ArticoloIl Sole 24 OreVendite promozionali scontabili in e-fattura

Per effettuare regali ai propri clienti convengono le vendite promozionali rispetto agli omaggi autonomi e scollegati da contratti di vendita, in quanto solo per i primi si può evitare di applicare l’Iva all’atto della consegna dell’omaggio al cliente. Per l’acquisto di alimenti e bevande da consumare genericamente in azienda (non in mensa o tramite distributori) l’Iva è indetraibile, mentre se questi beni sono offerti ai clienti e contemporaneamente di valore pari o inferiore a 50 euro, l’imposta si può detrarre. Omaggi contrattuali e non Quando si regalano a clienti beni «propri» (cioè oggetto dell’attività) di qualunque costo unitario (inferiore, pari o superiore a 50 euro) spesso viene erroneamente emessa una fattura a sé stessi («cessione gratuita di beni» imponibile a Iva per l’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/72, senza rivalsa, ex autofattura), la quale viene correttamente inviata al Sdi e registrata solo nel registro Iva vendite (si veda Il Sole 24 Ore del 31 luglio 2019). L’Iva sull’acquisto di questi «beni propri» (di qualunque importo) è detraibile (circolare 188/E/1998, paragrafo 6). Quindi, si recupera l’Iva pagata sull’acquisto, ma si «versa» quella non incassata sulla «cessione gratuita di beni». In realtà, molti di questi omaggi sono previsti già nel contratto originario di cessione di altri beni aziendali, quindi, all’atto della loro consegna al cliente dovrebbero essere qualificati come «beni ceduti» contrattualmente «a titolo di sconto, premio o abbuono». Si tratta, ad esempio, delle vendite promozionali del tipo «3 per 2» (anche tramite scambio di corrispondenza), per le quali l’Iva dell’acquisto è solitamente detraibile e nella e-fattura di cessione va indicato il relativo corrispettivo escluso da Iva, con il codice natura N1, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 2, del Dpr 633/72. Quindi, si recupera l’Iva pagata sull’acquisto e non si versa quella non incassata sul «beni ceduti» contrattualmente «a titolo di sconto, premio o abbuono». Per poter escludere dall’Iva queste cessioni, però, è necessario che lo sconto, il premio o l’abbuono siano previsti «in conformità alle originarie condizioni contrattuali» e che i beni «omaggiati» siano soggetti a un’aliquota Iva uguale o inferiore a quella della cessione principale. Pause caffè aziendali L’Iva sugli acquisti di alimenti e bevande è detraibile solo se sono beni-merce o se sono destinati alle mense o ai distributori automatici (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, del Dpr 633/72) o con caricamento manuale (ad esempio, della cialda del caffè, risoluzione 124/E/00). Questa regola generale di indetraibilità, però, non si applica se gli alimenti e le bevande sono «distribuiti gratuitamente» ai clienti e contemporaneamente sono di «costo unitario non superiore» a 50 euro, in quanto questa disciplina dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), del Dpr 633/1972, sulle spese di rappresentanza, prevale su quella che si basa sulla specifica natura dei beni, alimenti e bevande, di cui alla precedente lettera f). Questa detrazione dell’Iva, quindi, si applica, ad esempio, per lo spumante, il panettone, il torrone, regalati ai clienti per Natale, per le caramelle da tenere nella reception dell’azienda a uso dei clienti o per il caffè da offrire ai clienti, diverso da quello utilizzato nei distributori (per il quale l’Iva si detrae comunque).

