Tabloid Redditi-2017 – 2 – Visto di conformità obbligatorio per crediti superiori a 5mila euro

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Dal 24 aprile 2017 per le compensazioni dei crediti Irpef, Ires, relative addizionali o maggiorazione, cedolare secca, Ivie, Ivafe, Irap e ritenute alla fonte, risultanti dal modello Redditi, Irap e 770, il visto di conformità è necessario, non più per importi superiori a 15.000 euro annui, ma per importi superiori a 5.000 euro annui. Compensazioni Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef ed Ires), alle relative addizionali (regionale, comunale o maggiorazione Ires), alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito (cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.), risultanti dal modello Redditi, alle ritenute alla fonte risultanti dal modello 770 (articolo 3, Dpr 29 settembre 1973, n. 602) e all’Irap risultanti dal relativo modello, per importi superiori a 5.000 euro annui (15.000 euro, dal 1° gennaio 2013 fino al 23 aprile 2017) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Decorrenza della riduzione Per i crediti diversi dall’Iva, questa riduzione si applica già dallo scorso 24 aprile, quindi, chi da questa data ha superato i 5.000 euro di compensazione di un credito annuale, dovrà inserire il visto di conformità nella dichiarazione da inviare il 31 ottobre 2017. Le compensazioni per importi superiori ai limiti previsti per il visto (15.000 euro fino al 23 aprile 2017 e a 5.000 dal 24 aprile 2017), infatti, sono possibili anche prima dell’invio delle dichiarazioni annuali, a patto che il visto venga apposto nei modelli che saranno inviati a consuntivo (regola che non è stata modificata). Il nuovo limite dei 5.000 euro si applica alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in poi, quindi vale il vecchio limite di 15.000 euro per i modelli dichiarativi presentati in precedenza e privi del visto di conformità. Sono validi, quindi, gli F24 presentati dopo il 24 aprile 2017, che utilizzano in compensazione crediti, emergenti da dichiarazioni già trasmesse prive di visto, per importi fino a 15.000 euro (risoluzione n. 57/E/2017). Per le dichiarazioni ancora da presentare al 24 aprile 2017 (Redditi 2017 o Irap 2017), invece, è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro (risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E). Modelli senza visto Sono esclusi dal visto i contribuenti (titolari o meno di partita Iva), che non intendono compensare crediti per importi superiori a 5.000 euro annui. L’obbligo del visto di conformità non dipende dall’importo del credito, inferiore o superiore ai 5.000 euro, risultante dalle dichiarazioni fiscali, ma dipende dall’ammontare del suo utilizzo in F24 per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti di natura diversa), fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Presentazione preventiva A differenza di quanto accade per il credito annuale Iva o quello dei primi 3 trimestri (previa presentazione del modello TR), che dal 24 giugno 2017 può essere compensato orizzontalmente in F24 (cioè per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori), per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), la norma relativa alle compensazioni degli altri crediti d’imposta non prevede l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione. Quindi, si può iniziare la compensazione orizzontale per importi superiori ai 5.000 euro già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei crediti, con l’obbligo di inviare i modelli Unico, Irap o 770 vistati, entro il 30 settembre (31 ottobre 2017, per quelli relativi al 2016).

 

intermediari abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, irap, iva e 770 intermediari abilitati al rilascio del visto di conformità nella dichiarazione fiscale (iva, redditi, irap e 770)
Dottori commercialisti (sezione A dell’Albo)
Esperti contabili (sezione B dell’Albo)
Consulenti del lavoro
Iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
Responsabili dei Caf dipendenti e pensionati Sì, l’incaricato dell’invio è l’ente e non il responsabile
Responsabili dei Caf-impresa
Soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione No, a meno che non siano iscritti in altri Albi in precedenza indicati
Avvocati Si No
Revisori legale dei conti
Dottori agronomi e forestali
Agrotecnici
Periti agrari
Notai
Ministero del Tesoro e le Amministrazioni pubbliche per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad essi funzionalmente riconducibili
Associazioni, consorzi e società di servizio costituiti per la maggioranza da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ovvero possedute da questi per più della metà del capitale sociale

 

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2017

 

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