Spesometro «elastico» sull’estero – Registrazione in contabilità delle fatture estere relative ai servizi alberghieri e di ristorazione all’estero

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Se non si conosce il codice identificativo fiscale di un privato Ue o extra-Ue ovvero di un operatore economico extra-Ue , ad esempio, perché non è previsto nel Paese estero un identificativo del genere, si può inserire nello spesometro, nel campo “IdCodice”, un «qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone». È questa una delle ultime risposte date dall’ agenzia delle Entrate sullo spesometro , in scadenza il prossimo 28 settembre . Servizi generici resi a soggetti Ue L’Agenzia non ha dato indicazioni circa la natura dei servizi generici resi a soggetti passivi Ue, mentre nella circolare 1/E/2017 ha detto che quelli resi a soggetti extra-Ue vanno classificati con la natura N2 (non soggetti a Iva). I primi, come i secondi, sono operazioni «non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità» previsto dall’articolo 7-ter, Dpr 633/1972; pertanto, la natura dovrebbe essere la stessa (N2 e non N6, inversione contabile). È vero che l’italiano che emette la fattura ad un soggetto Ue deve riportare l’annotazione “inversione contabile” (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, Dpr 633/1972) ma solo chi riceve questa fattura (cioè il soggetto Ue) applica il reverse charge. Su questa problematica si segnala anche il comunicato stampa di ieri di Assosoftware che ritiene corretta la codifica N6 (inversione contabile), ricordando che «l’indicazione alternativa delle due nature N2 o N6 è di fatto ininfluente ai fini dei calcoli e delle elaborazioni successive». Servizi di ristorazione ricevuti all’estero Tra i dubbi arrivati dai lettori del Sole 24 Ore si segnala quello relativo ai servizi ricevuti da un prestatore, soggetto passivo Ue o extra-Ue, non assoggettati a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità come, ad esempio, le prestazioni alberghiere o di ristorazione all’estero (Ue o extra-Ue), ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettere a) e c), Dpr 633/1972 (rilevanti dove «sono materialmente eseguiti»), dove il documento di spesa che si riceve è comprensivo dell’eventuale Iva del Paese di consumo. Se il prestatore è comunitario, la fattura ricevuta non va integrata e non va inserita nel modello Intra, mentre se è extracomunitario, non va emessa l’autofattura. In Italia, l’operazione si considera “fuori campo Iva” e il documento di spesa (comprensivo dell’eventuale Iva del Paese estero) può essere registrato solo in contabilità generale, deducendo il costo solitamente al 75% (100% per le trasferte di amministratori e dipendenti, nei limiti dell’articolo 95, comma 3, Tuir), se non è una spesa di rappresentanza. È possibile chiedere il rimborso di quest’Iva Ue, entro il 30 settembre dell’anno successivo, ai sensi dell’articolo 38-bis1, Dpr 633/1972. Se la fattura relativa a questa spesa sostenuta in un Paese Ue (ad esempio, Germania, codice DE) è stata registrata nel registro Iva acquisti, come una fattura (quindi, non come altro documento contabile, registrazione comunque possibile), la natura da indicare è N2 (non ci va l’Iva), ma non è possibile inserire il tipo documento TD01 (fattura), in quanto il diagnostico dell’agenzia delle Entrate scarta il file, con la seguente motivazione: «Dati generati documento non coerente con ID paese». L’unico metodo per inviare il file è mettere tipo documento TD11 (fattura per acquisto intracomunitario servizi). Fatture differite Per individuare le fatture attive da inserire nel nuovo spesometro rileva solo la data della fattura, che deve rientrare nel “periodo di riferimento” del modello stesso (dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017). Sono escluse, ad esempio, le fatture differite con data dal primo al 15 luglio 2017, relative ad operazioni attive di giugno 2017 (risoluzione 5 luglio 2017, n. 87/E), anche se la relativa Iva a debito è stata inserita nella liquidazione del secondo trimestre 2017 o di giugno 2017. Per le fatture ricevute, invece, rileva “la data di registrazione del documento” nel registro Iva acquisti.

 

I CHIARIMENTI 01 Paese e codice del cliente Ue o extra-Ue Se la cessione di beni o la prestazione del servizio è resa a un soggetto passivo Iva comunitario, a un privato comunitario ovvero a un operatore economico o privato extracomunitario, i campi da valorizzare sono obbligatoriamente sia <IdPaese>, sia <IdCodice>. Nel primo campo, va inserito l’identificativo del paese comunitario (ad esempio, FR per Francia) o extracomunitario (ad esempio, US per Stati Uniti), a seconda dei casi. Nel secondo campo (<IdCodice>), invece, va obbligatoriamente inserita la partita Iva Ue del soggetto passivo Iva comunitario, mentre per il privato comunitario ovvero l’operatore economico o privato extracomunitario va inserito «qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone» (Faq dell’agenzia delle Entrate nell’applicativo “Fatture e corrispettivi”). Quindi, si ritiene che si possa anche ripetere il cognome del cliente

02 Corrispettivi Non deve essere inviato alcun dato relativo agli scontrini o alle ricevute fiscali emesse, neanche se di importo pari o superiore a 3.600 euro. Dal 1° gennaio 2017, infatti, è venuto meno «qualsiasi obbligo di trasmissione» nello spesometro delle operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale; circolare 7 aprile 2017, n. 8/E), quindi, per queste vendite o prestazioni verso privati, non documentate da fattura, non è più necessario raccogliere il dato del codice fiscale, se il cliente è italiano (prima necessario per il quadro DF dello spesometro relativo al 2016), ovvero il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e la residenza, se straniero (quadro FN)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2017

 

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