Crediti 2023 da cedere: entro il 27 marzo 2024 vanno inviate all’Enea le asseverazioni per il super ecobonus

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Entro il 4 aprile 2024, invece, va inviata la Comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura per le spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022)

Se si desidera inviare il prossimo 4 aprile, giorno della scadenza, la Comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura per le spese, agevolate con il super ecobonus e sostenute nel 2023, è necessario ottenere, entro il 27 marzo 2024, la ricevuta di invio telematico all’Enea delle asseverazioni sul rispetto dei requisiti tecnici e di congruità. La Comunicazione alle Entrate, infatti, deve essere inviata a decorrere dal «quinto giorno lavorativo» successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione delle suddette asseverazioni (regola non necessaria per l’invio all’Enea della «scheda descrittiva dell’intervento» e dei dati dell’Ape per l’ecobonus ordinario). Naturalmente, considerando i rischi del possibile intasamento telematico del 27 marzo, se non si vuole rischiare, è consigliabile l’invio all’Enea anche qualche giorno prima (si veda Il Sole 24 Ore del 4 marzo 2024). Per questi invii effettuati nel 2024, ma riferiti ad asseverazioni del 31 dicembre 2023, il tecnico asseveratore deve ricordarsi di scrivere nelle note dell’asseverazione la seguente frase: «Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2023» (nota dell’Enea del 30 dicembre 2021).

Sisma bonus

Per il sisma bonus (ordinario o super), invece, le asseverazioni finali (l’allegato B-1, e, se previsto il collaudo statico, l’allegato B-2 del DM 58/2017) devono essere depositate al SUE (assieme alle eventuali asseverazioni dei Sal, Allegato 1) al «completamento dell’intervento», anche se non vi è un termine preciso per questo deposito e non è possibile avvalersi della remissione in bonis, a differenza della mancata presentazione dell’asseverazione preventiva, cosiddetto allegato B (o della pratica Enea per l’eco). Solitamente, il loro deposito al SUE va effettuato contestualmente alla fine dei lavori della Cilas, Cila, Scia o altro. Se il 31 dicembre 2023 è stato raggiunto un Sal dei lavori antisismici e si desidera cedere o scontare il relativo credito entro il 4 aprile 2024, il deposito dell’«Allegato 1 – SAL» al SUE è solo prudenziale, perché richiesto solo dalla check list per il visto di conformità del CNDCEC, ma non dall’articolo 3, comma 4-ter, del DM 58/2017.

Remissione in bonis per la comunicazione all’Enea

L’omesso invio dei documenti all’Enea per l’ecobonus (ordinario o super) entro 90 giorni dalla fine dei lavori può essere sanato, tramite la «remissione in bonis», entro il 15 ottobre 2024 per i lavori ultimati nel 2023 o nel 2024, per i quali la scadenza dei 90 giorni per la loro presentazione telematica è compresa tra il 1° dicembre 2023 (data successiva alla scadenza dell’invio del modello Redditi 2023, relativo al 2022) e fino al 14 ottobre 2024 (senza considerare prudenzialmente gli ulteriori 90 giorni, come invece consentito dalla sentenza della Commissione tributaria di secondo grado della Lombardia del 27 dicembre 2022, n. 5280). Quindi, per le spese sostenute nel 2023, si tratta solo degli interventi i cui lavori sono stati ultimati dopo il primo settembre 2023, in quanto se ultimati in questa data, l’invio all’Enea scadeva il 30 novembre 2023 (e la sua omissione non è sanabile oggi con la remissione in bonis).

Comunicazione alle Entrate

Se la Comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura viene inviata tra il 1° e il 4 aprile 2024, per risolvere eventuali errori sostanziali, prima dell’accettazione del credito dal cessionario o dal fornitore, è possibile reinviare un nuovo modello, corretto, entro il 6 maggio 2024 (considerando che il 5 maggio 2024 è una domenica). I cessionari e i fornitori possono utilizzare i crediti ricevuti e accettati nel proprio cassetto fiscale dal 10 del mese successivo all’invio della suddetta Comunicazione. In caso di errori sostanziali (ma anche semplicemente formali) e con credito già accettato può essere inviata una pec con l’istanza, firmata da tutte e due le parti, di «annullamento dell’accettazione del credito». Successivamente, è possibile inviare una nuova comunicazione avvalendosi della remissione in bonis entro il 15 ottobre 2024 e pagando, la sanzione di 250 euro, tramite il modello F24 ELIDE, con codice tributo 8114.

La remissione in bonis è possibile anche se entro il 4 aprile 2024 non verrà inviata alcuna Comunicazione, a patto che il contribuente abbia tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione» (circolare n. 33/E/2022), in quanto è possibile solo se la mancata comunicazione non deriva da un’apposita scelta. In pratica, non è possibile il ripensamento. Quindi, per lo «sconto in fattura», quest’ultimo deve essere già stato indicato nella fattura del fornitore emessa nel 2023, mentre per la cessione del credito a terzi, l’accordo deve essere non successivo al 4 aprile 2024. Non è richiesto, però, che questo accordo abbia data certa precedente al 5 aprile 2024 (anche se ciò è consigliabile).

Comunicazione per la precompilata

Il 4 aprile 2024, scadrà anche la comunicazione degli amministratori di condominio (anche se minimo) alle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata (Redditi o 730), contenente i dati di tutti i bonus edili (bonus casa, ecobonus, sisma bonus, superbonus, bonus mobili, bonus verde, eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, ecc.) sulle parti comuni. Da quest’anno (spese sostenute dal 2023 in poi), i dati non vanno inviati se tutti i condòmini hanno optato, al posto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Qualora, «anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta», vanno inviati i dati riferiti a tutti gli interventi effettuati, compresi quelli per i quali è stata effettuata la cessione o lo sconto. Nonostante questa esenzione sia prevista nel provvedimento del 21 febbraio 2024, n. 53174, che ha approvato il nuovo modello di comunicazione, le istruzioni di compilazione di quest’ultimo continuano a prevedere, al paragrafo 4.2, che l’invio dei dati sia necessario anche per gli interventi agevolati con il superbonus del 110% per i quali il condominio non ha effettuato alcun bonifico «parlante» nell’anno «per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto».

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2024