I principali bonus edili applicabili nel 2024: bonus casa, ecobonus e sisma bonus

ArticoloIl Sole 24 OreI principali bonus edili applicabili nel 2024: bonus casa, ecobonus e sisma bonus

Quali sono i principali requisiti per beneficiare delle detrazioni fiscali dedicate agli interventi edili

Tralasciando il superbonus, che è ancora applicabile, a determinate condizioni, in generale solo per i condomìni e i proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari, fino alla fine del 2025 (con una percentuale che è, in generale, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per quelle del 2025), cerchiamo di comprendere quali sono le principali regole da seguire per beneficiare dei principali bonus edili: il bonus casa, l’ecobonus e il sisma bonus.

Soggetti agevolati e misura delle detrazioni

Bonus casa

Il bonus casa, oggi agevolato fino alla fine del 2024 con la percentuale di detrazione Irpef del 50%, è a regime nella misura del 36%, la quale potrebbe essere applicabile per le spese sostenute dal 2025 in poi, a meno che non intervenga una proroga della percentuale maggiorata del 50%. Il bonus casa può interessare gli interventi effettuati da qualunque persona fisica (anche un professionista e una ditta individuale, familiare o coniugale), dalle società semplici, snc e sas (ma, in caso di imprenditori o di società, limitatamente alle abitazioni immobilizzate).

Ecobonus

L’ecobonus, invece, consiste in una detrazione Irpef o anche Ires (quindi, anche per i soggetti Ires) del 50-65-70-75-80-85%, che può essere fruita per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (sempre in assenza di proroghe) solo per determinati interventi (ad esempio, pannelli solari termici, impianti di riscaldamento, strutture opache verticali, cioè pareti isolanti o cappotti, e orizzontali, cioè pavimenti e coperture, finestre e riqualificazione energetica generale degli edifici), che rispettano i requisiti tecnici di risparmio energetico indicati nel decreto del Mise 6 agosto 2020 (ovvero nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007 e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020). L’ecobonus può essere utilizzato per gli investimenti effettuati, oltre che dai contribuenti agevolati con il bonus casa, anche da tutti gli altri soggetti che dichiarano il reddito d’impresa (inclusi, quindi, i soggetti Ires, come le società di capitali).

Sisma bonus

Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 (sempre in assenza di proroghe), le spese “sostenute” per gli interventi antisismici agevolati con il «bonus casa» dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir (che sarebbero applicabili, su tutto il territorio nazionale, solo sulle abitazioni e solo da parte dei soggetti Irpef), sono detraibili al 50% dall’Irpef o anche dall’Ires, anche se effettuate su “costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive”, a patto che vengano effettuate in zone sismiche 1, 2 e 3, con “procedure autorizzatorie” comunali “iniziate” dal primo gennaio 2017 (cosiddetto «sisma bonus», articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). Se dai suddetti interventi agevolati con la detrazione del «sisma bonus» del 50%, deriva “una riduzione del rischio sismico” di 1 o di 2 classi di rischio (definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58), la percentuale della detrazione del 50% è aumentata rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali) o all’80% (85% per le parti comuni condominiali), ai sensi dell’articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Possono beneficiare del sisma bonus tutti i “soggetti passivi Irpef e Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento)” (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.2).

E’ ancora possibile, poi, il sisma bonus acquisti Irpef o Ires del 75% (o dell’85%, se la riduzione del rischio sismico è di due classi), per chi acquista (entro 30 mesi dalla fine dei lavori) da imprese che hanno demolito e ricostruito, con misure antisismiche, interi edifici (di qualunque genere), in zone sismiche 1, 2 e 3 (articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Immobili agevolati

Bonus casa

Per il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, spesso viene richiesto che gli immobili su cui effettuare i lavori siano residenziali (risposta 6 a «Dichiarazioni24» del 31 maggio 2019; si veda Il Sole 24 Ore dello stesso giorno). Queste regole valgono anche per il bonus mobili del 50%, in quanto per ottenerlo, il mobile o il grande elettrodomestico devono essere collocati sull’unità immobiliare dove è stato effettuato l’intervento edile «trainante».

Per il bonus giardini del 36%, la detrazione spetta solo per le «unità immobiliari ad uso abitativo» (non quindi per gli uffici, i negozi, i ristoranti e i capannoni) e le relative parti condominiali (articolo 1, commi da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Ecobonus e sisma bonus

Con la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le detrazioni per l’ecobonus e per il sisma bonus spettano “ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione” degli stessi come:

  • «strumentali» per natura (cioè, con categoria catastale B, C, D, E o A/10) o per destinazione (cioè utilizzati dall’impresa) e registrati in contabilità tra le immobilizzazioni;
  • «beni merce», cioè, registrati tra le rimanenze di magazzino;
  • «patrimoniali», cioè le «abitazioni patrimonio» dell’articolo 90 del Tuir, le quali sono immobilizzate, non strumentali, né per natura e né per destinazione (ad esempio, perché locate o non utilizzate).

Interventi agevolati e limiti di spesa

Bonus casa

La detrazione del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa) riguarda principalmente, la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo per le “parti comuni di edificio residenziale”), la ristrutturazione edilizia e il restauro o risanamento conservativo solo di unità immobiliari residenziali. Il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare (pertinenza compresa) è a regime di 48.000 euro, aumentato a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024 (al netto di eventuali proroghe). Sono agevolati anche gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettere da c) a l), Tuir, come la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione di atti illeciti di terzi, la cablatura di edifici, il contenimento dell’inquinamento acustico, le misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, la riduzione degli infortuni domestici e il conseguimento di risparmi energetici (compreso il fotovoltaico). In quest’ultimo caso, si parla di interventi per il risparmio energetico non «qualificato», nell’ambito del bonus casa, per distinguerlo da quello che beneficia dell’ecobonus e che prevede una procedura più complessa rispetto a quella del bonus casa.

