Cedolini al costo di 0 euro! Peccato che ci sia la fregatura.

ArticoloIl Sole 24 OreNewsCedolini al costo di 0 euro! Peccato che ci sia la fregatura.

Sono molte le associazioni di categoria che delegano l’Inps ad incassare, per loro conto, le quote associative e di assistenza contrattuale attraverso il codice tributo dell’F24, identificativo dell’istituto di previdenza (DM10), quindi, ogni mese i datori di lavoro, iscritti a queste organizzazioni sindacali, devono chiedere i flussi Uniemens ai professionisti o alle associazioni, che predispongono le loro buste paga e i relativi modelli di versamento, al fine di poter distinguere l’importo dei reali contributi Inps obbligatori (a carico del datore o del dipendente) e l’importo delle quote associative e dei contributi per l’assistenza contrattuale (Legge 4 giugno 1973, n. 311). Solo con l’Uniemens, infatti, riescono a splittare l’unico importo dell’F24 con il codice tributo DM10 tra le due categorie di contributi, quelli per l’Inps e quelli per le associazioni sindacali.
Questa informazione è importante sia per la predisposizione del bilancio (solo gli oneri sociali vanno nella voce B.9.b del Conto economico, mentre i “contributi ad associazioni sindacali e di categoria” vanno nella voce B.14), sia per la deduzione ai fini Irap delle quote associative e di assistenza contrattuale, per i soggetti che adottano la base imponibile Irap secondo le regole dei soggetti Ires. Ma la richiesta dei flussi Uniemens è consigliabile anche al datore di lavoro, non iscritto ad alcuna organizzazione di categoria, per verificare se chi gli fa le paghe gli sta facendo pagare, magari a sua insaputa, questi contributi associativi e per l’assistenza contrattuale, al fine di tenerseli (nel caso in cui le paghe vengano predisposte dall’associazione stessa) o al fine di dividerseli con l’organizzazione sindacale (nel caso di cedolini preparati da un professionista).

Contributi facoltativi
I “contributi associativi” devono essere pagati per obbligo solo dagli iscritti alle organizzazioni di categoria e lo stesso succede per i “contributi per l’assistenza contrattuale”, prestata agli iscritti, dalle associazioni a carattere nazionale, in occasione della stipula o del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro (articolo 1 della Legge 4 giugno 1973, n. 311). Nella recente circolare Inps 11 gennaio 2016, n. 2 (che ha istituito l’ultimo codice Uniemens per una nuova organizzazione sindacale), ad esempio, si legge che la “circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo”.
Quindi, se il datore non è iscritto, questi contributi non vanno versati. Può accadere, però, che l’associazione di categoria che predispone le paghe per un cliente non iscritto, compili l’Uniemens e l’F24, sommando questi contributi all’insaputa del cliente. Quest’ultimo, solitamente, riceve solo l’F24, con indicato il solo codice tributo dell’Inps DM10, ad esempio, con l’importo di 1.000 euro (supponendo il caso di un solo dipendente), quindi, registra in contabilità questo dato considerandolo tutto come un contributo Inps obbligatorio (peraltro, non deducendolo ai fini Irap). In realtà, questo importo è la somma degli oneri sociali obbligatori Inps, nell’esempio di 960 euro, e dei contributi associativi e di assistenza contrattuale per 40 euro. Infine, l’Inps riceve dall’associazione di categoria o dal professionista il flusso mensile Uniemens, con il codice identificativo dell’organizzazione sindacale in corrispondenza di quest’importo di 40 euro e lo bonifica a quest’ultima.

La truffa
Il pagamento non voluto di questi contributi può verificarsi anche per i datori di lavoro che si affidano a singoli professionisti per la tenuta delle paghe dei propri dipendenti, in quanto questi consulenti possono accordandosi con un’associazione di categoria per dividersi le quote incassate da quest’ultima, a patto che inseriscano il codice dell’organizzazione nell’Uniemes.
Oltre alla mancata deduzione Irap per le quote associative (danno minore nei casi citati), questi comportamenti scorretti aumentano, all’insaputa del datore di lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale tra quanto percepisce il dipendente e quanto spende il datore (per la precisione, si tratta di oneri aggiuntivi a carico di quest’ultimo e non del dipendente). Infine, questi comportamenti creano degli squilibri nella concorrenza dei servizi paga, in quanto consentono alle associazioni e ai professionisti che li adottano di proporre prezzi dei cedolini stracciati rispetto a quelli proposti dalle molte associazioni o consulenti onesti che non li adottano. Se si considera che queste quote associative e di assistenza contrattuale vanno dall’1% al 2% della retribuzione lorda, su un singolo cedolino, con un stipendio lordo di 2.500 euro, il “ricavo aggiuntivo” va da 25 a 50 euro per cedolino.
Una soluzione per evitare i suddetti comportamenti scorretti e/o per fare in modo che i datori di lavoro capiscano l’effettivo costo per l’iscrizione (consapevole o meno) alle associazioni di categoria, sarebbe quella di eliminare i codici interni al modello Uniemens e di creare dei veri e propri codici tributo utilizzabili direttamente nel modello F24.

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2016

 

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