Versamento cumulativo per il carburante che si prevede di estrarre

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Via libera al versamento cumulativo dell’Iva stimata sul carburante che si prevede di immettere al consumo o estrarre dai depositi fiscali e dai depositi di destinatari registrati. Inoltre, le prestazioni rese all’interno del deposito, relative ai prodotti in giacenza, devono essere fatturate al committente senza addebito dell’Iva, in quanto, in caso di immettere o di estrazione, la base imponibile su cui versare l’Iva va aumentata dell’importo di queste prestazioni. Sono questi alcuni dei chiarimenti della circolare dell’agenzia delle Entrate del 7 agosto 2019, n. 18/E, con la quale è stato trattato il nuovo adempimento, introdotto dal 1° febbraio 2018 dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 937-943, legge 205/2017) e attuato dal Dm del 13 febbraio 2018, secondo il quale l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato (articoli 23 e 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tua) di benzina o gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, è subordinata al versamento dell’Iva con modello F24 ELIDE, senza compensazione. L’agenzia ha chiarito che non saranno irrogate sanzioni per le violazioni commesse anteriormente a ieri (data della circolare), in presenza di obiettive condizioni di incertezza (articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta. Depositi fiscali Il nuovo adempimento riguarda i depositi utilizzati solo per la custodia dei beni, denominati depositi fiscali (diversi dai depositi Iva dell’articolo 50-bis del Dl 331/93), e non riguarda invece anche quelli di produzione di cui all’articolo 23, comma 1, del Tua. Prodotti Riguarda i carburanti per autotrazione (qualunque sia la provenienza del prodotto, nazionale, unionale o extraunionale), quindi, non i prodotti utilizzati in altre destinazioni particolari (quali i trasporti ferroviari o la navigazione marittima e aerea) e la benzina e il gasolio utilizzati in impieghi agricoli. Modello F24 Per semplificare l’operatività da parte di chi versa l’F24, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti possono essere effettuati, in un unico F24 cumulativo, per l’Iva stimata in relazione ai prodotti che si prevede di immettere o estrarre. In questo caso, sul Documento Amministrativo Semplificato (Das) relativo ad ogni singola immissione o estrazione, va riportato il riferimento sempre allo stesso modello di versamento F24. Ai soli fini della verifica effettuata dal gestore del deposito sulla congruità di questo versamento Iva cumulativo, l’agenzia delle Entrate considera congruo un versamento non inferiore al 37% dell’importo dell’accisa versata sulla medesima quantità di benzina immessa in consumo o estratta (39% per il gasolio).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 8 agosto 2019

 

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