Terremoto nel centro-Italia, ritenute fuori dalla sospensione

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Per i contribuenti residenti «alla data del 24 agosto 2016» nei 17 Comuni del Centro-Italia colpiti dal terremoto, sono sospesi tutti i «termini dei versamenti e degli adempimenti tributari» (quindi, non quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dei lavoratori), scadenti nel «periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016». A prevederlo è il Dm Economia del 1° settembre pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri, che sospende, per lo stesso periodo, anche i pagamenti da «cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione» o da avvisi di accertamento. Tutti «gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione» tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2016. Considerando che il 17 e il 18 dicembre 2016 sono un sabato e una domenica, i versamenti e gli adempimenti scadenti in queste date sono prorogati automaticamente al 19 dicembre 2016. Quelli scadenti in quest’ultima data, infine, non sono prorogati al 20 dicembre. Soggetti interessati La sospensione dei pagamenti e degli adempimenti tributari interessa sia le persone fisiche residenti (o con «sede operativa», ad esempio, perché professionisti o titolari di ditte) nel «territorio dei Comuni» terremotati, sia i «soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa» negli stessi territori. Si tratta dei seguenti 17 Comuni: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Montereale, Capitignano, Campotosto, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci. Per chi, dalla data del 24 agosto 2016, ha già provveduto ad effettuare i versamenti dovuti (e ora sospesi), non è previsto alcun «rimborso di quanto già versato». Esclusioni Come anticipato, la prorogadisposta dal Dm riguarda solo i versamenti e gli adempimenti «tributari». Per quelli in materia di previdenza e lavoro, il ministero del Lavoro ha reso noto lo scorso 1° settembre che «sarà prevista una sospensione di tutti i termini che riguardano le pratiche in tema di lavoro e previdenza, che cercheremo di coprire con un intervento normativo per far sì che non ci siano sanzioni e problemi motivati dalla situazione specifica». Ritornando invece al Dm Economia, viene stabilito poi che la sospensione non si applicherà «alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta». Quindi, il prossimo 16 settembre 2016 non vi sarà alcuna sospensione per il pagamento dell’F24 relativo al personale dipendente. Lo stesso decreto ha previsto, solo per le ritenute fiscali, la non punibilità «in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute, nei termini previsti», ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dlgs 472/1997, relativo alla «forza maggiore». Il sisma del 2012 Nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri è stato pubblicato anche il decreto 19 luglio 2016 che ha esteso alle imprese agricole il contributo in conto capitale, previsto dall’articolo 10, comma 13, del Dl 83/2012, per gli interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti, a seguito degli eventi sismici del 2012, che hanno colpito l’Emilia, la Lombardia e il Veneto.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 6 settembre 2016

 

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