VENDITE PROMOZIONALI
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
Sconti incondizionati: l’acquisto di beni, sia «propri»
(cioè oggetto dell’attività) sia «non propri», destinati ad essere “ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali” (vendite promozionali del tipo «3 per 2» , anche tramite scambio di corrispondenza). Non si tratta di sconti condizionati da eventi futuri e incerti (come, invece, potrebbe essere lo sconto per il pagamento “pronta cassa”, condizionato dal pagamento anticipato), ma di sconti incondizionati, già presenti nelle “originarie condizioni contrattuali” (cioè, chi ne beneficia non è tenuto ad alcun adempimento a favore di chi li concede).
Le seguenti regole dovrebbero valere anche per i servizi “ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono,
in conformità alle originarie condizioni contrattuali”
Fruitori del bene: solo clienti L’Iva è detraibile , perché venendo offerti “al cliente nel contesto
di un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso”, non sono spesa di rappresentanza, quindi, non si applica l’indetraibilità dell’articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), dpr 633/72 (nota 46 della circolare dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti del 27 aprile 2009, n. 9/IR).
Per la natura Iva in fase di cessione (esclusa Iva, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 2, dpr 633/72) si veda la nota 5L’Iva è indetraibile , però, per “quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota” Iva “più elevata” (articolo 15, comma 1, n. 2, dpr 633/72) ovvero per gli “alimenti e bevande” (perché l’indetraibilità è oggettiva)
Il costo è deducibile , perché sono cessioni prive del  requisito  della «gratuità», quindi, il costo sostenuto per ottenere i relativi beni ceduti non può essere considerato spesa di rappresentanza (circolare 3 agosto 1979, n. 25)
BENI E SERVIZI OMAGGIATI
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
L’acquisto di alimenti e bevande di costo/valore
unitario non superiore a 50 euro, «distribuiti gratuitamente» a clienti, fornitori, banche o altri
soggetti inerenti all’attività dell’impresa. Si applicano le stesse regole della riga successiva. Ad esempio, lo spumante, il panettone, il torrone, regalati ai clienti per Natale, le caramelle da tenere nella reception di entrata dell’azienda ad uso dei clienti o il caffè da offrire ai clienti, diverso da quello utilizzato nei distributori (per il quale, l’Iva si detrae comunque)
Fruitori del bene o del servizio: clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all’attività dell’impresa (non i dipendenti, per i quali
si applicano altri articoli del Tuir,
come l’articolo 95, comma 3
, o l’articolo 100,
comma 1)
È detraibile l’Iva per gli alimenti e le bevande che sono anche «distribuiti gratuitamente» e non superano i 50 euro , in quanto l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h, dpr 633/197, prevale sulla lettera f) sugli alimenti e bevande (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, risposta 16.6). Per la natura della cessione gratuita si veda la nota 1 (se Ue o extra-Ue, nota 3) Sono deducibili (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il «test di congruità» dell’articolo 108, comma 2, del Tuir, ma in base alle eventuali altre limitazioni del Tuir, gli acquisti di beni («propri» o «non propri», non di servizi) “distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore”
a 50 euro (inclusa l’eventuale Iva indetraibile, che in genere comuqnue non c’è mai per i beni di costo inferiore o pari a 50 euro)
L’acquisto di «beni non propri»
(non oggetto dell’attività) di costo/valore unitario
non superiore
a 50 euro , «distribuiti gratuitamente»
Fruitori del bene o del servizio: clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all’attività dell’impresa (non i dipendenti, per i quali
si applicano altri articoli del Tuir,
come l’articolo 95, comma 3
, o l’articolo 100,
comma 1)
È detraibile l’Iva per l’acquisto di «beni non propri» di “costo unitario” non superiore a 50 euro, destinati a «cessioni gratuite» (articolo 19 bis-1, comma 1, lettera h, dpr 633/72). Per la natura della cessione gratuita
si veda la nota 1 (se Ue o extra-Ue, nota 3)
Sono deducibili (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il «test di congruità» dell’articolo 108, comma 2, del Tuir, ma in base alle eventuali altre limitazioni del Tuir, gli acquisti di beni («propri» o «non propri», non di servizi) “distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore”
