Villette e case a schiera nei Comuni alluvionali a maggio 2023: proroga al dicembre 2023

ArticoloIl Sole 24 OreVillette e case a schiera nei Comuni alluvionali a maggio 2023: proroga al dicembre 2023

Via libera alla proroga al 31 dicembre 2023 del super bonus del 110% per le villette e le case a schiera delle persone fisiche nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatesi dal 1° maggio 2023.

Via libera, nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatesi dal 1° maggio 2023, alla proroga dal 30 settembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 dell’agevolazione fiscale del super bonus del 110% sulle villette e sulle case a schiera delle persone fisiche, che entro il 30 settembre 2022 avevano raggiunto il 30% dei lavori.

A prevederlo è l’articolo 1, comma 10, decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, secondo il quale «per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1» del decreto stesso, la detrazione del 110% di cui «all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», è «estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023». Nella versione definitiva del testo del decreto, pertanto, sono stati inseriti i termini «secondo periodo» del comma 8-bis), limitando la proroga alle villette e alle case a schiera e non agli altri interventi contenuti in questo comma.

Pertanto, le persone fisiche (non imprenditori o professionisti), che stanno effettuando interventi agevolati con il super bonus su unità immobiliari unifamiliari (villette) o sulle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno” (case a schiera) possono beneficiare di questa agevolazione, non solo per i bonifici effettuati dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, ma «anche» per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2022 al 30 dicembre 2023, «a condizione che alla data del 30 settembre 2022» fossero «stati effettuati lavori per almeno» il 30% dell’«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), “nel cui computo” «possono» (quindi, non «devono») essere “compresi anche i lavori non agevolati” con il super bonus del 110 per cento.

La detrazione

Questa detrazione è possibile indipendentemente dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2023. Con il raggiungimento del suddetto 30% entro il 30 settembre 2022, infatti, sono agevolati al 110% anche i pagamenti del secondo semestre 2022 e dell’intero 2023, indipendentemente dalla quantità di lavori effettuati dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2023 e dalla fine dei lavori entro il 31 dicembre 2023. Per il super bonus del 110%, come per gli altri bonus edili, la «detrazione» è correlata al momento di «sostenimento» delle spese (cioè, per le persone fisiche, alla data del bonifico «parlante»), «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili» (risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055 e risposta delle Entrate del 31 gennaio 2022, n. 56). I lavori, almeno per il 30%, invece, dovevano essere «effettuati» (indipendentemente dal pagamento) entro il 30 settembre 2022, solo per consentire la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 (30 settembre 2023 per i Comuni non alluvionati) per le villette e le case a schiera delle persone fisiche.

Cessione o sconto in fattura

Se, invece, non si desidera detrarre il super bonus del 110%, ma si vuole optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura», i relativi lavori devono essere anche «effettuati» entro il 31 dicembre 2023. Per effettuare queste opzioni su «tutti» i lavori agevolati con il 110%, questi devono essere anche terminati entro questa data, mentre nulla vieta di terminare (e di pagare) successivamente i lavori agevolati con bonus diversi da quelli agevolati con il super bonus.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 06 giugno 2023