Compliance, rimborsi senza «pegno»

ArticoloIl Sole 24 OreNewsCompliance, rimborsi senza «pegno»

Chi aderisce al regime di “adempimento collaborativo” o al “programma di assistenza” realizzato dall’agenzia delle Entrate, non dovrà più presentare la fideiussione per i rimborsi Iva , superiori a 30mila euro , neanche se è un «contribuente a rischio». È questo il principale aggiornamento delle istruzioni al modello TR (approvate ieri dalle Entrate), che dovrà essere utilizzato il 2 maggio (il 30 aprile è una domenica e il primo maggio è festivo) per richiedere a rimborso il credito Iva del primo trimestre 2017. Le istruzioni hanno recepito anche l’innalzamento da 15mila a 30mila euro del limite per i rimborsi eseguibili senza visto di conformità, garanzie o altri adempimenti. Per le richieste di compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, invece, continua a non essere necessaria l’apposizione del visto di conformità nel modello TR, neanche per importi superiori a 15mila o 30mila euro (circolare 42/E/2016). Per i rimborsi Iva trimestrali (o annuali) di importo fino a 30mila euro (15mila euro fino al 2 dicembre 2016) non serve, né il visto di conformità, né il rilascio di particolari garanzie. Per le richieste di rimborso Iva trimestrale di importo superiore a 30mila euro, da parte di contribuenti non a rischio (si veda l’articolo 38-bis, comma 4 del Dpr 633/1972), è necessario apporre il visto di conformità nell’istanza trimestrale (ovvero nella dichiarazione Iva annuale, se il rimborso riguarda il credito annuale) e non serve il rilascio della garanzia. Oltre al visto di conformità, serve anche una «dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà», attestante alcune particolari condizioni soggettive del contribuente (articolo 38-bis, comma 3 del Dpr 633/1972). Infine, per i rimborsi Iva superiori a 30mila euro da parte di soggetti a rischio, non serve il visto di conformità, ma viene richiesta la garanzia, la quale deve avere una durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso e deve essere prestata, alternativamente, sotto forma di fideiussione rilasciata da una banca (o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità), di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione ovvero di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Nelle nuove istruzioni del modello TR, approvate ieri dall’agenzia delle Entrate, nel campo 3 del rigo TD8 sono previsti due nuovi casi di esonero dalla presentazione di questa garanzia. Si tratta dei contribuenti che hanno aderito al regime di “adempimento collaborativo”, previsto dagli articoli 3 e seguenti del Dlgs 128/2015 (codice 4) e di quelli che si avvalgono del “programma di assistenza” realizzato dalle Entrate, previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 127/2015 (codice 5). Le stesse casistiche (rispettivamente con codice 2 e 3) sono state inserite anche nella colonna 4 (esonero da garanzia) della sezione 1 del quadro TE, dedicato alla liquidazione Iva di gruppo. Per aderire al regime di “adempimento collaborativo”, il contribuente deve presentare all’agenzia il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” (provvedimento 14 aprile 2016). Il “programma di assistenza” dell’agenzia delle Entrate è previsto dal 1° gennaio 2017 per gli esercenti arti e professioni, le imprese in contabilità semplificata (articolo 18, Dpr 600/1973) e limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi per la contabilità semplificata (articolo 5, decreto 4 agosto 2016).

IN SINTESI 01 La compliance Chi aderisce al regime di “adempimento collaborativo” o al “programma di assistenza” realizzato dall’agenzia delle Entrate, non dovrà più presentare la fideiussione per i rimborsi Iva, superiori a 30mila euro, neanche se è un «contribuente a rischio». La previsione è contenuta nelle istruzioni al modello TR (approvate ieri dalle Entrate), che dovrà essere utilizzato il 2 maggio per chiedere a rimborso il credito Iva del primo trimestre 2017

02 IL VISTO Le istruzioni hanno recepito anche l’innalzamento da 15mila a 30mila euro del limite per i rimborsi eseguibili senza visto di conformità, garanzie o altri adempimenti

03 COMPENSAZIONE Nel caso di compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, invece, continua a non essere necessaria l’apposizione del visto di conformità nel modello TR, neanche per importi superiori a 15mila o 30mila euro (circolare 42/E/2016)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 29 marzo 2017

 

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