Via libera alla ripartizione decennale dei crediti edili compensabili in F24.

ArticoloIl Sole 24 OreVia libera alla ripartizione decennale dei crediti edili compensabili in F24.

Da ieri i cessionari o i fornitori che hanno acquisito crediti fiscali derivanti dal super bonus, dalla detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dal sisma bonus ordinario, possono optare per la ripartizione in 10 anni della «quota residua di ciascuna rata annuale» di questi crediti.

Da ieri i cessionari o i fornitori che hanno acquisito (tramite una cessione del credito o uno «sconto in fattura», comunicati all’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023) crediti fiscali derivanti dal super bonus, dalla detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dal sisma bonus ordinario, possono optare, attraverso la funzione «Ulteriore rateizzazione» presente nella «Piattaforma cessione crediti» della propria area riservata dell’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), per la ripartizione in 10 anni della «quota residua di ciascuna rata annuale» di questi crediti, a patto che si tratti di un importo della rata annuale che non sia ancora stato utilizzato in compensazione in F24. Sempre ieri, poi, è stata aggiornata la «Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti» e con la risoluzione 2 maggio 2023, n. 19/E, sono stati istituiti i nuovi codici tributo che dovranno essere utilizzati per la compensazione, applicando la nuova rateizzazione decennale. Sono stati istituiti anche dei nuovi codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate alle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023.

Solo dal 3 luglio 2023 in poi, questa opzione potrà essere inviata, tramite lo stesso servizio, anche da parte di un proprio intermediario abilitato, con “delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti”.

L’opzione per la ripartizione decennale non è possibile per le rate originariamente compensabili nel 2021 per il super bonus e naturalmente per quelle compensabili prima del 2023 per la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto la prima rata «originaria» per questo bonus è compensabile solo nel 2023 e non prima. Ma anche per il sisma bonus ordinario, la prima rata «originaria» per la quale è possibile optare per la ripartizione decennale è quella del 2023, nonostante questo bonus sia applicabile da diversi anni e vi siano rate 2022 che potevano essere compensate.

L’articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023 n. 132123, infatti, ha previsto che l’opzione possa essere effettuata solo “per la quota residua delle rate dei crediti riferite”:

  1. agli “anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi” agevolati con il super bonus (vecchi codici tributo 7701, 7711 e 6921); in questo caso, per le nuove 10 rate annuali si utilizzerà il codice tributo 7771 (risoluzione 2 maggio 2023, n. 19/E);
  2. agli “anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’agenzia delle Entrate”:
  • “dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi” agevolati con il super bonus (vecchi codici tributo 7708 e 7718); in questo caso, per le nuove 10 rate annuali si utilizzerà, come prima, il codice tributo 7771;
  • “fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi” agevolati con la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (vecchi codici tributo 7707 e 7717; nuovo codice tributo per le 10 rate annuali 7773) e con il sisma bonus ordinario (vecchi codici tributo 7703, 7713 e 6923; nuovo codice tributo per le 10 rate annuali 7772) (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023 n. 132123).

Solo in F24, niente riporto e niente rimborso

L’opzione per la ripartizione decennale è irrevocabile e una volta ripartita la «quota residua» di una «rata annuale» in 10 nuove rate annuali, «ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione» può essere “utilizzata esclusivamente in compensazione” in F24 (“senza bisogno di accettazione o altre formalità”, come chiarito dalla «Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti» aggiornata al 2 maggio 2023), “dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento”, utilizzando i relativi nuovi codici tributo 7771, 7773 o 7772 (risoluzione 2 maggio 2023, n. 19/E).

Le nuove 10 “rate annuali di pari importo” decorrono «dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria» (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123), quindi, l’utilizzo in F24 delle 10 rate parte solo dall’anno successivo rispetto a quello della rata originaria. Ad esempio, per una rata originaria 2022 (ad esempio, la prima rata di 5 del super bonus per spese sostenute nel 2021), le nuove 10 rate annuali possono essere utilizzate in F24 solo a partire dal 2023. Ad esempio, se per un credito sono state già utilizzate due annualità, questo allungamento consente di fatto di arrivare a 12 anni totali (si veda Il Sole 24 Ore del 19 aprile 2023).

Come nel caso dell’originaria ripartizione dei crediti prima dell’opzione di ripartizione decennale, anche per le 10 nuove rate annuali, la “quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso”.

Le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione decennale “non possono essere cedute ad altri soggetti” oppure ulteriormente ripartite (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 03 maggio 2023