a 50 euro (inclusa l’eventuale Iva indetraibile, che in genere non c’è mai per i beni di costo inferiore o pari a 50 euro)
L’acquisto di «beni non propri»
(non oggetto dell’attività) di costo/valore unitario superiore
a 50 euro , «distribuiti gratuitamente»
Fruitori del bene o del servizio: clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all’attività dell’impresa (non i dipendenti, per i quali
si applicano altri articoli del Tuir, come
l’articolo 95, comma 3
, o l’articolo 100, comma 1)
È indetraibile l’Iva relativa all’acquisto di «beni non propri»
di “costo unitario” superiore a 50 euro, destinati a «cessioni gratuite» (articolo 19 bis-1, comma 1, lettera h, dpr 633/72). Per la natura della cessione gratuita si veda la nota 1 (se Ue o extra-Ue, nota 3)
Sono di rappresentanza , le spese relative ai «beni non propri» di “valore unitario” superiore a 50 euro (come quelle relative ai «propri» sopra i 50 euro) «distribuiti gratuitamente». Quindi, per la relativa deduzione si veda
la nota 4
L’acquisto di servizi di terzi , «distribuiti gratuitamente». Per le «spese di intrattenimento» e «di ospitalità»
si veda la tabella della prossima puntata
Fruitori del bene o del servizio: clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all’attività dell’impresa (non i dipendenti, per i quali
si applicano altri articoli del Tuir, come l’articolo 95, comma 3, o l’articolo 100, comma 1)
È indetraibile l’Iva relativa all’acquisto di servizi di terzi (risposta
1° febbraio 2019, n. 22), destinati a «cessioni gratuite»
(articolo 19 bis-1, comma 1, lettera h, dpr 633/72).
Per la natura della cessione gratuita si veda la nota 1
Sono di rappresentanza , le spese relative ai servizi di terzi, «distribuiti gratuitamente». Quindi, per la relativa deduzione si veda la nota 4
L’acquisto di «beni propri» (oggetto dell’attività)
di costo/valore unitario non superiore a 50 euro , «distribuiti gratuitamente»
Fruitori del bene o del servizio: clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all’attività dell’impresa (non i dipendenti, per i quali
si applicano altri articoli del Tuir, come l’articolo 95, comma 3, o l’articolo 100, comma 1)
È detraibile l’Iva relativa all’acquisto di «beni propri» (di qualunque
importo), destinati a «cessioni gratuite», perché non si applica
l’indetraibilità dell’articolo 19 bis-1, comma 1, lettera h), dpr 633/72, secondo la quale «non è ammessa in detrazione» l’Iva relativa alle «spese
di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito» (ciò perché dovrebbe essere ancora valida, solo ai fini Iva, la circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, paragrafo 6). Per la natura della cessione gratuita
si veda la nota 2 (se Ue o extra-Ue, nota 3)
Non subiscono il «test di congruità» dell’articolo 108, comma 2, del Tuir, ma sono deducibili , in base alle eventuali altre limitazioni del Tuir, gli acquisti di beni («propri» o «non propri», non di servizi) “distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore” a 50 euro (inclusa l’eventuale Iva indetraibile, che in genere non c’è mai per i beni di costo inferiore o pari a 50 euro)
L’acquisto di «beni propri» (oggetto dell’attività) di costo/valore unitario superiore a 50 euro ,
«distribuiti gratuitamente»
Fruitori del bene o del servizio: clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all’attività dell’impresa (non i dipendenti, per i quali s
i applicano altri articoli del Tuir,
come l’articolo 95, comma 3
, o l’articolo 100,
comma 1)
È detraibile l’Iva relativa all’acquisto di «beni propri» (di qualunque
importo), destinati a «cessioni gratuite», perché non si applica
l’indetraibilità dell’articolo 19 bis-1, comma 1, lettera h), dpr 633/72, secondo la quale «non è ammessa in detrazione» l’Iva relativa alle «spese
di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito» (ciò perché dovrebbe essere ancora valida, solo ai fini Iva, la circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, paragrafo 6). Per la natura della cessione gratuita
si veda la nota 2 (se Ue o extra-Ue, nota 3)
Sono di rappresentanza , le spese relative ai «beni propri» di “valore unitario” superiore a 50 euro (come quelle relative ai «non propri» sopra i 50 euro e i servizi di terzi), «distribuiti gratuitamente». Quindi, per la relativa deduzione si veda la nota 4

