Certificazione unica (modello CU) – Dal 2017, cambia il calendario. Entro il 07.02.2017 alle Entrate e al 31.03.2017 ai lavoratori, ai professionisti e agli agenti

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Rilasciata ieri dalle Entrate la bozza della certificazione unica (modello CU) che datori di lavoro ed enti pensionistici dovranno inviare telematicamente all’Agenzia entro il 7 marzo 2017 e che dovranno consegnare ai sostituiti (dipendenti, pensionati, professionisti, agenti, lavoratori occasionali ecc.) entro il 31 marzo 2017. Dal prossimo anno, infatti, l’adempimento, fin qui previsto entro il 28 febbraio, seguirà l’invio del modello all’agenzia. La bozza prevede l’anticipazione dal 7 luglio al 30 giugno dell’invio dei modelli 730 alle Entrate da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale: probabile errore in quanto la novità non è supportata da alcuna norma. Dal 2017 la scadenza per i sostituti d’imposta per la consegna del modello CU «agli interessati» è stata spostata dal 28 febbraio al «31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti». A prevederlo il Dl fiscale che ha modificato l’articolo 4, comma 6-quater, del Dpr 322/1998, «dall’anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d’imposta 2016». Non è stato modificato, invece, il comma 6-quinquies, il quale prevede che queste certificazioni siano «trasmesse in via telematica all’agenzia» entro il «7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti». L’invio alle Entrate entro il 7 marzo del modello CU, però, non sostituisce la consegna dello stesso ai sostituiti. Ciò nonostante, lo spostamento dell’invio del modello ai contribuenti dopo l’invio dello stesso alle Entrate è comunque apprezzabile, in quanto la scadenza del 28 febbraio non veniva quasi mai rispettata. Dal 2017 prima vi sarà l’invio telematico all’agenzia e poi vi sarà la consegna ai sostituiti. La bozza prevede che «il sostituto d’imposta che nell’anno 2017 ha prestato assistenza fiscale» dovrà «trasmettere per via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno le dichiarazioni mod. 730/2017 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (mod. 730-3)». Dovrebbe trattarsi di un errore, perché l’articolo 17, decreto 164/1999, prevede ancora che i «sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale, provvedono» a «trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate» i suddetti modelli «entro il 7 luglio di ciascun anno». Inoltre, anche la scadenza della consegna dei modelli ai datori di lavoro o agli enti pensionistici da parte dei sostituiti continua a scadere il 7 luglio (articolo 13, decreto 164/1999), quindi, risulterà impossibile per i sostituti inviare i 730/2017 prima di averli ricevuti dai propri sostituti. Il nuovo modello CU da usare per il 2016, poi, prevede una nuova sezione per gestire le somme erogate nel 2016 per i premi di risultato, la partecipazione agli utili d’impresa da parte dei lavoratori (sostitutiva del 10%) e i benefit detassati. È consentito applicare un’aliquota del 10% sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali con riferimento a tutte le somme erogate al lavoratore a fronte di incrementi di produttività ed efficienza (con un limite massimo di 2mila euro o 2.500 nel caso in cui i lavoratori siano pariteticamente coinvolti nell’organizzazione del lavoro), oppure la detassazione totale di alcuni emolumenti. Inseriti, infine, appositi campi per gestire il regime speciale per i redditi di lavoro dipendente, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che sono tassati solo per il 70% del loro ammontare.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2016

 

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