Vale la data del bonifico effettuato dalle banche

ArticoloIl Sole 24 OreNewsVale la data del bonifico effettuato dalle banche

Una situazione ormai piuttosto frequente è quella del finanziamento dei lavori: di fatto l’amministratore, ottenuto il finanziamento, paga l’impresa in un’unica soluzione o a stato avanzamento lavori ma il bonifico a volte è fatto dalla finanziaria o dalla banca a nome del condominio e non coincide con le annualità di pagamento delle rate da parte del condominio e dei condòmini. In questo caso nella comunicazione del 28 febbraio va indicato tutto il costo pagato nel 2016 dalla banca o finanziaria. In caso di morosità, il condòmino ritardatario che paga la sua quota al condominio entro il 30 settembre 2017 potrà detrarre tutto, altrimenti indicherà ciò che avrà effettivamente pagato. La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte , con nota 17 aprile 2009, prot. 24882, ha già concesso la possibilità di utilizzare anche una finanziaria per pagare le spese degli interventi detraibili al 36-50%. A differenza del mutuo o del finanziamento bancario, in questo caso il pagamento della spesa all’esecutore dei lavori viene effettuato direttamente dalla società finanziaria e non dal contribuente. La Dre ha chiarito che l ’agevolazione è rilevante nell’anno del pagamento della spesa da parte della società finanziaria , se questo avviene «tramite bonifico bancario, o postale, dal quale risulti nella causale il nome ed il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, e sempre che l’importo indicato corrisponda a quello della fattura emessa» dall’esecutore dei lavori nei confronti del cliente. Se il pagamento avviene con le consuete modalità, quindi, l’anno di sostenimento della spesa è «quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione, risultando ininfluenti i tempi e le modalità di restituzione della somma alla banca» o alla società finanziaria da parte del condominio. Le Entrate hanno poi confermato (circolare 11/2014) che questa modalità è possibile anche per le spese per il risparmio energetico. Chi eroga il finanziamento, quindi, deve pagare il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale, recante «tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento, estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire a banche o Poste di operare la ritenuta» dell’8 % » e il condominio deve avere copia della ricevuta del bonifico.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2017

 

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