Sisma bonus

Gli interventi agevolati con il sisma bonus sono gli stessi antisismici del «bonus casa», indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, ma limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per il sisma bonus, “l’ammontare complessivo” delle spese non può superare “96.000 euro per unità immobiliare” e per singolo intervento. Per le «parti comuni di edifici» (condominiali o meno), l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione deve essere «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari» (risposta del 10 giugno 2020, n. 175, risposte nn. 1 e 11 date dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%).

Per il sisma bonus, però, il limite di 96.000 euro per gli interventi effettuati sulle parti strutturali dell’edificio non è da considerarsi “autonomo” rispetto a quello relativo al bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir, in quanto non viene individuata «una nuova categoria di interventi agevolabili», perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16-bis del Tuir (risposta n. 12 data dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, 29 novembre 2017, n. 147/E, risposta 7 ottobre 2020, n. 455 e Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2016). Il limite di spesa per i lavori antisismici effettuati sulle parti comuni, pari a 96.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari (considerando anche le pertinenze), però, è unico (quindi, in concorrenza), solo rispetto ai limiti del bonus casa previsto per le parti comuni (che sono tutte quelle strutturali). Per i lavori sulle singole unità immobiliari residenziali del condominio o dell’edificio del proprietario unico, invece, il bonus casa, ad esempio per spostare le pareti interne o per rifare il bagno (che non sia una semplice manutenzione ordinaria), spetta con un ulteriore limite di 96.000 euro, per singola unità immobiliare residenziale (risposte della Dre Lombardia n. 904-1094/2022 e n. 904-1406/2022, si veda Il Sole 24 Ore del 20 settembre 2022).

Ecobonus

Per l’ecobonus la norma prevede vari limiti massimi di detrazione (o di spesa), in base al tipo di intervento. Molti di questi limiti sono importi massimi di detrazione dalle imposte, cioè il risultato della moltiplicazione del 50-65% per il costo sostenuto. Ad esempio, per l’installazione di pannelli solari termici, il tetto massimo della detrazione è di 60.000 euro, quindi, l’importo massimo dell’investimento agevolato è di 92.307,69 euro (60.000 / 65%).

Prosecuzione dei lavori e ripartizione dei bonus

Per tutte e tre le tipologie di bonus edile (bonus casa, sisma bonus o ecobonus), nel caso in cui un intervento consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

La detrazione dall’Irpef (o dall’Ires per l’ecobonus o per il sisma bonus) deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo per il bonus casa o per l’ecobonus ovvero in 5 anni per il sisma bonus. In generale, si deve iniziare a detrarre le quote a partire dalla dichiarazione dei redditi (Redditi o 730) relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa viene sostenuta, cioè pagata. Solo per l’ecobonus e per il sisma bonus usufruito dalle imprese, per individuare il momento di sostenimento della spesa per le imprese si deve fare riferimento al criterio di competenza (data di ultimazione della prestazione), indipendentemente dalla data dei pagamenti. Ciò vale anche per le imprese minori di cui all’articolo 66 del Tuir che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime improntato alla cassa (circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, al paragrafo 4, che ha superato l’interpretazione della risposta delle Entrate 22 ottobre 2018, n. 46).

Pagamento della fattura

Per ottenere le detrazioni relative agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio (bonus casa), al sisma bonus e all’ecobonus, le persone fisiche devono effettuare i pagamenti dei lavori mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e il sisma bonus l’articolo 16-bis, dpr 917/1986 o Tuir, e per l’ecobonus l’articolo 1, commi da 344 a 347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 o l’articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), “il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”; si tratta del cosiddetto bonifico «parlante», che comporta, all’atto dell’accredito dei fondi al fornitore, la trattenuta della ritenuta d’acconto dell’11 per cento.

Il bonifico «parlante» non è obbligatorio, invece, per le imprese che richiedono l’ecobonus o il sisma bonus.

Non è necessario il pagamento con bonifico «parlante», invece, per il bonus mobili (circolari 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.4, 4 aprile 2017, n. 7/E) e per quello giardini (circolare 4 aprile 2017, n. 7/E). In questi casi, comunque, è richiesto il pagamento con “strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni” (per i mobili, però, non è ammesso l’assegno).

La comunicazione all’Enea

Solo per l’ecobonus, il contribuente deve, pena la decadenza dell’agevolazione, effettuare i seguenti adempimenti:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato della rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge;
  • l’invio all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, tramite un tecnico abilitato, della «scheda descrittiva», oltre che dei dati dell’attestato di qualificazione energetica (non per le finestre, i pannelli solari termici e caldaie a condensazione).

Anche per gli interventi sul risparmio energetico non «qualificato», reintranti nell’articolo 16-bis del Tuir sul recupero del patrimonio edilizio, oltre che per gli acquisti dei grandi elettrodomestici (guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018), il contribuente deve inviare telematicamente i relativi dati all’Enea, anche senza l’intervento di un tecnico abilitato, entro 90 giorni dalla «data di ultimazione dei lavori o del collaudo», ma l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E, ha chiarito che la “mancata o tardiva trasmissione” all’Enea entro i termini, «non comporta la perdita del diritto alle detrazioni» fiscali.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 27 marzo 2024