Tabloid Redditi-2017 – 1 – Più tempo per la «correttiva»

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La proroga dell’invio dei modelli dal 2 ottobre al 31 ottobre 2017 ha spostato in avanti anche le scadenze per inviare la correttiva nei termini e la dichiarazione tardiva, relative al 2016. Relativamente alle dichiarazioni sui redditi e Irap relative al 2016, fino al 31 ottobre 2017 (scadenza prorogata rispetto a quella ordinaria del 30 settembre 2017) è possibile sostituire un modello relativo al 2016 già inviato, presentando una dichiarazione “correttiva nei termini”, senza l’applicazione delle sanzioni (circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, risposta 6.1, e risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E). Solo nei casi in cui i relativi versamenti siano insufficienti si deve applicare la sanzione del 30% di quanto non versato, per la quale comunque si può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. Valida presentazione Sono considerate validamente presentate e non omesse anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Ecco che la proroga dal 2 ottobre 2017 (il 30 è un sabato) al 31 ottobre 2017 sposta in avanti anche il termine per inviare le dichiarazioni tardive, cioè quelle inviate entro 90 giorni dalla scadenza prevista. Per i modelli Redditi 2017 e Irap 2017 (come per il 770/2017), quindi, il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scade il 29 gennaio 2018 (non il 31 dicembre 2017). In questi casi, si applica la sanzione di 250 euro (articolo 1, comma 1, Dlgs n. 471/1997, ridotta a 1/10 con il ravvedimento operoso, per l’articolo 13, comma 1, lettera c, Dlgs n. 472/1997). Sugli eventuali importi non versati si applica la sanzione del 30% (articolo 13, Dlgs n. 471/1997), ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il versamento (circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E). In questo caso, non si applica l’articolo 7, comma 4-bis, Dlgs n. 472/1997, che prevede, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione ridotta della metà. Dal 24 ottobre 2016, le dichiarazioni dei redditi (Unico o Redditi, non il 730), i modelli Irap e il 770, possono essere integrate per correggere errori od omissioni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (cioè entro il termine stabilito per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 43, Dpr 29 settembre 1973, n. 600), non solo se a sfavore del contribuente (come accadeva prima del 24 ottobre 2017), ma anche se a favore, cioè se vanno a correggere errori che nel modello originario hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggiore debito d’imposta ovvero di un minore credito (articolo 2, comma 8, Dpr n. 22 luglio 1998, n. 322). Allungamento dei termini Però, la legge di stabilità 2016, che ha allungato di un anno i termini per l’accertamento, portandolo dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione alla fine del quinto anno successivo, prevede che questa novità si applichi solo «agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi» (articolo 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Quindi, il 31 dicembre 2017 scadono i termini ordinari per la notifica degli avvisi di accertamento relativi al 2012 (Unico 2013), non trovando applicazione per il 2012 (e fino al 2015, compreso) l’allungamento dei termini di accertamento. Conseguentemente, il 31 dicembre 2017 scadranno anche i termini per presentare l’integrativa (a favore o a sfavore) di Unico 2013, Irap 2013 e il 770/2013, relativi al 2012 («31 dicembre del quarto anno successivo» al 2013, cioè a «quello in cui è stata presentata la dichiarazione»).

 

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 4 ottobre 2017

 

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