Test di congruità per le spese di rappresentanza

ArticoloIl Sole 24 OreNewsTest di congruità per le spese di rappresentanza

Per la festa, rivolta ai clienti e destinata a celebrare i 50 anni di attività, in cui vengono «anche» presentati i prodotti o i servizi aziendali, sono deducibili come spesa di rappresentanza i costi sostenuti per «l’intrattenimento» (fra cui, ad esempio, il costo del complesso musicale, dello spettacolo o del biglietto di entrata al museo o al teatro dove si svolge l’evento). Sono, invece, deducibili al 75% i costi per le somministrazioni di alimenti e bevande e le eventuali prestazioni alberghiere e completamente deducibili i costi di viaggio dei clienti. Si ricorda che le spese di rappresentanza relative a beni («propri» o «non propri») di «valore unitario» superiore a 50 euro, ovvero quelle per i servizi di terzi di qualunque valore, sono deducibili (con le eventuali altre limitazioni del Tuir, come, ad esempio, la deduzione solo al 75%, prevista dall’articolo 109, comma 5, del Tuir, per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle dell’articolo 95, comma 3 del Tuir), solo nel caso in cui, contemporaneamente: rispettino i tre «requisiti di inerenza» stabiliti dal Dm 19 novembre 2008, quali la «gratuità», la «finalità promozionale» o di «pubbliche relazioni» e la ragionevolezza o la coerenza; rispettino cumulativamente i «requisiti di congruità», in base al cosiddetto «plafond di deducibilità», commisurato ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa (voce A.1 e A.5 del Conto economico) e scaglionato come l’Irpef: 1,5% fino a 10 milioni di euro di ricavi, 0,6% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro e 0,4% per la parte eccedente 50 milioni di euro (articolo 108, comma 2, del Tuir). Sono sempre spese di rappresentanza (quindi, non indeducibili in assoluto, ma «scontabili» con il «test di congruità» e le altre regole del Tuir), le «spese di intrattenimento» rivolte ai clienti (fra cui il costo del complesso musicale), se sostenute, ad esempio, durante le feste, i ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di «ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose», come per il patrono del Comune o per i 50 anni di attività. Le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio») rivolte ai clienti, anche potenziali e sostenute durante i suddetti eventi e a determinate condizioni (ad esempio, se c’è la presentazione dei prodotti o dei servizi aziendali), possono, tuttavia, non essere classificate come di rappresentanza. La circolare dell’Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti 27 aprile 2009, n. 9, paragrafo 3, ha trattato, infatti, il caso dei «ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali», in cui sono ospitati clienti dell’impresa, ai quali nel corso dell’evento viene «anche presentato in anteprima il nuovo catalogo dei prodotti oggetto della propria attività». In questo caso, le «spese di ospitalità» sostenute durante questi eventi non sono di rappresentanza, ma deducibili con i criteri generali di inerenza dell’articolo 109 del Tuir (quindi, al 75% per la cena e l’albergo). La cena aziendale al ristorante (ad esempio, di Natale) rivolta ai dipendenti, non è, infine, di rappresentanza, perché manca la «finalità promozionale», è il suo costo, dopo essere stato abbattuto del 25% (articolo 109, comma 5, del Tuir) deve anche fare i conti con l’articolo 100, comma 1, del Tuir, secondo il quale la spesa non può superare il 5 per mille del costo del personale.

