Dichiarazione d’intento – Lettere d’intento spedite dagli esportatori abituali – Nuovo modello DI da utilizzare solo dal 01.03.2017 – Va messo solo l’ulteriore importo

ArticoloIl Sole 24 OreNewsDichiarazione d’intento – Lettere d’intento spedite dagli esportatori abituali – Nuovo modello DI da utilizzare solo dal 01.03.2017 – Va messo solo l’ulteriore importo

In attesa di chiarimenti il nuovo modello della lettera d’intento deve indicare solo il plafond aggiuntivo. Se l’ esportatore abituale desidera effettuare da un fornitore più acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’Iva, anche dopo il primo marzo 2017, e la precedente “lettera” è stata compilata nei campi 3 e 4, relativi al periodo di validità (quindi, non nel campo 2, relativo all’ammontare presunto per più operazioni), deve inviare (anche prima del primo marzo 2017) una nuova dichiarazione con il nuovo modello, indicando solo «l’ulteriore ammontare» delle operazioni che intende fare dal 1° marzo 2017, rispetto all’ammontare che acquisterà fino al 28 febbraio 2017. In assenza di indicazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, dovrebbero essere queste le modalità di compilazione della nuova dichiarazione d’intento da parte di chi ha preferito inviare quella vecchia con il periodo di validità, al posto dell’ammontare delle operazioni. Aumento del plafond per singolo fornitore Sia nel nuovo che nel vecchio modello di lettera d’intento, l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” è l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva per più operazioni, nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Durante l’anno, «l’importo complessivamente fatturato senza Iva» all’esportatore abituale dal soggetto che riceve la dichiarazione non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Inoltre, l’importo complessivo delle fatture ricevute senza Iva dall’esportatore abituale, a seguito di tutte le lettere d’intento spedite a tutti i propri fornitori, non può superare il cosiddetto plafond disponibile per l’anno. Nessuno vieta, comunque, di presentare dichiarazioni d’intento con importi superiori al plafond disponibile, considerando che quest’ultimo si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (risposta delle Entrate del 7 febbraio 2017, n. 0027195, a Confimi industria, Confederazione delle imprese manifatturiere). Sia nel nuovo che nel vecchio modello di lettera d’intento, se l’esportatore abituale intende acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito in una dichiarazione d’intento precedentemente inviata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva (risoluzione 120/E/2016 e circolare 26 settembre 2005, n. 41/E, paragrafo 5.3). Considerando che si parla di “ulteriore ammontare”, si ritiene che questo non debba comprendere l’importo contenuto nella lettera d’intento precedentemente inviata. L’agenzia delle Entrate non ha chiarito, invece, come si debba comportare chi ha compilato nella precedente lettera d’intento i campi 3 e 4 (periodo di validità) e ora intende passare alla compilazione del campo 2 (più «operazioni fino a concorrenza di euro»), inviando il nuovo modello per le operazioni che verranno effettuate dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2017 ovvero il vecchio modello per le operazioni che verranno effettuate dalla data di ricezione dello stesso dalle Entrate (comunque precedente al 28 febbraio 2017) e fino alla fine del 2017. Si ritiene che, anche in questo caso, debba essere inserito solo «l’ulteriore ammontare» di acquisti (che si intende fare senza Iva dal destinatario della dichiarazione), rispetto a quanto già acquistato (basandosi sul vecchio modello con il periodo di validità) fino al 28 febbraio 2017 ovvero fino alla data di ricezione dalle Entrate del re-invio del vecchio modello. Se, invece, prima di effettuare l’operazione, si intende rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), va inviata una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. Siccome il modello integrativo «sostituisce la dichiarazione integrata», il nuovo importo che va inserito non è quello “ulteriore” rispetto a quanto fatturato in precedenza, ma deve comprendere quest’ultimo. Riduzione del plafond per singolo fornitore Se l’esportatore abituale intende diminuire «l’ammontare del plafond disponibile già comunicato» o se vuole «revocare la dichiarazione già inviata», non è necessario che invii una nuova lettera d’intento, né al fornitore, né all’Amministrazione finanziaria (circolare 41/E/2005, paragrafo 5.3). In questi casi, infatti, sono sufficienti le indicazioni in tal senso manifestate in forma libera dall’esportatore, delle quali il fornitore deve tenere conto applicando l’imposta sulle operazioni successivamente poste in essere (circolare Assonime 22 febbraio 2017, n. 5, paragrafo 4).

I CASI Gestione dei modelli e delle operazioni nel periodo a cavallo del primo marzo 2017, per gli esportatori abituali che desiderano acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva *
(* ex articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972 e articolo 1, comma 1, lettera c, Dl 746/83)01 Modello vecchio inviato entro febbraio con campi 3 e 4 Entro il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d’intento con il vecchio modello, dove sono compilati i campi 3 e 4 relativi alle operazioni che verranno effettuate fino al 31 dicembre 2017. Questa dichiarazione non vale per gli acquisti da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per queste operazioni è necessario inviare una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello, anche prima del 28 febbraio 201702 Modello vecchio inviato entro febbraio con campi 1 o 2 Entro il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d’intento con il vecchio modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato.Questa dichiarazione vale fino a concorrenza dell’importo indicato»per la singola operazione indicata (ovvero «per le più operazioni di acquisto»), anche se questa verrà effettuata dopo il 1° marzo 2017. Quindi, non va presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello03 Modello vecchio inviato dal 1° marzo con campi 1 o 2 Dopo il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d’intento con il vecchio modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato.L’invio non dovrebbe avere validità, perché dal 1° marzo 2017 il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 201504 Modello nuovo inviato entro fine febbraio 2017 Entro il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d’intento con il nuovo modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato.Questa dichiarazione non può essere utilizzata «per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017». Il nuovo modello, infatti, «può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello»

05 Modello nuovo inviato dal 1° marzo 2017 Dopo il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d’intento con il nuovo modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato.Questa dichiarazione può essere utilizzata per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 e comunque successive al momento della sua trasmissione telematica alle Entrate da parte dell’esportatore abituale e al rilascio della ricevuta telematica da parte dell’Agenzia che l’esportatore deve consegnare al fornitore o prestatore o in dogana

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 febbraio 2017

 

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