ArticoloIl Sole 24 OreNewsTrasporto di energia con il reverse charge

Se la cessione di energia e di gas a rivenditori viene effettuata dallo stesso soggetto che trasporta questi beni, questo servizio è una prestazione accessoria rispetto alla fornitura, quindi, si applica il reverse charge, indipendentemente dal fatto che solitamente il solo trasporto viene eseguito da altri soggetti terzi con imposta sul valore aggiunto.

Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 59/2018 dell’agenzia delle Entrate, con la quale è stato trattato il caso della società Alfa, che cede energia elettrica e gas naturale a rivenditori, applicando l’inversione contabile disciplinata dall’articolo 17, comma 6, lettera d-quater), del Dpr 633/1972.

I rivenditori, a loro volta, cedono l’energia e il gas ai clienti finali, senza effettuare direttamente il trasporto, ma avvalendosi di soggetti terzi, i quali fatturano ai riveditori il servizio con Iva.

A volte, però, può accadere che i rivenditori si rivolgano alla stessa società Alfa (il primo cedente dei beni), proprio per ottenere anche questi servizi di trasporto.

Per l’agenzia delle Entrate, nel caso trattato, i suddetti servizi di trasporto permettono l’effettuazione e la migliore fruizione dell’operazione principale, in quanto integrano, completano e rendono «possibile la prestazione principale di fornitura di energia elettrica e/o di gas».

Quindi, considerando questo «evidente nesso di dipendenza funzionale» fra il trasporto e la fornitura dei beni, il servizio è accessorio alla cessione dei beni e ne assorbe la natura Iva.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 3 novembre 2018

 

Richiedi una consulenza personalizzata