Tutte le regole per Imu e Tasi – Multiproprietà e parti comuni, deve versare l’amministratore

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Sia per l’Imu, che per la Tasi, sulle parti comuni condominiali (posti auto, alloggio del portiere, lavanderie) e sugli immobili in multiproprietà, il pagamento deve essere effettuato dall’amministratore del condominio, che recupererà le somme versate, pro quota, dal fondo comune. Tasi sulla multiproprietà Se i locali sono in multiproprietà (ovvero sono centri commerciali integrati), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi, che è dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. In capo a questi ultimi, poi, restano gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo, come ad esempio l’eventuale obbligo dichiarativo (articolo 1, comma 674, legge 147/2013). Quindi, il soggetto passivo per il pagamento della Tasi resta il singolo titolare dei locali o delle aree ad uso esclusivo, ma è l’amministratore il responsabile del pagamento del tributo e del connesso obbligo di presentazione della dichiarazione, sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo (nota Ifel del 1° settembre 2014). Imu sulla multiproprietà Anche relativamente all’Imu sugli immobili in multiproprietà (cioè sugli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, disciplinati dall’articolo 69, comma 1, lettera a), Dlgs 206/2005, Codice del consumo), il versamento dell’imposta deve essere effettuato da chi amministra il bene. L’articolo 1, comma 728-bis, legge 147/2013, specifica che l’amministratore del bene è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’Imu dal fondo comune, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti, attraverso l’addebito nel rendiconto annuale (nota Ifel del 1° settembre 2014). Imu e Tasi sulle parti comuni Queste regole valgono anche per il pagamento Imu e Tasi su proprietà comuni condominiali (articolo 1117, numero 2, Codice civile). Quindi, il pagamento di queste imposte potrà essere effettuato unitariamente dall’amministratore di condominio, in analogia con quanto previsto per l’Ici dalla circolare 28 maggio 1998, numero 136/E, secondo la quale, in caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota, ma per le parti comuni dell’edificio (ad esempio, l’alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall’amministratore del condominio a nome del condominio stesso. L’amministratore del condominio, quindi, deve versare l’Imu e la Tasi sia dei locali di uso comune (parti comuni condominiali), sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà. Per recuperare quanto pagato, poi, l’amministratore si potrà rivalere nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso (Faq 12 del 4 giugno 2014). Dichiarazione All’amministratore del condominio competerà anche l’eventuale obbligo di presentare la dichiarazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’imposizione. La dichiarazione Imu va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza. Per la dichiarazione relativa alla Tasi, si seguono le stesse disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’Imu. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (articolo 1, comma 696, legge 147/2013), mentre per l’infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Infine, per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente dal funzionario responsabile del Comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro. In tutti e tre i suddetti casi, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (articolo 1, comma 699, legge 147/2013). Parti comuni da dichiarare Va ricordato che i locali per la portineria, per l’alloggio del portiere, le autorimesse collettive e gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati dal singolo condomino nel quadro B del 730 o di Redditi PF, se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente maggiore a 25,82 euro. Il limite vale per ciascun condominio e in relazione a ciascun condomino. L’eventuale esclusione non si applica per le unità immobiliari concesse in locazione e per i negozi (cm 10 agosto 1994, 150/E). Per dichiarare queste parti comuni, nella colonna 2 dei righi da B1 a B9 del modello Redditi PF 2017 (da B1 a B7 del 730 2017), va usato il codice 9.

CASI RISOLTI pagamento irpef Chi deve pagare l’Irpef per le parti comuni condominiali? Per le parti comuni, cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale, i singoli condomini devono dichiarare il relativo reddito, se la loro quota per ciascuna unità immobiliare è complessivamente maggiore a 25,82 euro. Per dichiarare queste parti comuni, nella colonna 2 dei righi da B1 a B9 del modello Redditi PF 2017 (da B1 a B7 del 730 2017), va usato il codice 9 Imu, tasi e multiproprietÀ

Chi paga l’Imu e la Tasi sulle multiproprietà? Sono pagati da chi gestisce i servizi comuni. Il soggetto passivo per il pagamento delle due imposte, comunque, resta il singolo titolare dei locali (nota Ifel del 1° settembre 2014). L’amministratore del bene è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’Imu e della Tasi dal fondo comune

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2017

 

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