La detrazione in 10 anni per il superbonus

ArticoloIl Sole 24 OreLa detrazione in 10 anni per il superbonus

Via libera alla ripartizione in 10 anni del super bonus del 110%, ma solo per le spese sostenute nel 2022. Questa opzione è irrevocabile, va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa 2023 ed è possibile solo se non è iniziata la detrazione della prima rata di quattro nei modelli dichiarativi.

Ripartizione ordinaria del super bonus

In generale, «per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022», la detrazione del super bonus deve essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo, a differenza delle 5 quote previste per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ripartizione in 10 anni per le spese sostenute nel 2022

Solo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi agevolati con il super bonus del 110%, la «la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023» (articolo 119, comma 8-quinquies, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la conversione in legge del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11). In pratica, la ripartizione ordinaria della detrazione, prevista dalla norma in 4 quote annuali costanti dal 2022 al 2025, viene modificata, su opzione del contribuente che ha sostenuto la spesa, in 10 anni, partendo dal 2023 e fino al 2032.

Modalità

Questa opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, quindi, nel modello Redditi 2024 o 730 2024, relativi al 2023.

L’opzione è possibile solo da parte dei contribuenti che non hanno iniziato la detrazione della prima rata di quattro nel modello Redditi 2023 o 730 2023, relativi al 2022. La norma, infatti, prevede che l’opzione sia possibile solo «a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi» (articolo 119, comma 8-quinquies, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11). Naturalmente, non si deve aver optato per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura.

Non vi sono particolari modalità per esercitare l’opzione. I modelli dichiarativi di competenza del 2023 potrebbero prevedere un’apposita spunta, anche se ciò non dovrebbe essere necessario. Anzi, per motivi di semplificazione, questa modalità sarebbe superflua. Si ritiene, invece, che si debba semplicemente iniziare a detrarre la prima rata di 10 nel modello di competenza del 2023, senza riportare nessuna detrazione in quello di competenza nel 2022.

L’opzione è particolarmente apprezzata da quei contribuenti con Irpef bassa, che entro il 31 marzo 2023 non sono riusciti a trovare nessun acquirente per il super bonus del 110%, generato da spese sostenute nel 2022.

Si ritiene che, siccome l’opzione è irrevocabile, dopo averla esercitata, non sia possibile optare per la cessione delle rate residue non utilizzate a terzi.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2023