Sui pagamenti del passato spazio alle istanze di rimborso

ArticoloIl Sole 24 OreNewsSui pagamenti del passato spazio alle istanze di rimborso

Gli artigiani o i commercianti che decidono di adeguarsi ai principi stabiliti dalle due sentenze della Corte di Appello dell’Aquila del 25 giugno 2015, la n. 752 e la n. 774, secondo i quali la base imponibile previdenziale non considera le quote di reddito delle Srl (che non danno titolo all’iscrizione), possono anche richiedere il rimborso dei contributi Inps , eccedenti il minimale contributivo, pagati negli anni precedenti . La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, nella circolare 16 luglio 2015, n. 15, ha predisposto un fac-simile per la richiesta di rimborso di quanto già pagato. E’ stato predisposto anche un fac-simile di ricorso amministrativo avverso ad un provvedimento di recupero dell’Inps, nell’ipotesi in cui lo stesso non si adeguasse all’indirizzo giurisprudenziale. Il rimborso di questi contributi Inps rende necessario anche assoggettare a tassazione, nel quadro RM di Unico PF, i contributi precedentemente dedotti tra gli oneri deducibili. A sostegno di queste regole, le due sentenze citate richiamano anche la decisione della Corte Costituzionale 7 novembre 2001, n. 354, per la quale è legittima la disparità di trattamento tra il socio accomandante di una Sas (o il socio non lavorante di una Snc), che deve assoggettare i redditi d’impresa a contribuzione Inps artigiani e commercianti, secondo l’articolo 3-bis, Dl 384/1992, e il socio di società di capitali (non lavorante), che, invece, non assoggetta il proprio reddito di capitale a contribuzione Inps. I «redditi del socio» non lavorante di una società in accomandita semplice o in nome collettivo sono inclusi nella base di riferimento per la determinazione del contributo previdenziale annuo a carico di artigiani e commercianti (se iscritti per un’attività lavorativa presso un’altra impresa), a differenza delle società di capitali. Nel primo caso assume preminente rilievo l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante di Sas o il socio di Snc non lavorante. Per l’Inps la regola che stabilisce che l’ammontare del contributo dovuto sia rapportato alla totalità dei redditi d’impresa e non solo al reddito che dà titolo all’iscrizione deve valere anche «per i soci delle Srl» (circolare 16 luglio 2001, n. 140). La quota di reddito della Srl costituisce base imponibile, non solo se il socio è «tenuto all’iscrizione alle gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella società a responsabilità limitata», ma anche se «il titolo all’iscrizione» deriva «dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone».Nell’interpretazione dell’Inps, però, non vengono distinti i redditi di impresa (derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) da quelli di capitale (derivanti da partecipazione a società di capitali con personalità giuridica).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 giugno 2016

 

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