Codici natura e note di accredito, gli errori più frequenti nell’e-fattura

ArticoloIl Sole 24 OreNewsCodici natura e note di accredito, gli errori più frequenti nell’e-fattura

Note di accredito con segno negativo o fatture per le schede prepagate dei cellulari con codice natura N5, al posto di N2. Sono questi due errori frequenti che si commettono nell’emissione delle fatture e che sono più evidenti dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica tra privati. Note di accredito positiva Fino alla fine del 2018, la registrazione di «note di accredito ricevute» come «fatture ricevute», con la conseguente errata detrazione dell’Iva indicata nel documento, era un classico errore che veniva effettuato in buona fede da imprese e professionisti. Per ridurre questi errori, molti soggetti Iva emettevano note di accredito (o di credito) con il segno negativo dell’imponibile, dell’Iva e del totale fattura, per favorire chi riceveva il documento nel prestare attenzione a questa particolarità. Purtroppo, però, questa pratica non era corretta (e non lo è neanche ora con la fattura elettronica), in quanto la normativa e la prassi non lo prevedono esplicitamente (interpretazione di Assosofware nella faq dell’11 marzo 2019 e «Il Sole 24 Ore» del 6 ottobre 2017). Siccome le note di accredito sono già, per loro natura originaria, «documenti di variazione negativa di imponibili e imposte», questo «effetto è predeterminato dalla tipologia associata al documento» stesso (TD04). I valori degli importi a credito, quindi, devono essere riportati sempre positivi, sia nelle righe, che nel riepilogo per aliquota. Eventuali documenti TD04 che riportano valori a credito negativi, quindi, dovranno essere elaborati nella contabilità aziendale dell’emittente o del destinatario, ignorando il segno negativo. Anche per lo spesometro in scadenza il prossimo 30 aprile 2019 per le fatture del secondo semestre 2018, vanno comunicati i dati delle note di accredito (o di credito) con segno positivo, tra le fatture emesse (classificazione TD04) o quelle ricevute, in quanto lo storno, totale o parziale, dell’operazione principale deriva già dal titolo del documento, che non è una fattura, ma appunto una nota di accredito (o di credito) nei confronti del destinatario. Operazioni Iva monofase Alcuni operatori telefonici fatturano le ricariche telefoniche, indicando nell’xml il codice natura N5, ma l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni nel regime Iva «monofase» dell’articolo 74, comma 1, dpr 633/1972 sono «fuori campo di applicazione dell’Iva» e va indicato codice N2. Per le operazioni nel regime speciale Iva cosiddetto «monofase» dell’articolo 74, comma 1, Dpr 633/1972, non viene applicata l’Iva nei singoli passaggi commerciali con il consueto meccanismo della rivalsa e della detrazione dell’Iva, ma l’imposta sul prezzo di vendita al pubblico è dovuta alla prima immissione dei beni al consumo, cioè «a monte» dal primo cedente, ad esempio, l’editore o il gestore della rete telefonica per le prepagate o le ricariche dei cellulari (circolare 24 dicembre 1997, n. 328/E e risoluzione 26 novembre 2004, n. 140/E). Conseguentemente, le «successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva» (circolare 25 marzo 2008, n. 25/E). Gli acquirenti, quindi, non possono detrarre l’Iva incorporata nel costo di acquisto. Come per tutte le «operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva» (e per quelle escluse da Iva, ai sensi dell’articolo 15, dpr 633/1972, con codice natura N1), «l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura», ma se desidera, comunque, emetterla per scelta (ad esempio, perché l’importo viene inserito in una fattura più ampia, contenente altre operazioni per le quali è necessario emettere la fattura o perché il software permette di generare la riba automatica solo con l’emissione della fattura), il Sdi consente comunque l’invio di queste fatture in formato xml. In questi casi, il codice natura da utilizzare nella e-fattura per rappresentare tali operazioni «fuori campo Iva» dell’articolo 74, comma 1, dpr 633/1972 è N2, anche se l’Iva non viene esposta in fattura ( Faq delle Entrate n. 15 del 27 novembre 2018). Quindi, non è corretto indicare il codice N5 (regime del margine / Iva non esposta in fattura), come invece effettuato da alcune compagnie telefoniche per le prepagate.

 

NATURA DELLE OPERAZIONI (1) PRINCIPALI

OPERAZIONI IVA (2)

N1: escluse da Iva, ai sensi

dell’articolo 15, dpr 633/1972 (solo

se l’operazione viene fatturata

per scelta)

Interessi di mora, penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte
N2: non soggette

a Iva (fuori campo Iva) (solo se l’operazione

viene fatturata

per scelta)

Prestazioni di servizi rese, non soggette a Iva in Italia per carenza del requisito di territorialità, come, ad esempio, i servizi generici resi a soggetti passivi extra-Ue, dove le fatture hanno l’annotazione “operazione non soggetta” o le prestazioni di servizi (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) relative a beni immobili situati in paesi extra-Ue
Cessioni di denaro, di crediti in denaro, di aziende, di terreni non edificabili e così via
Cessioni in regime monofase, ad esempio, di generi di monopolio (tabacchi), di quotidiani, periodici, libri o di schede telefoniche prepagate
N3:

non imponibili

Iva

Esportazioni dirette anche triangolari; in fattura va indicata anche l’annotazione “operazione non imponibile”
Esportazioni indirette o improprie (trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente o per suo conto); indicazione in fattura di “operazione non imponibile”
Cessioni o servizi a esportatori abituali, a seguito di ricevimento della loro lettera di intento (indicazione in fattura di “operazione non imponibile”)
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali resi (in fattura c’è l’annotazione “operazione non imponibile”)
Cessioni di beni intracomunitarie
N4: esenti da Iva Operazioni esenti (in fattura c’è l’annotazione “operazione esente”) come, ad esempio, le prestazioni sanitarie
N5: regime del margine / Iva non esposta in fattura Cessioni di beni usati (come, ad esempio, un’autovettura usata ceduta da un concessionario di auto), di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”. Se sono esportazioni, invece, la natura è N3
Cessioni con Iva inclusa (non esposta in fattura), da parte delle agenzie di viaggi e turismo (in fattura c’è l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”)
N6: inversione contabile, “per

le operazioni in reverse charge” (allegato al provvedimento

30 aprile 2018)

Cessioni e servizi resi, in reverse charge interno, come, ad esempio, i subappalti in edilizia , i “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici”, le cessioni di “energia elettrica”, di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” o di rottami. Nei casi dell’articolo 74, commi 7 e 8, dpr 633/1972, le fatture hanno l’annotazione “inversione contabile”, imposta dal comma 7
Prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi intracomunitari,, dove le fatture hanno l’annotazione “inversione contabile” o le prestazioni di servizi (comprese le perizie e le prestazioni di agenzia) relative a beni immobili situati in paesi Ue
N7: Iva assolta in altro stato Ue Vendite a distanza a privati Ue, in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100mila euro ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato. Sono cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia e l’Iva va assolta nel paese Ue del privato
Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici o di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, se il soggetto Iva italiano ha aderito al regime del Moss( Mini one stop shop), in Italia come negli altri Stati comunitari  

 

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 aprile 2019

 

Richiedi una consulenza personalizzata