Investimenti, test convenienza sul nuovo credito d’imposta

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Ad artigiani e commercianti il nuovo credito d’imposta del 6% per gli investimenti in beni strumentali nuovi (o del 40% o 20% per i beni industria 4.0) conviene molto meno rispetto al super o iper ammortamento, se si considera il carico contributivo come un costo e non come un accantonamento alla futura pensione. La variazione in diminuzione relativa ai maggiori ammortamenti fiscali, infatti, riducendo il «reddito d’impresa» (circolare Inps 120/2015), diminuisce anche la base imponibile previdenziale.

Calcolo base Per i soggetti Ires (24%) o per quelli Irpef con aliquota media più addizionali del 24% (senza iscrizione all’Inps commercianti o artigiani dei soci, ad esempio perché l’attività è industriale), il vantaggio fiscale del solo super-ammortamento (senza considerare l’attualizzazione dello stesso e la tassazione in caso di plusvalenza da cessione del bene) è del 7,2% (24% x 30%) del costo dell’investimento. Per i beni «Industria 4.0», che beneficiano dell’aumento del costo fiscale del 170% (ad esempio, investimento pari o inferiore a 2 milioni di euro), invece, il vantaggio fiscale è pari al 40,80% (24% x 170%) del costo dell’investimento (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Calcolo con l’Inps Se l’impresa svolge un’attività commerciale o artigianale, dove tutti i soci sono lavoratori, però, con il super o l’iper ammortamento si ha il vantaggio relativo alla riduzione della base imponibile Inps, la cui aliquota è del 24,09% (24% per gli artigiani), ad esempio, per gli iscritti oltre i 21 anni e con reddito Inps fino a 47.143 euro. Per considerare il minor esborso di società e soci grazie al super o iper ammortamento, dovrebbe essere considerato anche il minor esborso dei contributi Inps, con la precisazione che questo ridurrà la futura pensione. In particolare, per il super ammortamento, al 7,2% va sommato un altro 7,23% (24,09% x 30%), portando a un minore esborso finanziario del 14,43% dell’investimento, contro un futuro credito d’imposta del 6% previsto dalla legge di Bilancio 2020. Invece, per l’iper ammortamento, al 40,80% di risparmio Ires (o di Irpef più addizionali) va sommato un 40,95% (24,09% x 170%) per lo sconto dell’Inps dei soci, portando ad una riduzione di imposte e contributi Inps pari all’81,75% dell’investimento, contro un credito d’imposta del 40% per gli investimenti 4.0 fino a 2,5 milioni. La differenza è ancora più alta se si considerano soggetti Irpef con un’Irpef progressiva, assieme alle addizionali regionali e comunali, ad esempio, del 40%. In questo caso, il risparmio fiscale e contributivo del super ammortamento è del 19,53% ((40% + 25,09%) x 30%), mentre quello dell’iper ammortamento è addirittura del 110,65% ((40% + 25,09%) x 170%).

Anni di recupero Super e iper ammortamento si recuperano durante il processo di ammortamento, mentre il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in F24 in cinque quote annuali di pari importo, dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ovvero dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0).

Soggetti in perdita Il credito d’imposta può essere usato (previo visto di conformità, se superiore a 5.000 euro) per compensare debiti tributari o contributivi, anche dalle società in perdita, mentre il vantaggio del super e dell’iper ammortamento aumenta la perdita fiscale.
 

