Bonus a rischio senza l’avviso all’Enea

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La nuova comunicazione all’Enea degli interventi di risparmio energetico non qualificato e dei grandi elettrodomestici, detraibili dall’Irpef al 50% (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 novembre) è stata introdotta ai fini del monitoraggio e della valutazione del risparmio energetico conseguito. Tuttavia, cosa succede se si omette la comunicazione?

La norma istitutiva prevede infatti la comunicazione avvenga in analogia a quanto già previsto per le detrazioni Irpef e Ires del 50%, 65%, 70% e 75% per la riqualificazione energetica qualificata degli edifici della legge 296/2006. In questo caso la mancata comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della scheda informativa degli interventi realizzati e dell’attestato di certificazione energetica, comporta la decadenza del beneficio fiscale.

La decadenza del «qualificato»

Il motivo di questa decadenza, non sta in una norma specifica, ma nel fatto che l’omesso invio di questa comunicazione può essere sanato con l’istituto della “remissione in bonis” (circolare 7/E delle Entrate), cioè pagando la sanzione di 258 euro, accompagnato dall’invio tardivo (entro il 31 ottobre 2019 per i lavori ultimati dopo il 2 agosto 2018) della comunicazione. In generale, infatti, questa sanatoria di adempimenti fiscali è possibile solo per quelle pratiche, che, se non vengono effettuate, comportano la decadenza dal beneficio o dal regime opzionale. Conseguentemente, l’omesso invio all’Enea di questa documentazione (non sanata con la remissione in bonis) comporta la decadenza dell’agevolazione. Si segnalano, comunque, alcune sentenze di senso contrario, a favore del contribuente (Ctr di Milano del 16 maggio 2018, n. 2181 e Ctr di Milano del 9 marzo 2015, n. 853, si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 giugno 2018 e del 28 maggio 2015).

La remissione in bonis si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scada successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso (circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.2). Non più sanabili, invece, le omesse comunicazioni all’Enea relative ai lavori ultimati fino al 2 luglio 2018.

Decadenza del «non qualificato»

Anche per il risparmio energetico non qualificato, la decadenza non deriva espressamente dalla norma, ma dalla possibile applicabilità allo stesso della remissione in bonis, analogamente a quanto accade al”qualificato”.

Pertanto, se questo istituto fosse applicabile anche all’omessa comunicazione dei dati dei grandi elettrodomestici e degli interventi per il risparmio energetico non qualificato, il suo mancato invio, senza la successiva “remissione in bonis” comporterebbe la decadenza del beneficio fiscale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2018

 

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