Reverse charge: da domani, fattura senza Iva per l’acquisto di “console da gioco”, di “tablet PC” e di “laptop”, solo per i soggetti Iva

ArticoloIl Sole 24 OreNewsReverse charge: da domani, fattura senza Iva per l’acquisto di “console da gioco”, di “tablet PC” e di “laptop”, solo per i soggetti Iva

Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2018, saranno soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) le cessioni verso tutti i soggetti passivi Iva di “console da gioco”, di “tablet PC” e di “laptop”. Quindi, la fattura dovrà essere emessa senza Iva, con la dicitura “inversione contabile” e con l’eventuale indicazione della norma di riferimento, cioè l’articolo 17, comma 6, lettera c), dpr n. 633/1972. Per le altre tipologie di personal computer, invece, si continuerà ad applicare il normale regime Iva.

A prevederlo è il decreto legislativo n. 24/2016, che ha esteso alla vendita di tali beni l’inversione contabile, già prevista per le cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione) effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale, siano essi computer o altri beni (risoluzione 7 febbraio 2012, n. 13/E).

La novità deriva dall’attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, le quali prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.

Il reverse charge, infatti, è un sistema efficace per combattere le frodi Iva, in quanto derogando al normale funzionamento del tributo, individua nel cessionario del bene o nel committente del servizio sia il creditore che il debitore d’imposta. Quest’ultimo, infatti, deve integrare la fattura ricevuta senza Iva, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve annotarla sia nel registro Iva acquisti che in quello delle vendite (articolo 17, comma 5, dpr n. 633/1972). In questo modo, detrae la stessa Iva che avrebbe detratto se avesse ricevuto la fattura con l’imposta. Ad esempio, se ha un pro rata di detraibilità del 60%, può detrarre l’Iva registrata nel registro degli acquisti per la stessa percentuale. Ma il vero vantaggio contro le frodi Iva si ha in capo al cedente del bene o al prestatore del servizio, in quanto con il reverse charge si azzera il rischio di mancato pagamento dell’Iva sulle fatture emesse, che appunto non c’è con questo meccanismo.

Le novità si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016 (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24) e fino a quelle che verranno effettuate fino al 31 dicembre 2018 (articolo 17, comma 8, dpr n. 633/1972).

Relativamente all’individuazione dei nuovi beni che saranno assoggettati al reverse charge, va detto che la norma parla di “console da gioco”, “tablet PC” (tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer) e “laptop” (pc portatili). Considerando che i “tablet PC” e i “laptop” non comprendono tutte le categorie dei “personal computer” (per i quali il reverse charge è stato negato dalla Ue con la decisione 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE), dal 2 maggio 2016 continuerà ad applicarsi il regime ordinario Iva per l’ampia categoria dei “personal computer”, tranne appunto che per i soli “tablet PC” e “laptop”. Il reverse charge sarebbe stato esteso a tutti i “personal computer” (sempre previa autorizzazione Ue), se il testo della norma approvato e andato in Gazzetta Ufficiale avesse posto una virgola tra tablet e PC. In questo caso, l’inversione contabile si applicherebbe per “console da gioco, tablet, PC e laptop”.

La nuova norma non ha modificato il regime di reverse charge applicabile dal primo aprile 2011 al 31 dicembre 2018 alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, solo se effettuate prima dell’installazione di questi beni in prodotti destinati al consumatore finale, cioè solo se effettuate a soggetti passivi Iva non utilizzatori finali. Per queste, dovrebbero essere confermate le indicazioni della circolare 23 dicembre 2010, n. 59/E, paragrafo 2 (relativa al reverse charge per i cellulari e i microprocessori), secondo la quale il regime del reverse si applica per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva. Quindi, dovrebbero essere escluse dal reverse charge, non solo tutte le cessioni fatte ai privati (cioè, non soggetti passivi Iva), per impossibilità di questi di effettuare l’inversione contabile, ma anche quelle effettuate a soggetti Iva che operano come utilizzatori finali dei suddetti beni. Diversamente, per le cessioni, che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se è soggetto passivo d’imposta in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’Iva, in luogo del cedente.

Minimi e forfettari

Va ricordato che i contribuenti minimi e quelli forfettari non applicano il reverse charge per le cessioni di beni che effettuano. Se questi contribuenti assumono la veste di cessionario dei suddetti beni, invece, la fattura emessa nei loro confronti, in regime di reverse charge, comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (circolare 23 dicembre 2010, n. 59/E, paragrafo 2).

Nuova rubrica

Va ricordato, infine, che dal 3 marzo 2016, la rubrica dell’articolo 17, dpr n. 633/1972, è stata ridenominata da “soggetti passivi” a “debitore d’imposta”, ai fini dell’individuazione più precisa del “soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d’imposta”, considerando che le “categorie dei soggetti passivi dell’Iva sono disciplinate essenzialmente agli articoli 4” (imprese) e 5 (professionisti) del dpr n. 633/1972 (relazione illustrativa del decreto legislativo n. 24/2016).

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 1 maggio 2016

 

Richiedi una consulenza personalizzata