Iva e detrazione nell’anno – Il sezionale recupera le mancate registrazioni

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Se per un’operazione effettuata nel 2017, con Iva esigibile nel 2017, la relativa fattura (datata 2017) è stata ricevuta dal cessionario o dal committente entro il 31 dicembre 2017, ma non è stata registrata da quest’ultimo nel 2017, la sua contabilizzazione negli ordinari registri Iva acquisti del 2018 non consente più la detrazione dell’Iva nelle liquidazioni del 2018 e nella dichiarazione annuale Iva 2019, relativa al 2018, come invece avveniva in passato. L’unico metodo per detrarre questa imposta, infatti, è il suo inserimento entro il 30 aprile 2018 (termine di invio della dichiarazione Iva relativa al 2017) in un «apposito sezionale» del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017» (ma registrate nel 2018) e il suo inserimento, come Iva detraibile nel modello annuale Iva 2018, relativo al 2017. Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, la detrazione è possibile solo se l’Iva è esigibile e la fattura è stata ricevuta. Questa Iva, quindi, non può essere «computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative» al 2018, ma va detratta nella dichiarazione Iva 2018, relativa al 2017. Dopo aver imposto la registrazione di questa fattura in un “apposito sezionale” del registro Iva degli acquisti, però, l’Agenzia, nella circolare 1/E/2018, non dice nulla relativamente all’eventuale inserimento di quest’Iva da detrarre nella liquidazione Iva dell’ultimo periodo del 2017 (mese o trimestre), in una liquidazione “aggiuntiva” del 2017 ovvero nella “informale” liquidazione Iva annuale (che serve a compilare il quadro VP del modello annuale), ma dice che la registrazione nell’apposito sezionale serve a «far concorrere la relativa Iva a credito alla determinazione del saldo d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa» al 2017. Le istruzioni alla comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche dicono che nei righi VP3 e VP4, vanno indicati, in generale, l’imponibile e l’Iva degli acquisti dei documenti registrati nel registro degli acquisti del periodo. Ma la comunicazione dell’ultimo trimestre 2017 va inviata entro il 28 febbraio 2018, quindi, non è possibile inserirvi i dati registrati nel 2018 nell’apposito sezionale. Questo, infatti, è destinato a raccogliere le registrazioni fino al 30 aprile 2018, cioè dopo il 28 febbraio 2018. L’Iva in esso detratta, però, deve essere scomputata dal saldo Iva 2018, il cui pagamento scade il 16 marzo 2018 (i mensili, aumenteranno l’eventuale credito). Relativamente alla compilazione della dichiarazione Iva annuale 2018, relativa al 2017, invece, la scadenza del 30 aprile 2018, consente ai contribuenti di considerare sia l’imponibile che l’Iva di questo apposito sezionale, ai fini della compilazione dei righi da VF1 e VF13, nei quali vanno inseriti «l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati», risultanti da documenti Iva annotati nel registro degli acquisti (che alla data del 30 aprile 2018, comprendono anche l’apposito sezionale). Sul tema, però, sarebbe auspicabile un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.

 

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI L’imponibile e l’Iva delle fatture datate e ricevute nel 2017, ma registrate nei primi 4 mesi del 2018, in un apposito sezionale del «registro Iva degli acquisti» delle fatture ricevute nel 2017: non vanno inseriti nella comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche relativa all’ultimo periodo del 2017, perché questa va inviata entro il 28 febbraio 2018 ;

vanno inseriti nei righi da VF1 e VF13 della dichiarazione Iva annuale 2018, relativa al 2017, quindi, l’Iva va considerata per il calcolo del saldo Iva 2018.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2018

 

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