ArticoloIl Sole 24 OreNewsPer la prima spedizione la chance ravvedimento

Possono essere ancora corrette le comunicazioni delle liquidazioni Iva dei primi tre mesi del 2017 , il cui invio ordinario è scaduto lo scorso 12 giugno 2017 e l’eventuale reinvio, con sanzioni dimezzate, è scaduto lo scorso 27 giugno 2017. Via libera anche per il primo invio del modello, a seguito dell’omissione completa dell’adempimento. Inoltre, al posto delle sanzioni ordinarie da 500 a 2.000 euro (da 250 euro a 1.000 euro per il primo invio o il reinvio entro il 27 giugno 2017) è possibile avvalersi degli sconti previsti dal ravvedimento operoso. Sono queste le conseguenze dei chiarimenti sullo spesometro (in scadenza il 18 settembre 2017, per i primi 6 mesi del 2017), contenuti nella risoluzione 87/E del 5 luglio 2017 che sono applicabili anche alle comunicazioni delle liquidazioni Iva (la prossima scadenza è il 18 settembre 2017, per aprile, maggio e giugno 2017).

Sanzioni ordinarie

L’omessa o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute all’interno dello spesometro sono puniti con la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, invece, si applica la sanzione amministrativa ordinaria da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il reinvio che sostituisce

Sono ammessi, quindi, i reinvii di nuovi spesometri e nuove comunicazioni delle liquidazioni che sostituiscono modelli precedentemente inviati, «per correggere errori od omissioni» sia entro «il termine di scadenza ordinario» (senza l’applicazione di nessuna sanzione), sia oltre questo termine (con sanzioni piene dopo i 15 giorni successivi alla scadenza e con sanzioni dimezzate entro i 15 giorni). In caso di reinvio, lo spesometro o «la comunicazione» delle liquidazioni, inviati successivamente, sostituiscono i vecchi modelli trasmessi «precedentemente» (Faq n. 14 delle Entrate del 26 aprile 2017).

Dopo la scadenza

Se il reinvio sostitutivo ovvero la prima spedizione dello spesometro (o della comunicazione delle liquidazioni) avvengono, dopo la scadenza ordinaria ed entro i 15 giorni successivi alla stessa, si applica la sanzione amministrativa ordinaria (cioè senza avvalersi del ravvedimento operoso) di 1 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 500 euro per ciascun trimestre (da 250 euro a 1.000 euro per la comunicazione delle liquidazioni). Se il reinvio o la prima presentazione avvengono dopo i 15 giorni successivi alla scadenza, invece, la sanzione ordinaria, senza ravvedimento, è di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (da 500 euro a 2.000 euro per la comunicazione delle liquidazioni). Si può notare, quindi, che, sia per lo spesometro che per la comunicazione delle liquidazioni, non vi sono differenze degli importi delle sanzioni tra il caso dell’omessa presentazione e quello del reinvio di un modello già inviato in precedenza.

Ravvedimento

Per tutte le sanzioni citate (piene o dimezzate, entro 15 giorni) e per tutte le sanatorie possibili (il primo invio dopo l’omessa presentazione e il reinvio di un modello già presentato) è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, effettuando l’adempimento omesso, incompleto o inesatto e applicando gli sconti tipici del ravvedimento (che diminuiscono con il trascorrere del tempo) alle suddette sanzioni ordinarie (sia a quelle piene che a quelle dimezzate, entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria). A questo fine, va considerato che sia lo spesometro che la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche non sono dichiarazioni annuali o periodiche, ma sono comunicazioni.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2017

 

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