Il 31 ottobre 2017, oltre all’invio telematico dei modelli Redditi 2017 e Irap 2017 (e del 770/2017), relativi al 2016, scadrà anche la possibilità di presentare, per la prima volta, i modelli Unico 2016, Irap 2016 e 770/2016 relativi al 2015, se sono stati omessi, cioè se non sono stati presentati entro il 29 dicembre 2016. La proroga dell’invio dei modelli dal 2 al 31 ottobre ha spostato in avanti anche le scadenze per regolarizzare, con ravvedimento operoso, gli omessi o incompleti pagamenti relativi a Unico e Irap, che dovevano essere effettuati nel 2016. Invio di Redditi e Irap 2017 Quest’anno le dichiarazioni dei redditi (Redditi 2017) e quella Irap (Irap 2017), relativi al periodo d’imposta 2016, che di regola dovrebbero essere presentate dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017 (quest’anno è un sabato, quindi, la scadenza sarebbe il 2 ottobre), possono essere inviate all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2017. Entro questa data va presentato anche il modello 770/2017, che invece sarebbe scaduto il 31 luglio 2017. Soggetti Ires Queste proroghe sono previste dal Dpcm 26 luglio 2017 e riguardano tutti i contribuenti, compresi i soggetti Ires diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (articolo 83, comma 1-bis, Tuir), per i quali era già stata prevista una proroga di 15 giorni dal consueto 30 settembre 2017, sempre per i redditi e l’Irap del 2016 (periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015). A prevederlo è l’articolo 13-bis, decreto legge n. 244/2016, «al fine di agevolare la prima applicazione delle» novità civilistiche sul bilancio d’esercizio, introdotte dal decreto legislativo n. 139/2015, e delle disposizioni di coordinamento fiscale. Considerando, però, che questa proroga speciale, per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare, consentiva di spostare la scadenza dal 30 settembre 2017 al 15 ottobre 2017 e che quella generale sposta la scadenza al 31 ottobre 2017 per tutti, la proroga speciale risulta superflua per questi soggetti. dichiarazione omessa Dopo i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (cioè dopo il 29 gennaio 2018 per i modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017), le dichiarazioni si considerano omesse anche se verranno presentate successivamente, con la conseguenza che le sanzioni non saranno ravvedibili. Si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio, entro il 31 ottobre 2017 per i modelli Unico 2016, Irap 2016 e 770/2016, relativi al 2015) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 500 euro (circolare n. 42/2016). Sanzioni e ravvedimento Per il mancato versamento delle imposte dei modelli Redditi e Irap si applica la sanzione del 30%, ridotta all’1% per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, e al 15%, se viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. La proroga dell’invio dei modelli dal 2 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017 ha prorogato anche le scadenze del ravvedimento operoso delle violazioni effettuate nel 2016 e nel 2015. In particolare, applicando questo istituto, le sanzioni sono ridotte alle seguenti: al 3,75%, se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; quindi entro il 31 ottobre è possibile ravvedere il mancato pagamento del secondo acconto Irap dovuto per il 2016, scaduto lo scorso 30 novembre 2016; al 4,29% se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; pertanto, entro il 31 ottobre si può ravvedere per il mancato pagamento del saldo Irpef dovuto per il 2014, che doveva essere pagato nel 2015.
Il calcolo delle sanzioni
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Ravvedimento operoso per le imposte dei modelli Redditi e Irap Applicando l’istituto del ravvedimento operoso, le sanzioni ordinarie vengono ridotte alle seguenti: allo 0,1% (1% /10) per ogni giorno di ritardo e comunque solo per i primi 14 giorni dopo l’omesso o insufficiente versamento; ad esempio, se la regolarizzazione avviene dopo 10 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari all’1% (0,1% x 10), mentre se avviene dopo 14 giorni la sanzione è pari al 1,4% (0,1% x 14); all’1,5% (15% / 10) se il pagamento avviene dal 15° al 30° giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, lettera a, Dlgs n. 472/1997); all’1,67% (15% / 9) se il pagamento avviene dal 31° al 90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento (lettera a-bis); al 3,75% (30% / 8), se il pagamento avviene dal 91° giorno fino al «termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione»
(lettera b); ad esempio, entro il 31 ottobre 2017, è possibile ravvedere il mancato pagamento del secondo acconto Irap dovuto per il 2016, scaduto lo scorso 30 novembre 2016; al 4,29% (30% / 7) se il pagamento avviene «entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» (lettera b-bis); ad esempio, entro il 31 ottobre 2017 si può ravvedere per il mancato pagamento del saldo Irpef dovuto per il 2014, che doveva essere pagato nel 2015; al 5% (30% / 6) se il pagamento avviene «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» (lettera b-ter); al 6% (30% / 5) se il pagamento avviene «dopo la constatazione della violazione» in un processo verbale di constatazione (Pvc), ma comunque prima della notifica dell’atto impositivo (b-quater) |
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2017