Tutti i dati dell’e-fattura conservati per otto anni

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Memorizzazione di tutti i dati delle fatture elettroniche inviate allo Sdi (Sistema di interscambio), a prescindere dall’adesione o meno al servizio di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», offerto dall’agenzia delle Entrate. Proroga al 2020 del «divieto» di emettere le e-fatture tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei «confronti delle persone fisiche», anche da parte dei soggetti non «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria». Infine, posticipazione al 2020 della riduzione delle sanzioni dal 100% al 30% per l’omesso pagamento dell’imposta di bollo da 2 euro sulle e-fatture. Sono queste alcune delle novità che interessano la fattura elettronica, che stanno per essere introdotte dal decreto fiscale collegato alla manovra di fine anno. Il raggio d’azione Il decreto prevede che vengano «memorizzati, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi», i file delle fatture elettroniche acquisiti dallo Sdi, completi di tutte le relative informazioni, comprese quelle sulla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione», le quali, invece, vengono cancellate dall’agenzia delle Entrate, «dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario», ai soli fini del loro utilizzo da parte dei soggetti coinvolti (il cedente/prestatore o il cessionario/committente), nel caso in cui tutte e due queste parti non aderiscano al servizio delle Entrate di «consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici». Con la novità del decreto fiscale, quindi, a prescindere da questa adesione, le Entrate memorizzano i file completi, ai fini del loro utilizzo da parte sia «dalla Guardia di finanza nell’assolvimento» delle proprie funzioni «istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate», sia dall’agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di «analisi del rischio» e di «controllo ai fini fiscali» (tutti i controlli). La relazione al decreto ha ricordato che anche senza le novità introdotte dallo stesso, l’agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i file Xml «esclusivamente per le attività di controllo» agli articoli 51 del Dpr 633/1972 e 32 del Dpr 600/1973, con le modalità di cui al provvedimento 30 aprile 2018, senza condizionare questo utilizzo, però, all’adesione al «servizio di consultazione», come invece previsto al punto 10.3 del provvedimento 30 aprile 2018, il quale dovrà ora essere modificato, togliendo questa condizione, superata dal nuovo articolo 1, comma 5-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per tutti i «controllo ai fini fiscali». Medici e farmacisti Anche per il 2020, come per quest’anno, tutti i «soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria» (ad esempio, medici e farmacisti), non potranno «emettere fatture elettroniche», con «riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria» (Sts). La proroga al 2020 del divieto di emissione della e-fattura via Sdi si applica «anche ai soggetti» che, pur non essendo «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», effettuano «prestazioni sanitarie» nei «confronti delle persone fisiche». Si tratta, ad esempio, dei podologi, dei fisioterapisti o dei logopedisti. Imposta di bollo Fino al 29 giugno 2019, la sanzione ordinaria per l’omesso pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture variava dal 100% al 500% dell’imposta evasa (articolo 25, comma 1, del Dpr 642/1972). Grazie all’entrata in vigore dell’articolo 12-novies del Dl 34/2019, la sanzione applicabile è passata al 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, del Dlgs 471). In base alla bozza del decreto fiscale, però, questa riduzione verrà sospesa e ritornerà in vigore solo per le «fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso» lo Sdi.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 19 ottobre 2019

 

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