24 Lug 2018
Detrazioni sul risparmio energetico e su interventi antisismici – Cessione, regole estese anche al «sismabonus»
Per l’agenzia delle Entrate, le interpretazioni sulla cessione della detrazione sul risparmio energetico qualificato, contenute nella circolare 11/E/2018, sono applicabili anche agli interventi antisismici detraibili al 75% e 85%. A chiarirlo è la circolare 17/E, che non ha posto limiti alla cessione dedicata agli incapienti. Secondo la norma, per tutte e tre le possibili cessioni del credito (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti), i cessionari possono essere sia i fornitori dei beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, sia «altri soggetti privati». Ma, per le Entrate (circolare 11/E), nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici (circolare 17/E), gli «altri soggetti privati» devono intendersi solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», ad esempio gli altri contribuenti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi che hanno generato la detrazione. Questa interpretazione, quindi, non riguarda le cessioni dedicate agli incapienti.
Gruppo, consorzio o rete Se i lavori sono stati effettuati da un fornitore appartenente a un gruppo societario, il contribuente beneficiario del bonus può cedere il credito anche a un’altra società del gruppo. In coerenza con questa interpretazione, contenuta nella circolare 11/E, ora l’agenzia ha chiarito che se i lavori sono effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio o a una rete, il credito può essere ceduto anche direttamente al consorzio o alla rete o agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori. In tutti questi casi, però, se il potenziale cessionario, appartenente al gruppo, consorzio o rete del fornitore, è una banca, la cessione è possibile solo per i cedenti incapienti. Anche per i lavori antisismici, poi, è applicabile la possibilità di cessione del credito a consorzi, partecipati da soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie, «qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato».
Subappalto Se il fornitore dell’intervento si avvale di un subappaltatore, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera. Ma la detrazione può essere ceduta anche a soggetti che hanno stipulato un unico contratto di appalto per la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo agevolabile, ma che eseguono interventi che, se considerati separatamente, non darebbero diritto a detrazioni cedibili.
Successiva cessione Per tutte le possibili cessioni, il primo cessionario può effettuare una successiva cessione del bonus e le Entrate, con la circolare 11/E, hanno limitato questa facoltà «ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria» . Secondo la circolare di ieri, questa interpretazione non riguarda solo i crediti fiscali dei lavori di risparmio energetico qualificato, ma si applica anche a quelli per le misure antisismiche.
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2018
Per l’agenzia delle Entrate, le interpretazioni sulla cessione della detrazione sul risparmio energetico qualificato, contenute nella circolare 11/E/2018, sono applicabili anche agli interventi antisismici detraibili al 75% e 85%. A chiarirlo è la circolare 17/E, che non ha posto limiti alla cessione dedicata agli incapienti. Secondo la norma, per tutte e tre le possibili cessioni del credito (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti), i cessionari possono essere sia i fornitori dei beni e servizi, necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, sia «altri soggetti privati». Ma, per le Entrate (circolare 11/E), nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici (circolare 17/E), gli «altri soggetti privati» devono intendersi solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione», ad esempio gli altri contribuenti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi che hanno generato la detrazione. Questa interpretazione, quindi, non riguarda le cessioni dedicate agli incapienti.
Gruppo, consorzio o rete Se i lavori sono stati effettuati da un fornitore appartenente a un gruppo societario, il contribuente beneficiario del bonus può cedere il credito anche a un’altra società del gruppo. In coerenza con questa interpretazione, contenuta nella circolare 11/E, ora l’agenzia ha chiarito che se i lavori sono effettuati da un’impresa appartenente a un consorzio o a una rete, il credito può essere ceduto anche direttamente al consorzio o alla rete o agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori. In tutti questi casi, però, se il potenziale cessionario, appartenente al gruppo, consorzio o rete del fornitore, è una banca, la cessione è possibile solo per i cedenti incapienti. Anche per i lavori antisismici, poi, è applicabile la possibilità di cessione del credito a consorzi, partecipati da soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie, «qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato».
Subappalto Se il fornitore dell’intervento si avvale di un subappaltatore, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera. Ma la detrazione può essere ceduta anche a soggetti che hanno stipulato un unico contratto di appalto per la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo agevolabile, ma che eseguono interventi che, se considerati separatamente, non darebbero diritto a detrazioni cedibili.
Successiva cessione Per tutte le possibili cessioni, il primo cessionario può effettuare una successiva cessione del bonus e le Entrate, con la circolare 11/E, hanno limitato questa facoltà «ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria» . Secondo la circolare di ieri, questa interpretazione non riguarda solo i crediti fiscali dei lavori di risparmio energetico qualificato, ma si applica anche a quelli per le misure antisismiche.
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2018
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