Restano fuori dalle opzioni tutti i rogiti stipulati nel 2022, per i quali non sia stata inviata la relativa Comunicazione di opzione alle Entrate prima del 17 febbraio 2023.

Restano fuori dalle opzioni tutti i rogiti stipulati nel 2022, per i quali non sia stata inviata la relativa Comunicazione di opzione alle Entrate prima del 17 febbraio 2023.
Le opzioni di «sconto in fattura» o di cessione dei crediti edili (derivanti sia dal super bonus che da altri bonus minori) saranno ancora possibili, anche dopo il 16 febbraio 2023, per:
In questi due casi, non sono richieste ulteriori condizioni. Ad esempio, non è necessario che la Cilas sia stata presentata prima del 17 febbraio 2023. Inoltre, è ancora possibile, fino ad oggi comunicare le opzioni per il «super sisma bonus acquisti» terminato lo scorso 31 dicembre 2022.
Nelle altre zone, invece, si applica la stretta anche per il sisma bonus, tranne nei casi in cui si rientri nelle ipotesi di esclusione indicate nel comma 2 dell’articolo 2, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, per il super sisma bonus e nel comma 3 per il sisma bonus. Stop, invece, per il «super sisma bonus acquisti».
Anche se i rogiti notarili sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2022, il «super sisma bonus acquisti» non è tra le ipotesi di esclusione dello stop alle cessioni dei crediti e agli «sconti in fattura», previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11. Pertanto, in questi casi (tranne per il cratere sismico e per gli eventi meteorologici dell’articolo 2, comma 3-bis, decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, o per gli interventi “ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana” dell’articolo 2, comma 2, lettera c) decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11), restano fuori dalle opzioni tutti i rogiti stipulati nel 2022, per i quali non sia stata inviata la relativa Comunicazione di opzione alle Entrate prima del 17 febbraio 2023.
Non c’è traccia, infatti, nell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (che tratta del super bonus), dell’agevolazione del «super sisma bonus acquisti» (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63), a meno che la norma non lo voglia far rientrare nella casistica delle demolizioni e ricostruzioni (lettera c). Ma quest’ultima ipotesi non è stata presa in considerazione in sede di prima applicazione dell’articolo 119, comma 8-ter, decreto legge 34/2020, relativo alle proroghe del super bonus, quindi, non è possibile poterla utilizzare ora.
Inoltre, il fatto che la norma del «super sisma bonus acquisti» (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) sia indicata nel successivo articolo 2, comma 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, non risolve la problematica, perché questo comma è rivolto solo alle «opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020».
Luca De Stefani
Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2023
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