Superbonus e General contractor

ArticoloIl Sole 24 OreEsperto rispondeSuperbonus e General contractor

DOMANDA 

Una srl che opera nel settore edile specializzata nel Superbonus opera attraverso contratti con il committente identificabili con un rapporto giuridico di contratto di appalto “chiavi in mano”. Rispetto al ribaltamento dei costi professionali il GC se riconosciuto come appaltatore, perché magari i professionisti anche se nominati dal committente sono scelti e gestiti dal GC in prima persona, può rifatturare la prestazione professionale al 10% e non al 22% al committente? La differenza del 12% come potrebbe essere considerata?

RISPOSTA

Nei casi di contratto di appalto per le opere edili e di mandato senza rappresentanza per i professionisti, come nel caso descritto nella risposta del 19 aprile 2021, n. 261, il rapporto giuridico che si instaura tra il «general contractor» ed il committente degli interventi agevolati fiscalmente si qualifica come un contratto atipico «complesso» che include: – sia la realizzazione in via diretta di alcune attività, quali la progettazione e la «realizzazione delle opere», tramite contratto di appalto tra il committente e il «general contractor» (risposte del 15 aprile 2021, n. 254, del 19 aprile 2021, n. 261, dell’11 febbraio 2020, n. 49); – sia il rapporto, di mandato senza rappresentanza, con i professionisti per il visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni edili. Senza questo mandato mancherebbe il collegamento delle asseverazioni tra i committenti finali e i professionisti, condizione necessaria per i bonus edili. Mandato senza rappresentanza Nel caso di mandato senza rappresentanza, il «general contractor» è libero di affidare «in nome proprio» (senza rappresentanza) queste prestazioni a professionisti terzi, i quali all’ultimazione delle prestazioni emetteranno la fattura per le competenze maturate al «general contractor», il quale provvederà al pagamento delle stesse. Il mandatario, pur agendo per conto di un terzo, opera a nome proprio. A monte, alle prestazioni fatturate dal professionista al «general contractor» si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22% (senza Iva, se forfettari o minimi), anche se inerenti ad un intervento di recupero edilizio agevolato con Iva al 10% (circolare 7 aprile 2000, n. 71/E). A valle, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, dpr 633/1972, queste prestazioni devono essere rifatturate dal «general contractor» al committente, privato consumatore o condominio, con Iva ordinaria, anche se i professionisti sono forfettari o minimi. Con il mandato senza rappresentanza, infatti, il riaddebito da parte del «general contractor» costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi che mantiene la «stessa natura intrinseca dell’operazione riaddebitata» (risposta del 10 dicembre 2020, n. 575, risoluzioni del 18 febbraio 1998, n. 13/E-VII-15-6011 e dell’11 febbraio 1998, n. 6/E). Pertanto, il «general contractor» deve rifatturare al committente il costo sostenuto per le spese professionali, con mandato senza rappresentanza, con Iva ordinaria (si veda il Modulo24 Iva del 18 novembre 2021). Detrazione delle spese professionali Nel caso di mandato senza rappresentanza, questi importi riaddebitati dal «general contractor» al committente costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal «general contractor» (risposte del 19 aprile 2021, n. 261 e del 15 luglio 2021, n. 480) e come tali sono agevolati con eventuali bonus fiscali. Attenzione, però, che in questo riaddebito, i fini dell’agevolazione fiscale, «non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere» dal «general contractor», in quanto
questo è un costo non incluso tra quelli detraibili, ad esempio, al 110%, perché quelli agevolati sono espressamente menzionati nelle disposizioni (risposta del 19 aprile 2021, n. 261). Mandato con rappresentanza per i professionisti Se i professionisti stipulano il loro «contratto direttamente» con il committente (ad esempio, un condominio), ma quest’ultimo decide di delegare il «general contractor» a pagare le fatture professionali «in nome e per conto» del committente, si è in presenza di un mandato con rappresentanza. In questo caso, a differenza del mandato senza rappresentanza, il professionista deve emettere la fattura direttamente al committente, sempre con Iva ordinaria, e il «general contractor» che pagherà il professionista dovrà riaddebitare questa somma al committente, qualificandolo come rimborso spese anticipato «in nome e per conto» del committente (documentato con la fattura del professionista intestata al committente), escluso da Iva, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del dpr n. 633/1972 (risposta del 15 luglio 2021, n. 480 e
risoluzione del 31 luglio 2003, n. 164/E). L’agenzia delle Entrate non si è mai esplicitamente espressa (né confermando, né rigettando) sull’applicabilità dello «sconto in fattura» (o della cessione del credito) a questo «rimborso spese», ma, nonostante non si tratti, letteralmente, di un «corrispettivo dovuto» al general contractor (termine usato dall’articolo 121 del decreto legge 34/2020, che ha introdotto queste due opzioni per il 110%), si ritiene di dare una risposta affermativa, in quanto il «rimborso spese» addebitato, con Iva esclusa, dal general contractor al committente mandante è comunque il corrispettivo fatturato, con Iva compresa, dal professionista direttamente al committente mandante (si veda Il Sole 24 Ore del 14 settembre 2021).

Luca De Stefani