Vendita caldaia: aliquota Iva applicabile

ArticoloIl Sole 24 OreEsperto rispondeVendita caldaia: aliquota Iva applicabile

DOMANDA 

Una Srl che vende caldaie condizionatori, sanitari ed altri prodotti di termoidraulica – codice Ateco 475999, può applicare l’Iva agevolata al 10% a un committente privato effettuando solo la vendita senza la posa in opera che viene svolta da terzi? Per giustificare l’applicazione dell’Iva al 10% invece del 22% basta una dichiarazione sostitutiva del cliente privato dove attesta che sta facendo lavori di ristrutturazione manutenzione straordinaria etc magari anche con copia della CILA o SCIA presentata? L’Iva agevolata al 10% si applica sulla vendita senza posa in opera diretta di tutti i prodotti sopraelencati o solo sui beni
significativi?

RISPOSTA

Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere c, d, f, dpr 6 giugno 2001, n. 380) si applica l’aliquota Iva del 10% all’acquisto e all’importazione dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi (voce n. 127 terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al dpr 633/72). In questi casi, l’aliquota Iva applicabile è del 10%, a prescindere dalla tipologia dell’immobile (abitativo e non) su cui sono effettuati gli interventi. Possono essere agevolati, quindi, le abitazioni, gli immobili residenziali, gli uffici, i capannoni, gli immobili artistici, ecc. (risoluzioni ministeriali 22 gennaio 2003, n. 10/E; 12 ottobre 2001, n. 157; circolare ministeriale 9 agosto 1994, n. 142). In questi casi, l’Iva agevolata del 10% si applica sulla cessione di tutti i prodotti elencati nel quesito, anche se beni significativi. In caso di cessione di beni finiti nell’ambito della manutenzione ordinaria o straordinaria, invece, si applica sempre l’aliquota Iva del 22%.

Luca De Stefani