Il 31 dicembre 2017 scadrà l’incentivo per l’acquisto da parte di imprese e professionisti di beni materiali strumentali nuovi (escluse le autovetture), che consente di aumentare del 40% il costo fiscalmente ammortizzabile dei beni, al fine di aumentare di una simile quota l’ammortamento fiscalmente deducibile. Entro questa data, quindi, l’acquisto deve essere effettuato, basandosi sul consueto principio di competenza (ad esempio, per i beni mobili, vale la data della consegna o della spedizione) oppure deve essere effettuato il relativo ordine e accettato dal venditore. In questa seconda ipotesi, entro il 31 dicembre 2017 deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione ed entro il 30 giugno deve avvenire la consegna del bene ordinato. Periodo agevolato Per individuare la data esatta in cui l’investimento viene effettuato, si applica il principio di competenza (articolo 109, commi 1 e 2, Tuir), secondo il quale i beni si considerano acquistati «alla data della consegna o spedizione» per i beni mobili. Quindi, in generale, è irrilevante la data dell’ordine, del pagamento, della fattura o di entrata in funzione del bene. Quest’ultimo evento è importante, però, per stabilire il momento da quando inizia l’ammortamento fiscale, quindi, da quando inizia da deduzione anche del 40% di costo in più dello stesso. Il bonus L’agevolazione del maxi-ammortamento al 140% spetta sia ai titolari di reddito d’impresa che agli esercenti arti e professioni, anche se applicano la contabilità semplificata o il regime dei minimi. Sono esclusi i forfettari. L’incremento del costo del 40% vale solo ai fini fiscali, non viene registrato in contabilità generale e non rileva per il bilancio. Quindi, vale solo ai fini delle quote di ammortamento (o dei canoni leasing) ai fini Ires e Irpef. Non rileva ai fini Irap, del test di operatività delle società di comodo e del costo dei beni e dell’ammortamento da considerare per gli studi di settore e per i parametri. L’incremento del costo del 40% non aumenta il limite di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria (5% del valore dei beni materiali ammortizzabili al primo gennaio). Per il 2017, sono agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (come le autovetture) non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” (cioè esclusi quelli dell’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis, Tuir). Il bonus del 140% non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con aliquote fiscali di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti nei particolari beni indicati nell’allegato n. 3 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come ad esempio le condutture per gli stabilimenti termali e idrotermali, il materiale rotabile e gli aerei delle imprese di trasporto (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, legge n. 208/2015). I beni in leasing I beni “acquistati” in leasing sono agevolati se la data di consegna del bene, e non quella del riscatto, rientra nel periodo agevolato. Va verificata la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo, se questa è prevista contrattualmente o lo stato avanzamento lavori, se si tratta di un leasing di un bene realizzato in appalto. La maggiorazione del 40% viene calcolata sia sulla quota capitale dei canoni per tutta la durata del contratto di leasing, sia sull’ammortamento del prezzo di riscatto (circolare Assilea 29 ottobre 2015, n. 25) e non sulla quota del canone relativa agli interessi. Imponibili previdenziali Il bonus consiste in una variazione in diminuzione del “reddito d’impresa”, da effettuarsi nel modello Redditi, pari ai maggiori ammortamenti fiscali, In questa maniera diminuisce anche la base imponibile previdenziale Inps degli artigiani e dei commercianti. Calcolo di convenienza Per i soggetti Ires, senza trasparenza, il vantaggio fiscale del solo maxi-ammortamento (senza considerare l’attualizzazione dello stesso e l’eventuale tassazione in caso di plusvalenza da cessione del bene) è del 9,6% (40% x 24%) del costo dell’investimento (a condizione che venga poi completato il processo di ammortamento e che dalla cessione del bene non si abbia alcuna plusvalenza). Se la società è commerciante o artigiana e tutti i soci sono lavoratori, si ha anche il vantaggio, in capo a questi ultimi, per la riduzione della base imponibile Inps (in generale, del 24,55% nel 2017 e del 25% dal 2018). Quindi, per considerare il vantaggio globale della società e dei soci per il maxi-ammortamento, al 9,6% va sommato un altro 10% (40% x 25% circa). Quindi, ad esempio, se il bene agevolato con il maxi-ammortamento è costato 1.000 euro, il suo costo al netto del bonus (per l’Ires e l’Inps dei soci) è pari a 804 euro (1.000 – 1.000 x 19,6%), dal quale va ridotto anche il consueto vantaggio della deduzione dell’ammortamento ordinario, che per i soggetti Ires è pari al 52,9% (24% di Ires + 3,9% di Irap + Inps 25% dal 2018, ad esempio con tutti soci lavoratori). Si arriva così ad un vantaggio fiscale complessivo del 72,5% del costo del bene agevolato (19,6% per il maxi-ammortamento + 52,9% per la deduzione ordinaria). Ecco che i 1.000 euro di costo per il bene, diventano 275 euro, perché si risparmiano l’Ires, l’Irap e l’Inps per 725 euro (1.000 x (19,6% + 52,9%)). Nell’esempio riportato nella tabella in pagina, è stato attualizzato anche il vantaggio fiscale che si avrà nei vari anni del maggiore ammortamento.
