Bonus del 50% per la demolizione con ricostruzione in un’area diversa

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Sono detraibili le spese sostenute per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria, anche se la sagoma è diversa e il nuovo fabbricato viene spostato «di lieve entità rispetto al sedime originario». La conferma è arrivata dalle Entrate ieri, con la risposta n. 131. Sempre ieri, con la risposta n. 135, poi, è stato chiarito che i sistemi fototermici sono classificabili tra quelli fotovoltaici e agevolati al 50% e non al 65%.

Demolizione e ricostruzione

Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazioni sulla casa (quelle Irpef del 50% sul recupero del patrimonio edilizio, comprese quelle antisismiche Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, e quelle Irpef o Ires del 50-65-70-75% sul risparmio energetico “qualificato”) possono essere usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione, con stessa volumetria, ma con sagoma diversa rispetto a quella preesistente.

In questi casi è necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori «risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione» (risoluzione 34/E del 27 aprile 2018).

Questa condizione è stata confermata anche dalla risposta delle Entrate del 27 dicembre 2018, n. 131, la quale però non ha risposto in maniera chiara all’interpellante che chiedeva espressamente se fosse possibile far inserire la suddetta precisazione in un “permesso di costruire”. È questo, infatti, l’unico «titolo edilizio» che il Comune riesce a rilasciare, perché la ricostruzione in oggetto avviene in un «sedime diverso», nonostante i lavori siano effettivamente inquadrabili tra le ristrutturazioni perché la ricostruzione avviene «su terreni dove la nuova edificazione non è consentita» e dove non è possibile «utilizzare una D.I.A./S.c.i.a.», cioè il «titolo edilizio normalmente utilizzato per le ristrutturazioni».

La risposta delle Entrate, poi, non aggiunge nulla a quanto già detto genericamente nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014, con la quale è stato consentito «anche lo spostamento» del nuovo fabbricato «di lieve entità rispetto al sedime originario». L’agenzia non chiarisce che debba intendersi per «lieve entità».

Sistemi fototermici

I sistemi fototermici recuperano «l’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico», al fine di riscaldare l’acqua attraverso «delle resistenze poste all’interno di boiler e/o accumulatori», e secondo l’agenzia delle Entrate sono finalizzati principalmente alla produzione e al «recupero di energia elettrica». Essendo inquadrabili tra gli impianti fotovoltaici, pertanto, non possono fruire della detrazione Irpef o Ires del 65% (con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro) prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296/2006, ma possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir. Il chiarimento è arrivato dalle Entrate con la risposta del 27 dicembre 2018, n. 135.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 dicembre 2018

 

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