Agevolazioni – Detraibili le spese di pre e post scuola

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Tra le s pese di frequenza di asili, elementari, medie e superiori, detraibili al 19% dall’Irpef , rientrano, non solo i contributi obbligatori, le tasse di iscrizione, i contributi volontari deliberati dagli istituti scolastici e le spesa per la mensa scolastica – anche se resa dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola – , ma anche «le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi , quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola». Non sono detraibili, invece, le spese per il « servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire a un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola». Le spese di trasporto sono escluse perché il consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione. È quanto chiarisce la risoluzione 68/E del 4 agosto 2016 rispondendo ad un interpello sulla detraibilità dei servizi scolastici integrativi. La detrazione del 19% per le spese per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori, applicabile dal primo gennaio 2015, non prevede più che l’onere da detrarre non sia superiore alle “tasse” e ai “contributi” degli istituti statali, ma stabilisce che la spesa agevolabile non sia superiore a 400 euro per alunno o studente, quindi la detrazione massima per alunno o studente è di 76 euro. Considerando che non vi è più il limite all’importo delle tasse e dei contributi statali (che sono inferiori ai 400 euro), ora è più importante di prima chiarire cosa si deve intendere per «spese per la frequenza». In pratica, con il vecchio bonus bastava considerare gli importi delle sole tasse e contributi statali per raggiungere il limite massimo agevolabile, mentre ora, dopo avere detratto questi importi, si possono raggiungere i 400 euro (al netto di tasse e contributi) di altre «spese per la frequenza», sia per le scuole pubbliche che per quelle private. Sul tema l’agenzia delle Entrate, nella circolare 3/E del 2 marzo 2016, risposta 1.15, ha chiarito che rientrano tra queste spese per la frequenza detraibili, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (tranne quelle per le finalità di cui alla lettera i-octies dell’articolo 15, Tuir), come ad esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica. Le spesa per la mensa scolastica sono detraibili anche quando tale servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. A questo fine, non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, in quanto è istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni di queste scuole (circolare 18/E del 6 maggio 2016, risposta 2.1). È escluso dalla detrazione, invece, l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado, cioè per le medie e le superiori (licei, istituti tecnici e istituti professionali). Tutti questi chiarimenti fornito dall’agenzia delle Entrate per gli asili, le scuole elementari, medie e superiori, spiegano cosa sono le «spese per frequenza», dovrà però essere chiarito se queste interpretazioni sono applicabili anche ai corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in quanto anche in questi casi si parla di spese per frequenza.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 5 agosto 2016

 

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