Via libera per le VEPA al bonus casa o all’ecobonus

ArticoloIl Sole 24 OreVia libera per le VEPA al bonus casa o all’ecobonus

Le «Vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti» (VEPA), oltre al bonus casa, possono, a determinate condizioni, beneficiare dell’ecobonus, alternativamente come schermature solari o finestre.

VEPA ed ecobonus per le finestre

Le VEPA («vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti»), oltre al bonus casa, possibile sicuramente nell’ambito di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria, potrebbero teoricamente beneficiare dell’ecobonus (ordinario o super), alternativamente:

  • come schermature solari, ma solo «in combinazione» con «chiusure oscuranti» ovvero;
  • come finestre, se sostituiscono vecchie finestre «delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati»; in quest’ultimo caso, però, le VEPA sono diverse da quelle descritte nel nuovo articolo 6, comma 1, lettera b-bis) del dpr 380/2001, introdotto dall’articolo 33-quater del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), che le esenta dalle pratiche edilizie, perché in edilizia libera.

Ecobonus

Le «vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA», come sono definite dall’articolo 6, comma 1, lettera b-bis) del dpr 380/2001, per essere in edilizia libera, devono avere la caratteristica di non configurare «spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo», che possono «generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile». Pertanto, non possono essere considerate finestre agevolate con il relativo ecobonus ordinario o super, in quanto anche se avessero una trasmittanza termica adeguata all’agevolazione, non sarebbero destinate a «spazi stabilmente chiusi».

Invece, al di fuori della definizione dell’articolo 6, comma 1, lettera b-bis) del dpr 380/2001, se questa tipologia di vetrate (amovibili e totalmente trasparenti) sostituiscono vecchie finestre, già presenti in locali di edifici esistenti, «delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati», possono beneficiare dell’ecobonus ordinario del 50% (ovvero super del 110%, come interventi trainati), se “comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre” e “detta trasmittanza” non è “inferiore ai pertinenti valori di cui all’Allegato E” del decreto requisiti tecnici del Mise del 20 agosto 2020 (parametri, comunque, difficili da ottenere per queste vetrate). Ciò a prescindere dalla qualificazione dell’intervento tra la manutenzione ordinaria o quella straordinaria e dal titolo edilizio richiesto.

Bonus casa

Tra le opere che possono essere agevolate con il bonus casa durante un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia di una veranda di un’abitazione vi possono rientrare anche gli «interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA», come definite dal 22 settembre 2022 dall’articolo 6, comma 1, lettera b-bis) del dpr 380/2001, introdotto dall’articolo 33-quater del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis).

Secondo questa norma, se le VEPA sono «dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche», possono essere installate anche in edilizia libera, cioè «senza alcun titolo abilitativo» (articolo 6, comma 1, dpr 380/2001), se non configurano «spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo», che possano «generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile».

Anche se l’intervento di installazione delle VEPA, considerato singolarmente, può rientrare, alle suddette condizioni, tra gli interventi in edilizia libera, non vi sono dubbi che possa essere agevolato con il bonus casa, se avviene nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia della veranda (o anche di semplice manutenzione straordinaria), grazie al principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, paragrafo 3.4, risposta 16 settembre 2019, n. 383, circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, risposta 16 settembre 2019, n. 383 e risoluzione 1° febbraio 1990, n. 551463). Lo stesso vale anche per la loro installazione nelle parti comuni condominiali, dove, peraltro, spetterebbe il bonus casa anche se questa fosse considerata una manutenzione ordinaria.

Al di fuori degli interventi sulle parti comuni condominiali (agevolate anche con la manutenzione ordinaria) o al di fuori di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di singole unità immobiliari, si pone il problema di come classificare la mera installazione delle VEPA in una veranda già presente di una singola unità immobiliare: tra le manutenzioni ordinarie (si veda la definizione all’articolo 3, comma 1, lettera a, dpr n. 380/2001), non agevolate fiscalmente, o tra le manutenzioni straordinarie (si veda la definizione alla lettera b), agevolate con il bonus casa. L’aver declassato l’intervento di installazione delle VEPA con le suddette caratteristiche tra gli interventi di edilizia libera (apprezzabile, perché semplifica la procedura autorizzatoria), infatti, potrebbe comportare la loro inclusione tra gli interventi di manutenzione ordinaria, esclusi da quelli agevolati con il bonus casa. Non si tratta certo di un automatismo, anche perché non tutti gli interventi in edilizia libera sono manutenzioni ordinarie, ma vi rientrano anche degli interventi classificabili tra le manutenzioni straordinarie, per i quali, quindi, non è previsto alcun titolo abilitativo. In questi ultimi casi, il bonus casa è comunque possibile, se il contribuente sottoscrive una «semplice» “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (articolo 47, dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui indica la “data di inizio dei lavori” e attesta che, nonostante si tratti di una manutenzione straordinaria, non serve la presentazione della Cila al SUE (provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1; circolare 1° giugno 2012, n. 19/E).

Controlli

Ma i problemi arrivano in sede di controllo e alcune fonti normative e di prassi, a volte, hanno catalogato alcuni interventi simili all’installazione delle VEPA, genericamente nella manutenzione ordinaria. Per il Glossario unico sull’edilizia libera, approvato con il decreto 2 marzo 2018, ad esempio, è manutenzione ordinaria la «riparazione, sostituzione, rinnovamento» di «serramento e infisso interno e esterno» (senza alcuna condizione relativa alla non modifica della tipologia di infisso). Anche per la risoluzione ministeriale 24 maggio 1986, n. 322465 (relativa all’Iva, ma applicabile anche ai bonus edili), «la sostituzione di serramenti interni ed esterni», considerata separatamente rispetto ad altri interventi, è «da ricondurre fra le opere di manutenzione ordinaria». Per la circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E (e per la recente circolare 25 luglio 2022, n. 28/E), è manutenzione ordinaria «la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso», mentre è straordinaria la «sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso». Infine, per la Guida delle Entrate del «bonus casa», è manutenzione straordinaria la «nuova realizzazione o sostituzione» di «davanzali, finestre e balconi», aventi «caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)». Lo stesso per la «nuova apertura o modifica» di finestre preesistenti ovvero la loro «sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi». Quindi, per classificare tra la manutenzione ordinaria o straordinaria (definizioni nell’articolo 3, comma 1, lettere a e b, dpr n. 380/2001), la «realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA» su una veranda, in edilizia libera, va analizzato nel concreto l’intervento da effettuare. Se nel concreto questa rientra tra la manutenzione straordinaria, in sede di controllo, sarà sicuramente d’aiuto la presentazione di un’apposita Cila al SUE.

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2023