SERVIZI OMAGGIATI: «SPESE DI INTRATTENIMENTO» E «SPESE DI OSPITALITÀ»
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
«Spese di intrattenimento» e «di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto
e alloggio»): le «spese per viaggi turistici», in occasione dei quali
sono “programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa” (articolo 1, comma 1, lettera a, decreto ministeriale 19 novembre 2008)
Fruitori del servizio: indifferentemente
solo clienti oppure anche altri soggetti
L’Iva relativa alle «spese di rappresentanza, come definite» dal Tuir, è indetraibile
(articolo 19
 bis1, comma 1, lettera h, dpr 633/72)
Queste «spese di intrattenimento» e «di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio»)
sono di rappresentanza , anche se sono rivolte
solo ai clienti (circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, paragrafo 6.1.2). Quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 2
«Spese di intrattenimento» : le “spese per feste, ricevimenti
e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione”
di «ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose»
(articolo 1, comma 1, lettera b, decreto ministeriale 19 novembre 2008). Ad esempio, la cena di Natale o per festa per i 50 anni di attività
Fruitori del servizio: indifferentemente solo clienti oppure anche altri soggetti L’Iva relativa alle «spese di rappresentanza, come definite» dal Tuir, è indetraibile
(articolo 19
 bis1, comma 1, lettera h,
dpr 633/72)
Queste «spese di intrattenimento» sono di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 2)
Le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio») durante “ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali , in cui” sono “ospitati clienti dell’impresa, ai quali, durante l’evento, sia anche presentato in anteprima il nuovo catalogo dei prodotti oggetto della propria attività ” (circolare dell’Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti 27 aprile 2009, n. 9, paragrafo 3) Fruitori del servizio: solo clienti L’Iva è detraibile , perché non sono «spese
di rappresentanza» (articolo 19 bis1,
comma 1, lettera h, dpr 633/72)
Queste «spese di ospitalità» non sono di rappresentanza (circolare dell’Istituto di ricerca
dei Dottori commercialisti 27 aprile 2009, n. 9, paragrafo 3) (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 4; per il documento probatorio,
si veda la nota 1)
«Spese di intrattenimento» : le “spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati” in occasione «dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa» (articolo 1, comma 1, lettera c, decreto ministeriale 19 novembre 2008), quindi, anche per nuove strutture di vendita
(Assonime 9 aprile 2009, n. 16)
Fruitori del servizio: indifferentemente
solo clienti oppure anche altri soggetti
L’Iva relativa alle «spese di rappresentanza, come definite» dal Tuir, è indetraibile
(articolo 19
 bis1, comma 1, lettera h,
dpr 633/72)
Queste «spese di intrattenimento» sono di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione si veda la nota 2)
Le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio») durante «l’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa» Fruitori del servizio: solo clienti L’Iva è detraibile, perché non sono «spese
di rappresentanza» (articolo 19 bis1,
comma 1, lettera h, dpr 633/72)
Queste «spese di ospitalità» non dovrebbero essere di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione si veda la nota 4; per il documento probatorio, si veda la nota 1)
«Spese di intrattenimento»: le “spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento” e le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio») (risposta 1° febbraio 2019, n. 22), in occasione di «mostre, fiere , ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa» (articolo 1, comma 1, lettera d, decreto ministeriale 19 novembre 2008) Fruitori del servizio: indifferentemente solo clienti oppure anche altri soggetti L’Iva relativa alle «spese di rappresentanza, come definite» dal Tuir, è indetraibile
(articolo 19
 bis1, comma 1, lettera h,
dpr 633/72)
Queste «spese di intrattenimento» sono di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 2)
Le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio»), in occasione di «mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti
i beni e i servizi prodotti dall’impresa» (articolo 1, comma 1,
lettera d, decreto ministeriale 19 novembre 2008)
Verso soggetti non clienti o non
potenziali clienti, come ad esempio,
«vip e testimonial (attori e registi)»
o «giornalisti, docenti e studenti»
(risposta 1° febbraio 2019, n. 22)
L’Iva relativa alle «spese di rappresentanza, come definite» dal Tuir,è indetraibile
(articolo 19
 bis1, comma 1, lettera h,
dpr 633/72)
