ArticoloIl Sole 24 OreNewsVisto unico per compensazioni e rimborsi

L’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo sulla dichiarazione annuale Iva (come sul modello Tr) è unica e ha effetto sia per le compensazioni orizzontali oltre i 5mila euro annui, sia per i rimborsi superiori a 30milaeuro. In generale, per i rimborsi Iva fino a 30mila euro non serve apporre il visto di conformità né l’apposita garanzia di durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso. Per le richieste di rimborso Iva annuali (o trimestrali) superiori a 30mila euro, invece, non è necessario presentare la garanzia solo se la dichiarazione (o il modello Tr) ha il visto di conformità e il contribuente rilascia una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. Il “plafond” dei 30mila euro e quello dei 5mila euro vanno considerati separatamente, quindi, se si richiede la compensazione per 5mila euro e il rimborso per 30mila euro, non è necessario apporre il visto, sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 30mila euro (circolare 32/E/2014, paragrafo 2.2.1). Il limite dei 30mila euro per l’esonero dal visto non è riferito al singolo rimborso, ma alla somma di tutte le richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta, sia con il modello Tr, che con quello annuale (risoluzione 165/E/2000 e circolare 32/E/2014, paragrafo 2). Quindi, ad esempio, se viene richiesto un rimborso infrannuale di 25mila euro, senza il visto di conformità, e, successivamente, per lo stesso periodo d’imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione per un rimborso di ulteriori 6mila euro, l’obbligo del visto o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta. Questa regola, dettata per il limite dei 30mila euro per i rimborsi Iva, vale anche per il limite dei 5mila euro annuali riservato alle sole compensazioni trimestrali (anche se non effettivamente utilizzati in compensazione; risoluzione 103/E/2017, risposte 2 e 3). Ma le compensazioni dei crediti trimestrali non incidono sull’altro limite di 5mila euro dedicato alle compensazioni del credito Iva annuale.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2019 

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