ArticoloIl Sole 24 OreNewsPagamenti con carte di credito anche per 1 euro: al via le sanzioni per la mancata installazione del POS

La mancata installazione dei Pos da parte delle imprese e dei professionisti sarà sanzionata a breve da un Ministro dello sviluppo economico in corso di emanazione. Per chi non ha ancora installato il Pos, quindi, è consigliabile iniziare almeno ad informarsi sulle varie offerte delle banche.

Sanzioni e Pos

Già dal 30 giugno 2014, i soggetti (imprese e professionisti) che effettuano “l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali” (quindi, anche le imprese con solo commercio all’ingrosso o che in generale non hanno rapporti con i privati-consumatori) “sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito” (articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). Per l’inosservanza di questo obbligo, però, non era prevista alcuna sanzione (si veda Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2014), quindi, ora la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia) introduca un’apposita sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, è stato previsto che dal primo gennaio 2016 tale obbligo non si applichi “nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.

Anche carte di credito

Fino allo scorso anno, la norma prevedeva che le imprese e i professionisti fossero “tenuti ad accettare” i pagamenti effettuati con le sole “carte di debito” (Pos), quindi, l’adempimento non era considerato assolto nel caso di possibilità a pagare con le sole carte di credito (si veda Il Sole 24 Ore del 2 novembre 2013). Dal primo gennaio 2016, invece, le imprese e i professionisti sono “tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito o di credito”, quindi, in alternativa o congiuntamente.

Anche piccoli importi

Entro il primo febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà emanare un decreto (di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia) per “promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro”. In particolare, dovrà essere applicato il regolamento Ue del 29 aprile 2015, n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Il decreto del Mef dovrà esercitare le opzioni contenute nell’articolo 3 del regolamento Ue, al fine di ridurre il costo di queste commissioni. Quest’ultimo, infatti, oltre a prevedere in generale che le commissioni interbancarie, per qualsiasi operazione di pagamento effettuata tramite carta di debito, non possano superare lo 0,2% del valore dell’operazione, dà anche la possibilità di adottare alcune specifiche opzioni, ai fini di ridurre il valore delle suddette commissioni.

Parcheggi

Dal 1 luglio 2016, sarà possibile pagare con le carte di credito o di debito anche per i parcheggi dei veicoli.

I limiti al denaro contante 

Dal primo gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, può essere effettuato fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro. Il trasferimento di denaro contante è “vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia” dei 3.000 euro, che però “appaiono artificiosamente frazionati” (articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). I “prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente” una violazione della norma antiriciclaggio (circolare Ragioneria generale dello Stato 16 gennaio 2012, n. 2/RGS e circolare MEF 4 novembre 2011, n. 989136).

A seguito delle suddette modifiche, quindi, dal primo gennaio 2016 i negozianti italiani non dovranno più effettuare i complicati adempimenti previsti dall’articolo 3, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, per consentire agli stranieri privati extracomunitari o extra-SEE di pagare gli acquisti di beni e servizi con denaro contante, per importi inferiori a 3.000 euro (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 agosto 2015).

Assegni non trasferibili e money transfer

Non è stato modificato, invece, l’obbligo di emettere gli assegni bancari e postali, con importo pari o superiore a 1.000 euro, obbligatoriamente con “l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” (articolo 49, comma 5, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Lo stesso vale per i money transfer, per i quali il limite è rimasto a 999,99 euro (articolo 1, comma 1, lettera b, numero 6, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Pubbliche amministrazioni

Per le pubbliche amministrazioni, è rimasto a 1.000 euro il limite, che, superato il quale, obbliga al pagamento degli emolumenti (stipendi, pensioni, compensi, ecc.), solo con strumenti elettronici bancari o postali (articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138).

Cambiavalute

Per i cambiavalute, dal primo gennaio 2016 la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta con uso di denaro contante è stata vietata, non più per importi pari o superiori a 2.500 euro, ma a 3.000 euro (articolo 49, comma 1-bis, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Affitti case e trasporti

La regola generale del divieto di utilizzo dei contanti per i pagamenti pari o superiori a 3.000 euro, dal primo gennaio 2016 si applica anche ai pagamenti riguardanti i “canoni di locazione di unità abitative” e i servizi di trasporto resi dai “soggetti della filiera dei trasporti”, per i quali, fino allo scorso anno, si dovevano seguire delle norme specifiche, la cui violazione, comunque, non era sanzionata. In particolare, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, i pagamenti dei “canoni di locazione di unità abitative” (tranne quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica), di qualunque importo, dovevano essere effettuati “obbligatoriamente” con “forme e modalità” che escludevano “l’uso del contante” e ne assicuravano la “tracciabilità” (articolo 12, comma 1.1, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ora abrogato dalla Legge di Stabilità 2016). Secondo la nota Mef 5 febbraio 2014, n. 10492, comunque, questo vincolo si poteva ritenere soddisfatto fornendo una prova documentale “chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”. “Tutti i soggetti della filiera dei trasporti”, invece, dal 12 novembre 2014 al 31 dicembre 2015, dovevano pagare i corrispettivi “per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada” (decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286), utilizzando solo “strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto” (articolo 32-bis, comma 5, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ora abrogato dalla Legge di Stabilità 2016).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 gennaio 2016

 

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