Vacanze – Locazioni-Affitti brevi – Airbnb, primo pagamento il 17 luglio

ArticoloIl Sole 24 OreNewsVacanze – Locazioni-Affitti brevi – Airbnb, primo pagamento il 17 luglio

Corsa contro il tempo per gli intermediari immobiliari e i portali internet per effettuare i calcoli e i pagamenti con F24, entro lunedì 17 luglio (il 16 luglio cade di domenica), della ritenuta del 21%, trattenuta, nel mese di giugno 2017, «all’atto del pagamento al beneficiario» finale (cioè al locatore) dei canoni relativi ai «contratti di locazione breve« stipulati «dal 1° giugno 2017». Sono i chiarimenti contenuti nel provvedimento 132395/2017 delle Entrate di ieri, per il calcolo e il versamento della ritenuta d’acconto o d’imposta (a seconda che sia stata effettuata o meno, da parte del locatore, l’opzione per la cedolare secca) del 21%, che i gestori dei portali online (che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare) devono versare all’Erario, con codice tributo 1919 (risoluzione 88/E/2017), se intervengono nel pagamento di questi canoni da parte dei conduttori. Momento della trattenuta Il provvedimento delle Entrate non ha fatto alcun riferimento alla regola, in vigore dal 24 aprile 2017 al 24 giugno 2017, indicata nella versione originaria del Dl 50/2017 prima della conversione in legge, che prevedeva che la ritenuta fosse trattenuta «all’atto dell’accredito» dell’affitto in capo all’intermediario o al gestore del portale on line. Quindi, questa disposizione si deve considerare sostituita, con effetto retroattivo fin dal 24 aprile 2017, con la nuova regola introdotta in sede di conversione, la quale impone che la trattenuta della ritenuta scatti solo «all’atto del pagamento» del canone al locatore. Contratti dal 1° giugno 2017 La seconda importante novità introdotta dal provvedimento di ieri è quella di aver posticipato dal 24 aprile 2017 al 1° giugno 2017 la possibilità di stipulare i contratti relativi alle locazioni brevi, ai fini dell’articolo 4 del Dl 50/2017. Quindi, quelli stipulati dal 24 aprile 2017 al 31 maggio 2017, basandosi sulla norma in vigore dal 24 aprile 2017, non sono interessati alle regole introdotte dal decreto stesso. Prima fra tutte, la ritenuta del 21%, la quale quindi dovrà essere trattenuta su tutti i pagamenti dei canoni effettuati dal gestore del portale «al beneficiario» finale (locatore) dal 24 aprile 2017 in poi, ma solo per i «contratti di locazione breve» stipulati «dal 1° giugno 2017». Pertanto, considerando che questo pagamento di canoni tra il gestore e il locatore avviene normalmente dopo la stipula del contratto con il conduttore, si ritiene che siano praticamente inesistenti i casi in cui la ritenuta del 21% debba essere trattenuta sui pagamenti tra il gestore e il locatore avvenuti dal 24 aprile 2017 al 31 maggio 2017 . Va prestata attenzione, poi, che non tutti i pagamenti di giugno 2017 dei canoni tra il gestore e il locatore saranno soggetti alla ritenuta, in quanto questa non dovrà essere operata sui pagamenti effettuati per eventuali contratti «brevi» stipulati fino al 31 maggio 2017, basandosi sulla versione originaria del Dl 50/2017.

I PUNTI CHIAVE 01 i dati Nella stipula di contratti di locazione breve, gli intermediari devono trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile

02 la trasmissione La trasmissione deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia. I non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto

03 la ritenuta Gli intermediari operano la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o di acconto se il beneficiario non opta per il regime della cedolare

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2017

 

Richiedi una consulenza personalizzata