Con cessione o sconto pagamenti e lavori devono essere allineati

ArticoloIl Sole 24 OreCon cessione o sconto pagamenti e lavori devono essere allineati

Corsa contro il tempo. Chi l’anno prossimo vuole beneficiare della detrazione d’imposta entro domani deve saldare l’importo della fattura

Corsa contro il tempo, per fatturare e pagare entro domani i lavori agevolati con il super bonus, per poter beneficiare della detrazione già nel modello Redditi 2023, relativa al 2022. I lavori devono essere anche effettuati (almeno con un Sal del 30%), se si desidera optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. In quest’ultimo caso, poi, il pagamento serve solo in caso di sconto in fattura parziale.

Cessione del credito o «sconto in fattura»

Se il contribuente non vuole detrarre il super bonus del 110% in dichiarazione dei redditi, ma vuole cedere il credito od optare per lo «sconto in fattura», i lavori devono essere anche «effettuati» (non necessariamente terminati). Per le spese pagate nel 2022, quindi, i relativi lavori devono essere effettuati entro domani. Così facendo, entro il 16 marzo 2023, sarà possibile cedere o scontare in fattura la parte dei lavori effettuati, per i quali, rispettivamente, sono stati effettuati i pagamenti o è stata emessa la fattura da parte del fornitore/prestatore, con indicato lo sconto. Nel «medesimo anno di imposta», infatti, i pagamenti vanno allineati con i relativi lavori effettuati, altrimenti non è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma è possibile solo detrarre i pagamenti in dichiarazione (Dre del Veneto n. 907-1595-2021 e risposta 56/2022, si veda Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2022).

Nel fare ciò, va prestata attenzione anche alle ore della manodopera, impiegata per i lavori edili, che sono state «caricate» dall’impresa (tramite la propria cassa edile) nel portale CNCE_Edilconnect ai fini del Durc di congruità, obbligatorio per i cantieri che superano i 70.000 euro (considerando anche i lavori non edili), la cui «denuncia di inizio lavori» o «denuncia nuovo lavoro» (DNL) è stata inviata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021 in poi.

Primo Sal del 30% nel 2023

Nel caso di acconti per il super bonus del 110% pagati nel 2022, di mancato raggiungimento del primo Sal del 30% (considerando separatamente l’eco dal sisma) entro la fine del 2022 e di raggiungimento dello stesso nel corso del 2023 (entro il 31 marzo 2023 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, con proroga rispettata), questo Sal rendiconterà:

  • il «corrispettivo maturato fino a quel momento» relativo ai lavori svolti nel 2022 e nel 2023, fino al Sal;
  • gli «acconti già corrisposti» nel 2022 e nel 2023, fino al Sal;
  • e conseguentemente «l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza» tra queste due voci.

L’opzione potrà essere esercitata solo per gli «importi pagati nell’anno 2023 (entro il 31 marzo 2023 per le villette e le case a schiera delle persone fisiche, con proroga rispettata), in applicazione del cd. criterio di cassa» (risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56).

Pertanto, anche se il Sal del 30%, al 31 marzo 2023, sarà pari, ad esempio, a 10.000 euro di lavori, l’opzione può essere effettuata solo relativamente ai bonifici «parlanti» effettuati nel 2023, ad esempio, per 1.000 euro. Gli acconti corrisposti nel 2022 (nell’esempio, pari a 9.000 euro), invece, potranno solo essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (periodo del loro pagamento, principio di cassa).

Luca De Stefani

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2022