ArticoloIl Sole 24 OreNewsProfessionisti, aumenta il dettaglio

Anche negli Isa dedicati ai professionisti, nel quadro G relativo ai dati contabili viene richiesto un maggior dettaglio delle informazioni. Ad esempio, nel rigo G12 degli Isa vengono richiesti ben 6 dettagli di dati, rispetto ai soli 2 previsti nello stesso rigo G12 degli studi di settore. REDDITO O PERDITA FINALE Come accadeva per gli studi di settore, nel rigo G13, viene visualizzato, utilizzando il software Isa, il reddito (o la perdita) del professionista nel 2018, come risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G degli Isa e rilevanti ai fini fiscali. Questo importo deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi del quadro RE del modello Redditi 2019. Lo stesso accade per le imprese, dove tutti i contribuenti in contabilità semplificata devono seguire le regole dell’articolo 66 del Tuir, per indicare i costi e i ricavi nel quadro contabile F degli Isa e nel quadro G della dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel rigo F26, il reddito d’impresa (o la perdita) del 2018 deve coincidere con il reddito d’impresa lordo (o la perdita), indicato nel corrispondente rigo del quadro RG di Redditi. La coincidenza va rispettata anche da chi è in ordinaria, confrontando il rigo F26 con il corrispondente rigo del quadro RF di Redditi. ADEGUAMENTO I professionisti possono indicare nel rigo G02 l’ammontare degli «ulteriori componenti positivi», non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale degli Isa (le imprese, invece, possono utilizzare il rigo F03). Questi ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (articolo 9-bis, comma 9, del Dl 50/2017). Proprio per l’Iva, a questi «ulteriori componenti positivi» si applica, salva prova contraria e considerando l’esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota Iva media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa a cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato (rigo G20). La dichiarazione di questi «ulteriori componenti positiv i», non risultanti dalle scritture contabili, non comporta sanzioni e interessi, se il versamento delle relative imposte avviene entro il termine e con le modalità per il versamento a saldo delle imposte sui reddi ti, anche a rate.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2019

 

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