Queste «spese di ospitalità» sono di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 2)
Le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio») durante “mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti
i beni e i servizi prodotti dall’impresa” (articolo 1, comma 5,
del decreto ministeriale 19 novembre 2008)
Fruitori del servizio: solo clienti L’Iva è detraibile , perché non sono «spese
di rappresentanza» (articolo 19 bis1,
comma 1, lettera h, dpr 633/72)
Queste «spese di ospitalità» non sono di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 4; per il documento probatorio,
si veda la nota 1)
Le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio») durante “mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni
e i servizi prodotti dall’impresa” (articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 novembre 2008)
In «maniera indistinta» sia a clienti
che ad altri soggetti
L’Iva relativa alle «spese di rappresentanza, come definite» dal Tuir, è indetraibile
(articolo 19
 bis1, comma 1, lettera h,
dpr 633/72)
Queste «spese di ospitalità» sono di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 2), come, ad esempio, “un buffet”
in occasione di una “fiera o di una mostra, al quale partecipano sia i clienti, attuali o potenziali, sia dipendenti, giornalisti o autorità invitate all’evento” (circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, paragrafo 6.1.2; risposta 1° febbraio 2019, n. 22) ovvero se vengono offerti a questi soggetti «in maniera indistinta» “viaggi con mezzi collettivi”, come “aereo noleggiato dall’impresa, pullman, ecc.”, per raggiungere l’evento (Assonime 29 luglio 2009, n. 32)
Le «spese di ospitalità» (cioè di «viaggio, vitto e alloggio») durante “visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa”
(articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 novembre 2008)
Fruitori del servizio: solo clienti L’Iva è detraibile , perché non
sono «spese di rappresentanza»
(articolo 19 bis1, comma 1, lettera h,
dpr 633/72)
Queste «spese di ospitalità» non sono di rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 4; per il documento probatorio,
si veda la nota 1). Ad esempio, “una colazione di lavoro, offerta ad un cliente in un ristorante
ubicato nei pressi della sede dell’impresa”
(circolare dell’Istituto Ricerca Dottori Commercialisti 27 aprile 2009, n. 9, paragrafo 3) (per il documento probatorio, si veda la nota 1)
SPESE DI PUBBLICITÀ
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
Spese di pubblicità o propaganda , con l’obbligo di una delle parti
del contratto di “pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi ” dell’altra (risoluzione 17 settembre 1998, n. 148,
circolare 13 luglio 2009, n. 34/E) (nota 3). Ad esempio,
la pubblicità sui cartelloni dello stadio comunale
Fruitori della pubblicità: clienti potenziali L’Iva è detraibile , perché non sono «spese
di rappresentanza» (articolo 19 bis1,
comma 1, lettera h, dpr 633/72)
Le spese di pubblicità o propaganda
(che non si possono più capitalizzare in bilancio, civilisticamente) sono deducibili . Dal 1° marzo 2017, è stata eliminata la parte dell’articolo 108, comma 2, Tuir, in cui si diceva che le “spese di pubblicità e di propaganda” erano “deducibili nell’esercizio” in cui fossero “state sostenute o
in quote costanti nell’esercizio stesso
e nei quattro successivi”
SPESE INERENTI
TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTO FRUITORE DETRAZIONE DELL’IVA DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
Costo per l’affitto di una sala di un albergo o ristorante ,
comprensivo di coffee break (servizio accessorio all’attività principale), per effettuare una riunione con i clienti per spiegare
il funzionamento di un prodotto aziendale o le modalità di introduzione della fattura elettronica. Tutte queste attività
sono comprese nel contratto di vendita del prodotto aziendale
o della consulenza
Fruitori del servizio: solo client i L’Iva è detraibile , perché non sono «spese
di rappresentanza» (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, dpr 633/72), ma sono spese inerenti all’attività tipica, trattandosi di servizi compresi nel contratto con il cliente (quindi, servizi non gratuiti). Se i servizi fossero rivolti a clienti potenziali , invece, sarebbero una spesa di  rappresentanza, con Iva indetraibile
Il costo è deducibile , perché non sono «spese
di rappresentanza» , ma sono spese inerenti all’attività tipica, trattandosi di servizi compresi
nel contratto con il cliente (quindi, servizi non gratuiti). Se i servizi fossero rivolti a clienti potenziali, invece, sarebbero una spesa di  rappresentanza (quindi, per la relativa deduzione
si veda la nota 2)

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 23 agosto 2019

 

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