Prezzo di acquisto del bene, al netto dell’Iva: | 1.000 |
Aliquota di ammortamento ordinaria: | 15% |
Prezzo di cessione del bene (uguale alla plusvalenza), incassato il 30/06/2026: | – |
Imposte pagate sulla plusvalenza del bene il 30/06/2027 | – |
Tasso per attualizzazione: | 1,5% |
Calcolo del costo netto dell’operazione, attualizzato al 30/06/2017 | |
Importo pagato il 30/06/2017 (senza Iva) | -1.000 |
Risparmio Irpef, Irap e Inps, attualizzato al 30/06/2017 | 679,58 |
Importo incassato per la cessione del 30/06/2026 (senza Iva), attualizzato al 30/06/2017 | – |
Imposte pagate sulla plusvalenza del bene il 30/06/2026, attualizzate al 30/06/2017 | – |
Importo del costo netto dell’acquisto, attualizzato al 30/06/2017 | -320,42 |
Importo del costo netto dell’acquisto, attualizzato al 30/06/2017, in percentuale sul costo di acqusito | 32% |
Sconto percentuale sul costo del bene materiale strumentale nuovo, pari al risparmio di Irpef, Irap e Inps | 68% |
Anno bilancio | Ammortamenti ordinari | Risparmio | Maxi ammortamenti (40% in più) |
Risparmio | Irpef + Irap + Inps | |||||
Ires, in capo alla società |
Irap (3,9%) |
Inps artigiani* |
Ires, in capo alla società |
Irap (3,9%) |
Inps artigiani * |
Risparmio totale | Risparmio totale, attualizzato al 30/06/2017 |
|||
2017 | 75,00 | 18,00 | 2,93 | 18,41 | 30,00 | 7,20 | 0,00 | 7,37 | 53,90 | 53,11 |
2018 | 150,00 | 36,00 | 5,85 | 37,50 | 60,00 | 14,40 | 0,00 | 15,00 | 108,75 | 105,56 |
2019 | 150,00 | 36,00 | 5,85 | 37,50 | 60,00 | 14,40 | 0,00 | 15,00 | 108,75 | 104,00 |
2020 | 150,00 | 36,00 | 5,85 | 37,50 | 60,00 | 14,40 | 0,00 | 15,00 | 108,75 | 102,46 |
2021 | 150,00 | 36,00 | 5,85 | 37,50 | 60,00 | 14,40 | 0,00 | 15,00 | 108,75 | 100,94 |
2022 | 150,00 | 36,00 | 5,85 | 37,50 | 60,00 | 14,40 | 0,00 | 15,00 | 108,75 | 99,45 |
2023 | 150,00 | 36,00 | 5,85 | 37,50 | 60,00 | 14,40 | 0,00 | 15,00 | 108,75 | 97,98 |
2024 | 25,00 | 6,00 | 0,98 | 6,25 | 10,00 | 2,40 | 0,00 | 2,50 | 18,13 | 16,09 |
Totali | 1.000,00 | 240,00 | 39,00 | 249,66 | 400,00 | 96,00 | 0,00 | 99,87 | 724,53 | 679,58 |
(*) 24,55% e dal 2018 del 25% |
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 luglio 2017