Un revisore deve certificare il «valore» del lavoro

ArticoloIl Sole 24 OreNewsUn revisore deve certificare il «valore» del lavoro

Solo per le imprese senza «bilancio revisionato» (si presume, per legge), per beneficiare del credito d’imposta del 40% dei costi dei dipendenti che seguiranno le lezioni 4.0, il costo aziendale del personale dipendente impegnato dovrà essere “certificato” dal soggetto incaricato della revisione dell’impresa (si presume la revisione facoltativa) o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Quindi, per chi non è assoggettato, per legge, alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere predisposta da un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le «imprese con bilancio revisionato», invece, sono esenti dall’obbligo di certificare i costi della formazione 4.0. Questa “certificazione” dovrà essere allegata anche al bilancio dell’impresa o della società (quello Ue per le società di capitali). Per la sua predisposizione, il revisore dovrà osservare i principi di indipendenza elaborati, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 39/2010, dalle associazioni e dagli ordini professionali, congiuntamente al Mef e alla Consob (ovvero i principi di indipendenza previsti dal codice etico dell’International federation of accountants, Ifac).

Ad esempio, il revisore non dovrà essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale dell’impresa e il requisito di indipendenza dovrà sussistere sia durante il periodo cui si riferiscono i costi da certificare, sia durante il periodo in cui viene eseguita la revisione stessa. Sempre con riferimento all’indipendenza, il corrispettivo per l’incarico deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori, determinando le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico. Anche la spesa sostenuta per la “certificazione contabile” è agevolata nel limite massimo di 5.000 euro (di spesa).

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione del costo aziendale del personale dipendente impegnato nella formazione 4.0, si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del Codice di procedura civile. Quindi, le disposizioni del Codice penale relative ai periti. Se incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda fino a 10.329 euro. Per l’attuazione delle disposizioni del credito d’imposta del 40% sui costi aziendali del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, i fondi disponibili di spesa per l’anno 2019 sono 250 milioni di euro. Delegato al monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta è il ministero dell’Economia e delle finanze.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2018

 

Richiedi una consulenza personalizzata