17 Ott 2017
Alluvione di Livorno, adempimenti sospesi
Via libera alla sospensione dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018 dei versamenti (ad esempio, dell’Iva o delle cartelle esattoriali) e degli adempimenti tributari (ad esempio, l’invio del modello Redditi 2017) per i contribuenti dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), colpiti dagli eventi meteorologici del 9 e del 10 settembre 2017, con proroga degli stessi al 16 ottobre 2018. A prevederlo è il decreto legge fiscale (Dl 148/2017) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari riguarda tutti i contribuenti che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa a Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. La disposizione, però, precisa che la sospensione non si applica alle ritenute Inps e Irpef operate dai sostituti d’imposta. Solo in caso di «impossibilità dei sostituti» a effettuare gli adempimenti e i versamenti relativi alle predette ritenute, è applicabile l’articolo 6, comma 5, decreto legislativo 472/1997, che prevede la non punibilità per chi ha commesso l’omissione «per forza maggiore». Solo per i contribuenti del Comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente, da inviare all’agenzia delle Entrate, relativa all’inagibilità «della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda», ai sensi del Dpr 445/2000. quotidianofisco.ilsole24ore.com La versione integrale dell’articolo.
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 17 ottobre 2017
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Via libera alla sospensione dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018 dei versamenti (ad esempio, dell’Iva o delle cartelle esattoriali) e degli adempimenti tributari (ad esempio, l’invio del modello Redditi 2017) per i contribuenti dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), colpiti dagli eventi meteorologici del 9 e del 10 settembre 2017, con proroga degli stessi al 16 ottobre 2018. A prevederlo è il decreto legge fiscale (Dl 148/2017) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari riguarda tutti i contribuenti che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa a Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. La disposizione, però, precisa che la sospensione non si applica alle ritenute Inps e Irpef operate dai sostituti d’imposta. Solo in caso di «impossibilità dei sostituti» a effettuare gli adempimenti e i versamenti relativi alle predette ritenute, è applicabile l’articolo 6, comma 5, decreto legislativo 472/1997, che prevede la non punibilità per chi ha commesso l’omissione «per forza maggiore». Solo per i contribuenti del Comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente, da inviare all’agenzia delle Entrate, relativa all’inagibilità «della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda», ai sensi del Dpr 445/2000. quotidianofisco.ilsole24ore.com La versione integrale dell’articolo.
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