Iva – Intrastat – Invio entro il 27 marzo con le regole 2016 per le operazioni di febbraio (anche servizi ricevuti) – Niente sanzioni per piccoli ritardi

ArticoloIl Sole 24 OreNewsIva – Intrastat – Invio entro il 27 marzo con le regole 2016 per le operazioni di febbraio (anche servizi ricevuti) – Niente sanzioni per piccoli ritardi

Per le operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio 2017 dai contribuenti mensili, il prossimo 27 marzo 2017 scade l’invio non solo dei consueti modelli Intra-1 relativi alle cessioni di beni e ai servizi resi, ma anche degli elenchi Intra-2 (operazioni passive), non solo con i dati statistici degli acquisti di beni (colonne 1 e da 6 a 15 dell’Intra-2 bis), come accaduto per il mese di gennaio 2017 (inviati lo scorso 27 febbraio), ma anche con i dati fiscali degli acquisti di beni (colonne da 2 a 5 dell’Intra-2 bis) e con quelli, sempre e solo fiscali, dei servizi ricevuti (Intra-2 quater). Per gli invii dei modelli Intra da effettuare dal primo marzo 2017 al 25 gennaio 2018, infatti, si devono applicare le stesse regole che erano in vigore fino alla fine del 2016. Intra-2 da febbraio 2017 Dal primo marzo 2017, sono state ripristinate tutte le regole dei modelli Intra in vigore fino alla fine del 2016, quindi, sono interessati da queste novità solo gli invii in scadenza dopo il primo marzo 2017. I mensili partiranno dal modello Intra-2 che scade il 27 marzo 2017, relativo a febbraio 2017, mentre i trimestrali da quello in scadenza il 26 aprile 2017, per il primo trimestre 2017. L’ultima scadenza interessata alla riedizione di tutti gli obblighi del 2016, invece, sarà il 25 gennaio 2018, per dicembre 2017 o per l’ultimo trimestre 2017. Il 1° marzo 2017 è entrato in vigore l’articolo 13, comma 4-ter, Dl 244/2016 (Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione, che ha reintrodotto tutti gli obblighi di invio dei dati degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti, previsti dall’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993, «nel testo in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193». Come confermato dal comunicato stampa delle Entrate del 16 marzo 2017, quindi, vanno ancora inviati gli elenchi Intra-2, mensili e trimestrali, per gli acquisti di beni e per i servizi ricevuti, con i dati fiscali, oltre che con quelli statistici per i contribuenti mensili. Per gli acquisti di beni di febbraio 2017, quindi, oltre alle colonne statistiche 1 e da 6 a 15 dell’Intra-2 bis, vanno compilati anche i dati fiscali delle colonne da 2 a 5 (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo), cioè lo Stato e la partita Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in euro e quello in valuta. Inoltre, va spedito anche il modello Intra-2 quater per i servizi ricevuti (oltre a quelli ter e quinques per le rettifiche dei periodi precedenti). Anche se il comunicato del 16 marzo 2017 non lo dice, i contribuenti trimestrali dovranno inviare il prossimo 26 aprile 2017, tutti i modelli Intra-2, sia per gli acquisti di beni che per i servizi ricevuti, non solo per le operazioni effettuate dal primo marzo 2017, data di entrata in vigore del Milleproroghe, ma anche per quelle effettuate a gennaio e a febbraio 2017. Relativamente alla scadenza, per i mensili, del prossimo 27 marzo 2017, per l’invio dei dati degli acquisti e dei servizi ricevuti a febbraio 2017, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, considerata la «ristrettezza dei tempi» rispetto alla data del comunicato stampa del 16 marzo 2017 (che ha confermato questo obbligo di invio), eventuali ritardi di trasmissione, rispetto al 27 marzo 2017, «non saranno sanzionati». Il comunicato, però, non dà un’indicazione dei giorni massimi di ritardo, per evitare le sanzioni. Intra-2 dal 2018 Solo dal primo gennaio 2018, saranno operative le soppressioni previste dall’articolo 4, comma 4, lettera b), Dl 193/2016, dei modelli Intra per gli acquisti di beni e le prestazioni ricevute. Questa soppressione dovrebbe riguardare solo gli obblighi fiscali e non quelli statistici, che dovrebbero rimanere obbligatori per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile. Va detto, però, che l’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993, prevede che un provvedimento delle Entrate (con Dogane e Istat) dovrà definire, entro il 31 maggio 2017 e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi, finalizzate a evitare duplicazioni e prevedendo che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo.

GENNAIO 2017 Il modello Intra-2 (operazioni passive) del mese di gennaio 2017, relativamente agli acquisti (non ai servizi ricevuti), alle movimentazioni Ue di beni in lavorazione (in entrata o in uscita dall’Italia) e agli scambi di navi, aeromobili, energia elettrica, gas, ecc. doveva essere spedito da chi era obbligato a inviare i dati statistici degli acquisti comunitari (colonne 1 e da 6 a 15 dell’Intra-2 bis), cioè solo dai soggetti che dovevano presentare gli elenchi con periodicità mensile (cioè se almeno in uno dei 4 trimestri precedenti, anche per una sola categoria, beni o servizi, hanno realizzato operazioni superiori a 50mila euro).
FEBBRAIO 2017 Entro il 27 marzo 2017, i contribuenti mensili devono inviare non solo i consueti modelli Intra-1 relativi alle cessioni di beni e ai servizi resi di febbraio 2017, ma anche gli elenchi Intra-2 (operazioni passive), non solo con i dati statistici degli acquisti di beni, come accaduto per il mese di gennaio 2017 (inviati lo scorso 27 febbraio), ma anche con i dati fiscali degli acquisti di beni (colonne da 2 a 5 dell’Intra-2 bis) e con quelli (sempre e solo fiscali) dei servizi ricevuti (Intra-2 quater). Per gli invii da effettuare dal primo marzo 2017 al 25 gennaio 2018, infatti, si devono applicare le stesse regole che erano in vigore nel 2016.
SVISTA SUI SERVIZI Per errore è stato eliminato dal primo marzo 2017, nell’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993, l’obbligo di invio dei dati dei servizi resi e ricevuti. Si tratta sicuramente di un errore, in quanto questo invio è previsto dalla direttiva n. 2006/112/Ce: quindi, si ritiene che questa abrogazione non debba essere considerata dai contribuenti. Se si considerasse questa svista legislativa come corretta, invece, dal primo marzo 2017, non ci sarebbe più l’obbligo di inviare gli Intra dei servizi resi e ricevuti e l’abrogazione degli Intra-2 quater (servizi ricevuti) si scontrerebbe, per il 2017, con la loro reintroduzione prevista dall’articolo 13, comma 4-ter, Dl n. 244/2016.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 marzo 2017

 

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