SUPER-AMMORTAMENTO IPER-AMMORTAMENTO CREDITO D'IMPOSTA
DEL 6% DEL COSTO
CREDITO D'IMPOSTA DEL 40% PER INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI E DEL 20% FINO A 10 MILIONI
maggiorazione ammortamento del 30%  (investimento massimo di 2,5 milioni) maggiorazione ammortamento del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni, del 100% fino a 10 milioni e del 50% fino a 20 milioni a scaglioni) (investimento massimo di 2 milioni), da confrontare con il super-ammortamento (a scaglioni), da confrontare con l'iper-ammortamento
Dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, se entro il 31 dicembre 2019 l'ordine viene accettato e il 20% dell'acconto versato Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, se entro il 31 dicembre 2019 l'ordine viene accettato e il 20% dell'acconto versato Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, se entro il 31 dicembre 2020 l'ordine viene accettato e il 20% dell'acconto viene versato
Agevolate le imprese (solo per il super-ammortamento anche i professionisti). Niente beneficio fiscale per forfettari e imprese agricole, perché il bonus è collegato all'ammortamento deducibile fiscalmente. Agevolate imprese, professionisti, forfettari e imprese agricole, perché il credito d'imposta non è collegato all'ammortamento deducibile fiscalmente, ma può essere usato per compensare in F24 altri debiti
Agevolati investimenti in beni materiali strumentali nuovi, in proprietà o leasing, esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del Tuir (sono agevolati gli autocarri) Agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi «Industria 4.0», (allegato A 232/2016), che devono essere interconnessi, in proprietà o in leasing Agevolati investimenti in beni materiali strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del Tuir (quindi, sono agevolati gli autocarri). Per il credito d'imposta del 40% o del 20%, però, devono essere beni «Industria 4.0», indicati nell’allegato A della legge 232/2016, n. 232, che devono essere interconnessi
Esclusi dall'incentivo i beni strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni e alcuni beni utilizzati in settori particolari, elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015
L'agevolazione viene ripartita nei periodi dell'ammortamento. Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione in F24 in cinque quote annuali di pari importo, dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni
Articolo 1, Dl 34/2019 Articolo 1, commi
da 60 a 65, legge 145/2018
Probabile articolo 22 della Legge di Bilancio 2020
Risparmio fiscale e contributivo senza considerare l’attualizzazione dello stesso   
Caso 1: soggetto Ires o Irpef (con aliquota media Irpef più addizionali del 24%), senza iscrizione all'Inps commercianti o artigiani da parte dei soci (ad esempio, perché azienda industriale)   
24% del 30% dell’investimento (fino a 2,5 milioni): 7,20% 24% del 170% dell'investimento
(fino a 2,5 milioni): 40,80%
6% dell'investimento
(fino a 2milioni): 6%
40% dell'investimento (fino a 2,5 milioni): 40%
Caso 2: soggetto Ires o Irpef (con aliquota media Irpef più addizionali del 24%), con iscrizione dei soci all'Inps commercianti (24,09%), di età superiore a 21 anni e con redditi Inps pari a 15.000 euro ciascuno (se fossero artigiani, l'aliquota sarebbe del 24% al posto del 24,09%).   
24%+24,09% del 30% dell'investimento
(fino a 2,5 milioni):14,43%
24%+24,09% del 170% dell'investimento
(fino a 2,5 milioni): 81,75%
6% dell'investimento
(fino a 2 milioni): 6%
40% dell'investimento (fino a 2,5 milioni): 40%
Caso 3: soggetto Irpef (con aliquota media Irpef più addizionali del 40%), come ad esempio la Srl trasparente (o la Snc o la Sas), con iscrizione dei soci all'Inps commercianti (25,09%), di età superiore a 21 anni e con redditi Inps pari a 75.000 euro ciascuno (se fossero artigiani, l'aliquota sarebbe del 25% al posto del 25,09%).   
40%+25,09% del 30% dell'investimento
(fino a 2,5 milioni ): 19,53%
40%+25,09% del 170% dell'investimento
(fino a 2,5 milioni): 110,65%
6% dell'investimento
(fino a 2 milioni): 6%
40% dell'investimento (fino a 2,5 milioni):40%
Caso 4: soggetto forfettario o azienda agricola   
Nessun vantaggio Nessun vantaggio 6% dell'investimento
(fino a 2 milioni): 6 %
40% dell'investimento (fino a 2,5 milioni): 40%

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all'articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2019