Durc di congruità solo prima del saldo. Non serve per il visto di conformità

ArticoloIl Sole 24 OreDurc di congruità solo prima del saldo. Non serve per il visto di conformità

L’Esperto Risponde

Domanda

Per l’apposizione del visto di conformità per il super bonus del 110% è necessaria l’esibizione del cosiddetto Durc di congruità? Se i lavori sono ancora in corso e il visto di conformità riguarda il SAL, il Durc di congruità può essere sostituito da altra dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori?

 

Risposta

La risposta è negativa per tutti e due i quesiti.

Per il secondo, va ricordato che i committenti hanno l’«obbligo» di “richiedere all’impresa affidataria” l’attestazione di congruità della manodopera nel cantiere, se l’opera complessiva supera i 70.000 euro, solo “prima di procedere al saldo finale dei lavori” edili agevolati con le detrazioni fiscali. L’obbligo è stato ricordato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, e secondo la Faq 6 della CNCE del 15 febbraio 2022, la “mancanza della congruità” della manodopera potrebbe «riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali», in quanto pregiudicherebbe il successivo ottenimento del Durc online contributivo, richiesto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, il quale prevede la perdita del diritto alla detrazione dei bonus edili in caso di violazioni delle obbligazioni contributive, relativamente agli operai utilizzati nell’intervento (si veda anche la risposta all’interrogazione parlamentare del 22 settembre 2021, n. 5-06701 sul super bonus del 110%).

Per il primo quesito, va ricordato che nella circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E, dedicata al visto di conformità del 730 2022 e del modello Redditi PF 2022, non si fa nessun accenno alla richiesta del cosiddetto Durc di congruità della manodopera, il quale, per «lavori edili» privati, è necessario per le «opere» (edili e non edili) di valore complessivo «pari o superiore» a 70.000 euro, se la «denuncia di inizio lavori» o «denuncia nuovo lavoro» (DNL) è stata inviata “alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021”. Non serve controllare, quindi, questo documento, nonostante la circolare dell’agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, preveda l’«obbligo per il committente» privato (come per quello pubblico, già previsto dalla norma) di “richiedere all’impresa affidataria” questa attestazione, “prima di procedere al saldo finale dei lavori”.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani alla risposta di Luca De Stefani all’Esperto risponde de Il Sole 24 Ore di febbraio 2023.