ArticoloIl Sole 24 OreNewsTabloid Redditi-2017 – 2 – Anche il revisore può rilasciare il «timbro»

Non vi è coincidenza tra i soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio telematico Entratel e quelli che possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, 770, Iva, modello Iva TR), diverse dal 730. Quest’ultimo, infatti, può essere rilasciato dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dagli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. In questi casi, il visto può essere rilasciato se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili (si vedano anche le eccezioni dell’articolo 23, comma 2, del Dm 18 febbraio 1999 e la risoluzione 28 luglio 2017, n. 103/E, relativamente alla possibilità per il professionista abilitato di essere anche solo dipendente della società di servizi che tiene la contabilità e fa le dichiarazioni, senza dover per forza esercenti in proprio attività libero professionale). Il ruolo dei Caf Possono rilasciare il visto di conformità anche i responsabili dell’assistenza fiscale (Raf) dei Caf-imprese e dei Caf-dipendenti. Possono trasmettere le dichiarazioni, ma non possono rilasciare il visto, invece, gli avvocati, i revisori contabili, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari, i notai, il ministero del Tesoro e le amministrazioni pubbliche, le associazioni, i consorzi e le società di servizio costituiti per la maggioranza da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ovvero da questi possedute per più della metà del capitale sociale, abilitati a Entratel dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. L’amministratore di fatto In alternativa al rilascio del visto vero e proprio, solo per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile, la compensazione di crediti delle dichiarazioni fiscali (Iva, redditi, Irap, 770), diverse dal 730, per importi superiori a 5.000 euro annui, è ammessa se la dichiarazione è sottoscritta contemporaneamente dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Considerando che in caso di controllo contabile obbligatorio, la dichiarazione deve, comunque, essere sempre sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, cioè dal revisore legale dei conti (nella casella “Soggetto”, il codice 1), dal responsabile della revisione (ad esempio, il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione (codice 2, indicando anche un distinto campo col codice fiscale della società di revisione, indicando il codice 3, ma senza firma) o dal collegio sindacale (codice 4), nel caso in cui si voglia “certificare” il modello ai fini del visto di conformità, oltre alla firma nel campo “firma della dichiarazione”, va apposta la firma anche nel campo “firma per attestazione”.

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2017

 

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