Acquisto di abitazioni – Detrazione del 50% dell’Iva – Sconto Irpef sull’Iva senza vuoti temporali

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L’agenzia delle Entrate ha dato continuità tra il 2016 e il 2017 alla proroga al 2017 della detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata sull’ acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B (articolo 1, comma 56, delle legge 208/2015). La proroga al 2017, concessa dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che ha convertito l’articolo 9, comma 9-octies, del Dl 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe 2017) è entrata in vigore solo il 1° marzo 2017, ma la circolare 4 aprile 2017, n. 7/E, ha dato continuità al bonus tra il 2016 e il 2017 (si veda il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2017), senza lasciare scoperto il periodo che va tra il 1° gennaio 2017 e il 28 febbraio 2017. Si tratta, quindi, di una deroga, pro contribuente, delle regole che vogliono che le modifiche apportate a un «decreto legge in sede di conversione» abbiano efficacia solo «dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente» (articolo 15, comma 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400). Con questo chiarimento, quindi, il periodo agevolato per beneficiare della detrazione del 50% dell’Iva sugli acquisti di abitazioni (anche non da adibire ad abitazione principale) e delle relative pertinenze è dal primo di gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. In questo arco temporale, devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell’Iva (anche in parte). Non rileva il fatto che l’acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017). Si ritiene che se la fattura è di 110 euro, di cui 100 di imponibile e 10 di Iva, e il pagamento nel 2016 e/o nel 2017 è di 10 euro, non si possa imputare questo pagamento solo all’Iva e detrarre 5 euro. Principio di cassa L’importo della detrazione deve essere suddiviso in 10 anni, a parte dal periodo «in cui sono state sostenute», cioè pagate, le spese. La norma prevede che solo l’acquisto (atto notarile) e non il pagamento debba essere «effettuato» in uno due periodi agevolati, il 2016 e il 2017. Quindi, non ponendo vincoli temporali alle date dei pagamenti delle fatture di acquisto, sembrerebbero agevolabili tutti i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2016 (non quelli precedenti, perché la disposizione non esisteva) in poi, cioè anche successivamente al 31 dicembre 2017. Una volta fatto il rogito nei due periodi agevolati, quindi, il principio di cassa servirebbe, in base alle regole generali, solo per individuare l’anno di partenza della rateizzazione decennale della detrazione del 50% dell’Iva pagata. In realtà, secondo la circolare dell’agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 n. 12/E, risposta 7.1, è necessario che anche il pagamento dell’Iva avvenga nel biennio 2016-2017. Si concorda con l’agenzia delle Entrate, invece, relativamente agli acconti versati nel biennio 2016-2017, per rogiti che vengono effettuati al di fuori degli stessi. In questi casi, infatti, il bonus non spetta perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare entro questi periodi. Per gli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nel biennio 2016-2017, infine, il bonus non spetta, perché la norma non era in vigore nel 2015 (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.3). Immobili ristrutturati Può utilizzare l’agevolazione, non solo chi acquista dall’impresa che ha realizzato l’immobile, ma anche chi compera l’abitazione da un’impresa di «ripristino» o «ristrutturatrice», la quale ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (quindi solo le lettere c, d e f dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380). Questa interpretazione si basa sulla ratio della norma, la quale cerca di ridurre gli oneri fiscali delle cessioni a persone fisiche di abitazioni, soggette a Iva, portandole verso il costo fiscale delle medesime operazioni, soggette all’imposta di registro, perché poste in essere da soggetti privati. Nel primo caso, infatti, le aliquote Iva sono più alte rispetto a quelle dell’imposta di registro e peraltro sono calcolate sull’importo del corrispettivo, spesso più alto del valore catastale, usato per le seconde. Il contribuente, però, deve “acquistare” questa abitazione, in quanto il bonus non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita (circolare 4 aprile 2017 n. 7/E).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 maggio 2017

 

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