 

TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE
O AMMINISTRATORE (FRINGE BENEFIT)
Il servizio mensa interna, organizzato «direttamente
dal datore di lavoro»
Fruitori del servizio: dipendenti, amministratori
e soci
L’Iva è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f,
dpr 633/72, “somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali”)
Deduzione al 100% (non al 75%) delle spese “per
la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale” (ad esempio, beni, servizi e manodopera per la preparazione
di pasti) (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 6)
Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe benefit (articolo 51, comma 1, lettere c, Tuir)
Il servizio mensa interna, gestito «da terzi» Fruitori del servizio: dipendenti, amministratori e soci L’Iva è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1,
lettera f, dpr 633/72, “somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali”)
Deduzione al 100% (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 6) Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe benefit (articolo 51, comma 1, lettere c, Tuir)
Il servizio di «mensa esterna», tramite la stipula di “un’apposita convenzione con un esercizio pubblico
(ad esempio, un ristorante o un bar), per la fornitura”
di questo servizio ovvero per la “fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti”
Fruitori del servizio: dipendenti, amministratori
e soci
L’Iva è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1,
lettera f, dpr 633/72, “somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali”)
Deduzione al 100% (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n. 7/E, risposta 6), se questo
servizio interessa la «generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi» (circolare 23 dicembre 1997,
n. 326, paragrafo 2.2.3)
Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe benefit (articolo 51, comma 1, lettere c, Tuir)
I buoni pasto o i ticket restaurant : le “prestazioni e le indennità sostitutive” di mensa, “corrisposte agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”
Fruitori del servizio: dipendenti, amministratori
e soci
L’Iva del 4% (numero 37 della Tabella A, parte II,
allegata al dpr n. 633/1972, Assonime 21 ottobre 2008,
n. 55 e circolare dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 27 aprile 2009,
n. 9/IR) è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1,
lettera f, dpr 633/72, “somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali”)
Deduzione al 100% (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 8 e principio
di diritto dell’8 ottobre 2018, n. 3)
Non sono un fringe benefit “fino all’importo complessivo giornaliero” di 5,29 euro ( 7 euro , dal 1° luglio 2015, se “rese in forma elettronica ”). Questi limiti sono “da calcolarsi con riferimento a ciascun giorno lavorativo” e oltre questi limiti “concorrono a formare il reddito solo per la parte che eccede” (circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.2.3)
La cena aziendale rivolta ai dipendent i (ad esempio,
la cena di Natale o per festeggiare i 50 anni di attività)
Fruitori del bene o del servizio: dipendenti L’Iva è indetraibile per mancanza dell’inerenza
(articolo 19, comma 1, dpr n. 633/72 e risoluzione
16 ottobre 1990, prot. n. 666305)
Va considerata prima la deduzione al 75% (articolo 109, comma 5, del Tuir) e successivamente il limite del 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente del modello Redditi (articolo 100, comma 1, Tuir). Non è una spesa di rappresentanza, perché manca la finalità promozionale. “L’utilizzazione delle opere e dei servizi” indicate all’articolo 100, comma 1, Tuir, non sono tassate come fringe benefit (articolo 51, comma 2, lettera f, Tuir)
Il costo dei biglietti “per la partita casalinga, omaggiati
al personale tecnico (calciatori, tecnici ecc.., la cosiddetta “prima squadra”) per propri familiari” (circolare 20 dicembre 2013, n. 37/E, risposta 1.5)
Fruitori del bene o del servizio: dipendenti L’Iva è indetraibile per mancanza dell’inerenza
(articolo 19, comma 1, dpr n. 633/72 )
E’ deducibile nel limite del 5‰ delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente del modello Redditi (articolo 100, comma 1, Tuir e circolare 20 dicembre 2013, n. 37/E,
risposta 1.5). Non è una spesa di rappresentanza, perché manca la finalità promozionale
“L’utilizzazione delle opere e dei servizi” indicate all’articolo 100, comma 1, Tuir, non sono tassate come fringe benefit (articolo 51, comma 2, lettera f, Tuir)
Il costo per l’acquisto di alimenti e bevande per i “distributori automatici collocati nei locali dell’impresa” Fruitori del bene o del servizio: dipendenti L’Iva è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f,
dpr 633/72), anche per l’acquisto delle capsule/cialde,
che vanno inserite manualmente negli erogatori delle bevande, in quanto la risoluzione 1° agosto 2000, n. 124/E, ha equiparato questi distributori a quelli “automatici”
Deduzione al 100% , perché non sono né somministrazioni
di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza
(mancano gli scopi promozionali)
Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe benefit
L’acquisto di alimenti e bevande destinati
genericamente al consumo in azienda (non in mensa
o tramite distributori automatici), come, ad esempio, per l’acqua o gli snack da tenere in azienda per la pausa caffè
o per festeggiare una ricorrenza aziendale o compleanno
Fruitori del bene o del servizio: dipendenti L’Iva è indetraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f,
dpr 633/72)
Deduzione al 100% , perché non sono né somministrazioni
di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza
(mancano gli scopi promozionali)
Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe benefit

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 22 agosto 2019

 

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