Invio delle lettere d’intento senza indicazione nei registri

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Stop all’annotazione nei registri Iva del protocollo della dichiarazione d’intento ricevuta da parte delle Entrate e unificazione della disciplina sanzionatoria dell’intera materia. Sono queste alcune delle novità che dal prossimo anno interesseranno le dichiarazioni (anche dette lettere) di intento emesse dagli esportatori abituali, a seguito della modifica dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 746/83 e dell’abrogazione del comma 2, previste dalla legge di conversione del decreto crescita. Dal primo gennaio 2020, non sarà più necessario numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse o ricevute, oltre che annotarle nei registri Iva delle vendite o dei corrispettivi. Fino alla fine di quest’anno, invece, sia il dichiarante che il fornitore o prestatore devono numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse e ricevute. Inoltre, entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento devono annotarne gli estremi in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39, dpr 633/72 (registro delle lettere d’intento) o in un’apposita sezione dei registri Iva vendite o corrispettivi (articolo 2, comma 3, legge 28/97). La norma oggi prevede che la dichiarazione d’intento possa riguardare «anche più operazioni tra le stesse parti». Anche dal 2020 sarà così, ma sono state tolte le parole «tra le stesse parti». Quindi, il provvedimento attuativo del direttore delle Entrate, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita, potrebbe recepire questa opportunità, consentendo l’invio di un’unica dichiarazione d’intento per tutte le operazioni che si intendono effettuare nell’anno, anche verso soggetti diversi. Se ciò avverrà, dovrà essere modificato anche il modello oggi utilizzato per inviare le dichiarazioni d’intento all’agenzia, approvato con il provvedimento 2 dicembre 2016, nel quale oggi si deve indicare il «destinatario della dichiarazione». In particolare, il campo «dogana» va barrato nel caso di importazioni ovvero nei campi relativi all’«Altra parte contraente» devono essere indicati i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione. Dal primo gennaio 2020, verranno unificate tutte le sanzioni previste per le dichiarazioni d’intento, portando la sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro a un importo variabile dal 100% al 200% dell’imposta, anche per il cedente o il prestatore che fattura senza Iva, senza aver ricevuto dal cliente la lettera d’intento inviata alle Entrate e/o senza aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia. In realtà, è stato modificato anche il comportamento del cedente o prestatore che viene sanzionato. Fino alla fine del 2019, infatti, la sanzione da 250 euro a 2mila euro si applicherà se il cedente o prestatore effettua cessioni o prestazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/72, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione alle Entrate. Invece, dal 2020 la sanzione variabile dal 100% al 200% dell’imposta si applicherà se il cedente o prestatore effettuerà queste cessioni o prestazioni «senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione alle Entrate della dichiarazione» di intento. Quindi, riassumendo, dal primo gennaio 2020 sarà sanzionato con la sanzione variabile dal 100% al 200% dell’imposta: il cessionario, committente o importatore che effettua operazioni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), dpr 633/1972, in mancanza della dichiarazione d’intento (articolo 7, comma 3, del Dlgs 471/97); il cessionario, committente o importatore che, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’imposta ovvero ne beneficia oltre il limite consentito (comma 4); il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), dpr 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione alle Entrate della dichiarazione d’intento (comma 4-bis).

I PUNTI CHIAVE Numerazione e annotazione
Dal 1° gennaio 2020 non sarà più necessario numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse o ricevute, oltre che annotarle nei registri Iva delle vendite o dei corrispettivi Estremi del protocollo in fattura La norma impone che gli «estremi della dichiarazione» d’intento debbano «essere indicati nelle fatture emesse» a seguito della stessa. Solo la prassi doganale, invece, impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del Dau (nota delle Dogane del 20 maggio 2015, protocollo 58510/Ru). Con la modifica dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del Dl 746/83, anche la norma prevederà l’indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione non solo nella fattura omessa ma pure nella dichiarazione doganale Normativa in fattura
si ricorda che nelle fatture emesse va sempre indicato anche il regime di «operazione non imponibile» a Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972, come imposto dall’articolo 21, comma 6, lettera b), dpr 633/1972, oltre che il codice natura N2. Interoperabilità tra Entrate
e Dogane

Confermata la messa a disposizione alle Dogane della «banca dati» delle Entrate relativa alle dichiarazioni di intento, al fine di verificare i dati degli «estremi del protocollo di ricezione» della lettera d’intento nella dichiarazione doganale, la quale permette dal 25 maggio 2015 di dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione (nota delle Dogane del 20 maggio 2015, prot. n. 58510/Ru). Commercio elettronico / Portali hi gestisce «un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale» (marketplace), «una piattaforma, un portale o mezzi analoghi», che «facilita» le «vendite a distanza» di «beni importati» o di beni che sono già «all’interno dell’Unione europea», dovrà inviare telematicamente alle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita comunicazione, contenente il numero totale delle unità vendute in Italia da parte di ciascun fornitore

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 10 luglio 2019

 

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