Permesso di costruire dal 2017 per il bonus 75-85%

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La detrazione del 75-85% per l’acquisto di unità immobiliari da imprese che hanno demolito e ricostruito l’intero edificio, allo scopo di ridurne il rischio sismico, non spetta se il relativo permesso di costruire è stato rilasciato prima del 1° gennaio 2017. La conferma è contenuta nella risposta dell’agenzia delle Entrate di ieri n. 409. Dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2021, se le misure antisismiche, indicate all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, vengono realizzate, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, su edifici (di qualunque genere) ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica 1 (o 2 e 3, da maggio 2019), mediante la demolizione e la ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, all’acquirente delle unità immobiliari spetta una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si ottiene una riduzione di una classe di rischio sismico, o dell’85%, se la riduzione è di due classi. Questa vendita, da parte delle imprese deve avvenire entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori (articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). Considerando che non si tratta di una nuova detrazione, ma di un aumento al 75-85% di quelle Irpef e Ires del 70-80% previste dall’articolo 16, comma 1-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, devono essere rispettate tutte le condizioni. Quindi, anche per le detrazioni del 75-85%, le procedure autorizzatorie (cioè i premessi comunali per costruire) devono essere iniziate dopo il 1° gennaio 2017 (come anticipato dal Focus del Sole 24 Ore del 28 giugno 2017). La conferma è contenuta nella risposta del 10 ottobre 2019, n. 409/E, nella quale è stato negato il bonus per un intervento, il cui progetto era stato autorizzato, dapprima con un «permesso di costruire» del 2016, e poi con un «permesso di costruire in variante sostanziale» del 2017. La risposta 409/E/2019, poi, basandosi sul fatto che già la norma che ha introdotto questa detrazione agevola la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, «anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento», conferma che «non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente».

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 11 ottobre 2019

 

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