentiva di spostare la scadenza dal 30 settembre 2017 al 15 ottobre 2017 e che quella generale sposta la scadenza al 31 ottobre 2017 per tutti, la proroga speciale risulta superflua per questi soggetti. dichiarazione omessa Dopo i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (cioè dopo il 29 gennaio 2018 per i modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017), le dichiarazioni si considerano omesse anche se verranno presentate successivamente, con la conseguenza che le sanzioni non saranno ravvedibili. Si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio, entro il 31 ottobre 2017 per i modelli Unico 2016, Irap 2016 e 770/2016, relativi al 2015) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 500 euro (circolare n. 42/2016). Sanzioni e ravvedimento Per il mancato versamento delle imposte dei modelli Redditi e Irap si applica la sanzione del 30%, ridotta all’1% per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, e al 15%, se viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. La proroga dell’invio dei modelli dal 2 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017 ha prorogato anche le scadenze del ravvedimento operoso delle violazioni effettuate nel 2016 e nel 2015. In particolare, applicando questo istituto, le sanzioni sono ridotte alle seguenti: al 3,75%, se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; quindi entro il 31 ottobre è possibile ravvedere il mancato pagamento del secondo acconto Irap dovuto per il 2016, scaduto lo scorso 30 novembre 2016; al 4,29% se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; pertanto, entro il 31 ottobre si può ravvedere per il mancato pagamento del saldo Irpef dovuto per il 2014, che doveva essere pagato nel 2015.

 

Il calcolo delle sanzioni

 

Ravvedimento operoso per le imposte dei modelli Redditi e Irap Applicando l’istituto del ravvedimento operoso, le sanzioni ordinarie vengono ridotte alle seguenti: allo 0,1% (1% /10) per ogni giorno di ritardo e comunque solo per i primi 14 giorni dopo l’omesso o insufficiente versamento; ad esempio, se la regolarizzazione avviene dopo 10 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari all’1% (0,1% x 10), mentre se avviene dopo 14 giorni la sanzione è pari al 1,4% (0,1% x 14); all’1,5% (15% / 10) se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, lettera a, Dlgs n. 472/1997); all’1,67% (15% / 9) se il pagamento avviene dal 31° al 90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento (lettera a-bis); al 3,75% (30% / 8), se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione»

(lettera b); ad esempio, entro il 31 ottobre 2017, è possibile ravvedere il mancato pagamento del secondo acconto Irap dovuto per il 2016, scaduto lo scorso 30 novembre 2016; al 4,29% (30% / 7) se il pagamento avviene «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» (lettera b-bis); ad esempio, entro il 31 ottobre 2017 si può ravvedere per il mancato pagamento del saldo Irpef dovuto per il 2014, che doveva essere pagato nel 2015; al 5% (30% / 6) se il pagamento avviene «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» (lettera b-ter); al 6% (30% / 5) se il pagamento avviene «dopo la constatazione della violazione» in un processo verbale di constatazione (Pvc), ma comunque prima della notifica dell’atto impositivo (b-quater)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2017

 

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